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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 18147/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30124-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o ATTILIO SORIANOper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 3474/2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 7/5/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza del 21/5/2014, per il credito al compenso asseritamente maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, in qualità di avvocato, in favore della società poi fallita, per la Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 somma complessiva di €. 466.509,72, oltre interessi e spese, in prededuzione.

1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto.

1.4. Il tribunale, in particolare , ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostratoin giudizio, se non in misura marginale, l’effettiva esecuzione, su incarico della società poi fallita, delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della sua domanda e che lo stesso doveva essere, pertanto, ammesso allo stato passivo nei limiti del compenso maturato per tali attività, determinato in via equitativa nella somma di €. 30.000,00, in collocazione privilegiata, oltre accessori ex lege.

1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il4/10/2019, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.7. Il ricorrente, con atto del 24/4/2014, ha chiesto alla Corte di prendere atto che, a seguito dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio del quale ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere.

1.8. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha aderito alla richiesta di estinzione formulata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte prende atto che il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione che aveva invocatoe che, per l’effetto, il ricorso per cassazione è diventato inammissibile, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4

3. L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude, peraltro, la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30124-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o ATTILIO SORIANOper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 3474/2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 7/5/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza del 21/5/2014, per il credito al compenso asseritamente maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, in qualità di avvocato, in favore della società poi fallita, per la Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 somma complessiva di €. 466.509,72, oltre interessi e spese, in prededuzione. 1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domanda. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha solo parzialmente accolto. 1.4. Il tribunale, in particolare , ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostratoin giudizio, se non in misura marginale, l’effettiva esecuzione, su incarico della società poi fallita, delle prestazioni professionali dedotte a sostegno della sua domanda e che lo stesso doveva essere, pertanto, ammesso allo stato passivo nei limiti del compenso maturato per tali attività, determinato in via equitativa nella somma di €. 30.000,00, in collocazione privilegiata, oltre accessori ex lege. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il4/10/2019, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.7. Il ricorrente, con atto del 24/4/2014, ha chiesto alla Corte di prendere atto che, a seguito dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare, è venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del giudizio del quale ha chiesto che fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere. 1.8. [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha aderito alla richiesta di estinzione formulata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte prende atto che il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione che aveva invocatoe che, per l’effetto, il ricorso per cassazione è diventato inammissibile, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.Ric. 2019n. 301 2 4 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 3. L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esclude, peraltro, la sussistenza dei presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così dec
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