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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 36345/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 16 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del decreto in data 28 maggio 2019 con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e nei confronti dello stesso e dei terzi [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA] la confisca di immobili e attività finanziarie, ha revocato la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni mobili, confermando quella dei beni immobili.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con unico atto, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciata la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto con decreto 15 marzo 2011 il Tribunale di Palermo aveva, in procedimento di prevenzione nei confronti del ricorrente, dichiarato la legittima provenienza dei beni acquistati tra il 1987 e il 2011.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo è manifestamente infondato.

Le parti ricorrenti hanno sostenuto l'operatività della preclusione derivante da precedente giudicato, avendo il Tribunale di Palermo, con decreto 15 marzo 2011, respinto una precedente proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, già i giudici del merito hanno rilevato la non operatività della preclusione, in considerazione della diversa, e più ridotta, base probatoria posta a fondamento di quella prima decisione.

Il ricorso ripropone l'argomento, sostenendo che in tema di misura di prevenzione reale la preclusione del precedente giudicato opera alla sola condizione che medesimo sia l'oggetto del giudizio.

Sul punto, invece, la giurisprudenza ha chiarito che l'identità dell'oggetto costituisce il presupposto perché si ponga questione di bis in idem, ma che, quanto all'intensità della preclusione del giudicato nei procedimenti di prevenzione, essa opera rebus sic stantibus, ossia a parità di compendio probatorio disponibile: "Il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate" (Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176; Sez. 1, n. 47233 del 15/7/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175).

Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 16 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma del decreto in data 28 maggio 2019 con cui il Tribunale di Palermo aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e nei confronti dello stesso e dei terzi [OSCURATO:PERSONA], Federica e [OSCURATO:PERSONA] la confisca di immobili e attività finanziarie, ha revocato la misura di prevenzione personale e la confisca dei beni mobili, confermando quella dei beni immobili. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con unico atto, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto con decreto 15 marzo 2011 il Tribunale di Palermo aveva, in procedimento di prevenzione nei confronti del ricorrente, dichiarato la legittima provenienza dei beni acquistati tra il 1987 e il 2011. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo è manifestamente infondato. Le parti ricorrenti hanno sostenuto l'operatività della preclusione derivante da precedente giudicato, avendo il Tribunale di Palermo, con decreto 15 marzo 2011, respinto una precedente proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, già i giudici del merito hanno rilevato la non operatività della preclusione, in considerazione della diversa, e più ridotta, base probatoria posta a fondamento di quella prima decisione. Il ricorso ripropone l'argomento, sostenendo che in tema di misura di prevenzione reale la preclusione del precedente giudicato opera alla sola condizione che medesimo sia l'oggetto del giudizio. Sul punto, invece, la giurisprudenza ha chiarito che l'identità dell'oggetto costituisce il presupposto perché si ponga questione di bis in idem, ma che, quanto all'intensità della preclusione del giudicato nei procedimenti di prevenzione, essa opera rebus sic stantibus, ossia a parità di compendio probatorio disponibile: "Il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate" (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176; Sez. 1, n. 47233 del 15/7/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268175). Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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