CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo ex art. 86 c.p.c.;- ricorrenti -contro-) DAZN Ltd. [OSCURATO:PERSONA];- intimata -per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro 15 gennaio2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;1. [OSCURATO:PERSONA] nel 2024 propose dinanzi al Tribunale di Catanzaro unricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., deducendo in estrema sintesi che lasocietà DAZN Ltd. [OSCURATO:PERSONA], con la quale sin dal 2022 intratteneva unrapporto di fornitura di servizi multimediali a pagamento per la visione dieventi sportivi, aveva in vario modo violato regole di legge, di contratto e dibuona fede: sia sospendendo ingiustificatamente la visione degli eventisportivi; sia esigendo il pagamento del canone con modalità non consentiteNumero registro generale 4326/2025N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/2026e comunque non pattuite; sia violando i doveri di informazione verso ilconsumatore; sia esigendo pagamenti a fronte di prestazioni non eseguite;sia aumentando unilateralmente il canone senza preavviso né consensodell’abbonato.1.1. Sulla base di tali allegazioni chiese al Tribunale di:a) ordinare alla Dazn di ripristinare la modalità di visione delle partitedi calcio serie A, attuata a tutto il mese di maggio 2024;b) disporre che il Ricorrente effettui il pagamento mensile del servizionella misura di € 30,99, utilizzando il versamento con "bollettino postale","bollettino postale", i cui modelli saranno fatti pervenire all'utente a cura delResistente. Questo è tenuto a riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] il diritto direcesso da tale modalità di pagamento del servizio imposto dal Resistente;c) vietare alla Dazn di sospendere il servizio "oggettodell'abbonamento" senza l'avvertimento all'utente almeno 10 giorni prima did) Ordinare alla Dazn di ripetere con immediatezza al Ricorrente lesomme non dovute per assenza della prestazioni visive e di autorizzazione.2. La DAZN Ltd. [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando qualsiasi inadempimentoe deducendo essere il ricorrente moroso nel pagamento di quantocontrattualmente dovuto.3. Il Tribunale di Catanzaro, ritenuti insussistenti i presupposti perl’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, con ordinanza 14.1.2025escluse qualsiasi inadempimento da parte della società resistente, rigettò ilricorso e condannò il ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c..4. Con ricorso formalmente qualificato “ricorso per regolamento facoltativodi competenza” [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di volere impugnare:a) l’ordinanza cautelare sopra ricordata;N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 4326/2025Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/2026b) il decreto col quale il Tribunale fissò l’udienza per la discussione delricorso, contestualmente escludendo di dovere provvedere inaudita alteraparte;c) l’atto di precetto notificatogli dal difensore della società DAZN, peril recupero delle spese di lite e della condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciataa carico dell’odierno ricorrente.5. La DAZN Ltd. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso e di tutte le innumerevoliragioni di inammissibilità dello stesso, in quanto dirimente è il rilievo che ilricorso per regolamento di competenza - il quale, beninteso, non sollevaalcuna questione di competenza - è stato proposto avverso unprovvedimento cautelare, insuscettibile d’impugnazione in sede di legittimitàin quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività.Si ricorda, al riguardo, che: In materia di procedimenti cautelari, èinammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anchenell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede digiudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimentideclinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possonoassurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurarela procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà edalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciatain esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbepriva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridicodel procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nellafattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa insede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale avevadeclinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a suavolta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio,il regolamento di competenza). (Cass., Sez. Un., (ord.) n. 16091 del2009).N.R.G.: 4326/25Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 4326/2025Numero sezionale 4764/2025Numero di raccolta generale 14469/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della DAZN.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])