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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 20088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdadav9go alle rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL•17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 9 maggio 2022 il Tribunale di Foggia applicava a [OSCURATO:PERSONA] Francesco, sull'accordo delle parti, operati gli aumenti ex art. 81 cod. pen. e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro mille di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Francesco con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, essendo stato proposto con atto personale.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 gomma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Nello).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila , ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdadav9go alle rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; IL•17 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 maggio 2022 il Tribunale di Foggia applicava a [OSCURATO:PERSONA] Francesco, sull'accordo delle parti, operati gli aumenti ex art. 81 cod. pen. e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro mille di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Francesco con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, essendo stato proposto con atto personale. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 gomma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Nello). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila , ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idert