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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17203/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen.

La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, facendo riferimento al valore economico dei beni sottratti, la somma di 440 euro e per il capo A), 500 euro e il cellulare per il capo B), si è infatti uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il valore economico della cosa sottratta e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sia pressoché irrisorio (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ,,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, facendo riferimento al valore economico dei beni sottratti, la somma di 440 euro e per il capo A), 500 euro e il cellulare per il capo B), si è infatti uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il valore economico della cosa sottratta e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sia pressoché irrisorio (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ,,,
Sentenza Cassazione n. 17203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris