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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:468
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0676_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Procura europea (causa T‑676/22) ( 1 ) «Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 – Parere del gruppo di lavoro – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale e morale – Nesso causale»

1. Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Decisione relativa alla procedura di nomina dei procuratori europei delegati – Portata – Obbligo del procuratore capo europeo di chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato prima di adire il gruppo di lavoro per un parere – Stato membro interessato che ha già fornito tutti i documenti relativi al candidato designato – Insussistenza – Obbligo di adattare la composizione del gruppo di lavoro in funzione dello Stato membro di origine del candidato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 1, §§ 1 e 2, 4 e 17, § 2; decisione della Procura europea n. 13/2020, artt. 1, § 2, 3, § 1, e 5) (v. punti 28‑35, 37)

2. Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Portata – Mancanza di precisazione del criterio di ammissibilità, senza che siano spiegate le ragioni soggiacenti a tale mancanza – Violazione di tale obbligo – Annullamento della decisione (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 17, § 2; decisione della Procura europea n. 13/2020, art. 4, § 3) (v. punti 47‑52, 54, 55, 57, 59, 64)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di un nesso di causalità tra il danno materiale lamentato e l’atto illegittimo impugnato – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato che garantisce l’adeguato risarcimento del danno morale – Inconfigurabilità di una responsabilità dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939) (v. punti 70‑82) Dispositivo 1) La decisione n. 38/2022 della Procura europea, del 14 settembre 2022, recante rigetto della candidatura della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle funzioni di procuratore europeo delegato nella Repubblica italiana è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Procura europea è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 7 del 9.1.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0676_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Procura europea (causa T‑676/22) ( 1 ) «Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 – Parere del gruppo di lavoro – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale e morale – Nesso causale» 1. Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Decisione relativa alla procedura di nomina dei procuratori europei delegati – Portata – Obbligo del procuratore capo europeo di chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato prima di adire il gruppo di lavoro per un parere – Stato membro interessato che ha già fornito tutti i documenti relativi al candidato designato – Insussistenza – Obbligo di adattare la composizione del gruppo di lavoro in funzione dello Stato membro di origine del candidato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio 2017/1939, artt. 1, §§ 1 e 2, 4 e 17, § 2; decisione della Procura europea n. 13/2020, artt. 1, § 2, 3, § 1, e 5) (v. punti 28‑35, 37) 2. Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione della Procura europea – Regolamento 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Obbligo di motivazione – Portata – Mancanza di precisazione del criterio di ammissibilità, senza che siano spiegate le ragioni soggiacenti a tale mancanza – Violazione di tale obbligo – Annullamento della decisione (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939, art. 17, § 2; decisione della Procura europea n. 13/2020, art. 4, § 3) (v. punti 47‑52, 54, 55, 57, 59, 64) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Insussistenza di un nesso di causalità tra il danno materiale lamentato e l’atto illegittimo impugnato – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato che garantisce l’adeguato risarcimento del danno morale – Inconfigurabilità di una responsabilità dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2017/1939) (v. punti 70‑82) Dispositivo 1) La decisione n. 38/2022 della Procura europea, del 14 settembre 2022, recante rigetto della candidatura della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle funzioni di procuratore europeo delegato nella Repubblica italiana è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Procura europea è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 7 del 9.1.2023 .
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