CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 10706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25468-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento con [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con la mandante [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difesadagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9717 del 202 3 , pubblicata il 13novembre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso proposto da A on s.p.a. ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 29 febbraio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’anzidetta propost a senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del propri o ricors o ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivo. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Roma, l