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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29754/2026

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icorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 22 dicembre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di:-revocare ex artt. 669 e 649 cod. proc. pen. la sentenza n. 1055/2024nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018 che era stato già oggettodella sentenza n 865/2021, che aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta remissione di querela;-revocare conseguentemente la sentenza n. 1055/2024 in quanto unavolta espunto tale episodio il reato di maltrattamenti non sarebbe piùconfigurabile;-applicare, comunque, la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti dicui alle sentenze n. 1055/2024 per i reati di maltrattamenti, commesso a Oderzodall’anno 2018, e di lesioni personali del 29 agosto 2023, quelli di cui allasentenza n. 201/2023 per i reati di cui all’art. 387-bis cod. pen., commesso aOderzo il 12 settembre 2023, e i delitti di resistenza a un pubblico ufficiale elesioni, commessi a Oderzo l’11 settembre 2023, e, infine, quelli di cui allasentenza n. 1191/2024, per il delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen., commessoa Oderzo il 13 marzo 2024.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod.pen. in quanto il giudice, considerando che la richiesta conteneva censure cheavrebbero dovuto essere oggetto di doglianze nel corso del giudizio dicognizione, avrebbe nella sostanza omesso di pronunciarsi se non esponendouna giustificazione apparente del diniego della richiesta di revocare la sentenzan. 1055/2024 nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018 e,conseguentemente, dichiarare l’insussistenza del reato di maltrattamenti.2.2.

Vizio di motivazione con riferimento al diniego dell’istituto dellacontinuazione.3.

In data 16 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di vizio di motivazionein relazione all’art. 649 cod. pen. quanto al diniego della richiesta di revocare lasentenza n. 1055/2024 nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018e, conseguentemente, di dichiarare l’insussistenza del reato di maltrattamenti.La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, laquestione relativa al fatto del 6 gennaio 2018 e all’incidenza dell’avvenutaremissione di querela quanto alla sussistenza del reato di maltrattamenti èoggetto di valutazioni che esulano dalla competenza del giudice dell’esecuzione.Al netto di tale assorbente considerazione, si deve rilevare inoltre che lasentenza n. 1055/2024 di cui si chiede la revoca si riferisce al reato dimaltrattamenti di cui all’art. 572 cod. proc. pen., commesso dal 2018 al 2024,per la sussistenza del quale la circostanza che il fatto singolo del 28 gennaio2018, un episodio di lesioni personali, sia divenuto non punibile a seguito dellaremissione di querela e il ricorrente sia stato conseguentemente assolto, è deltutto irrilevante in quanto delitto di maltrattamenti è abituale e si caratterizzaper la sussistenza di una serie di fatti, che isolatamente considerati potrebberoanche essere non punibili (Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B, Rv. 257461 –01; Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148 - 01).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione.La doglianza è infondata.3.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.3.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Il provvedimento, che contiene lo specifico riferimento alla eterogeneitàdei reati, sia quanto ai beni giuridici tutelati che alle modalità esecutive, infatti,rende adeguato e coerente conto della estemporaneità delle condotte e di comequeste non siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, che peraltrodovrebbe risalire al 2018, data di inizio della commissione del reato dimaltrattamenti, e la motivazione così resa, in assenza di vizi logici, non èsindacabile in questa sede.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 22 dicembre 2025, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di:-revocare ex artt. 669 e 649 cod. proc. pen. la sentenza n. 1055/2024nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018 che era stato già oggettodella sentenza n 865/2021, che aveva dichiarato non doversi procedere perintervenuta remissione di querela;-revocare conseguentemente la sentenza n. 1055/2024 in quanto unavolta espunto tale episodio il reato di maltrattamenti non sarebbe piùconfigurabile;-applicare, comunque, la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti dicui alle sentenze n. 1055/2024 per i reati di maltrattamenti, commesso a Oderzodall’anno 2018, e di lesioni personali del 29 agosto 2023, quelli di cui allasentenza n. 201/2023 per i reati di cui all’art. 387-bis cod. pen., commesso aOderzo il 12 settembre 2023, e i delitti di resistenza a un pubblico ufficiale elesioni, commessi a Oderzo l’11 settembre 2023, e, infine, quelli di cui allasentenza n. 1191/2024, per il delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen., commessoa Oderzo il 13 marzo 2024.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 649 cod.pen. in quanto il giudice, considerando che la richiesta conteneva censure cheavrebbero dovuto essere oggetto di doglianze nel corso del giudizio dicognizione, avrebbe nella sostanza omesso di pronunciarsi se non esponendouna giustificazione apparente del diniego della richiesta di revocare la sentenzan. 1055/2024 nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018 e,conseguentemente, dichiarare l’insussistenza del reato di maltrattamenti.2.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego dell’istituto dellacontinuazione.3. In data 16 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di vizio di motivazionein relazione all’art. 649 cod. pen. quanto al diniego della richiesta di revocare lasentenza n. 1055/2024 nella parte in cui comprende il fatto del 6 gennaio 2018e, conseguentemente, di dichiarare l’insussistenza del reato di maltrattamenti.La doglianza è infondata.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, laquestione relativa al fatto del 6 gennaio 2018 e all’incidenza dell’avvenutaremissione di querela quanto alla sussistenza del reato di maltrattamenti èoggetto di valutazioni che esulano dalla competenza del giudice dell’esecuzione.Al netto di tale assorbente considerazione, si deve rilevare inoltre che lasentenza n. 1055/2024 di cui si chiede la revoca si riferisce al reato dimaltrattamenti di cui all’art. 572 cod. proc. pen., commesso dal 2018 al 2024,per la sussistenza del quale la circostanza che il fatto singolo del 28 gennaio2018, un episodio di lesioni personali, sia divenuto non punibile a seguito dellaremissione di querela e il ricorrente sia stato conseguentemente assolto, è deltutto irrilevante in quanto delitto di maltrattamenti è abituale e si caratterizzaper la sussistenza di una serie di fatti, che isolatamente considerati potrebberoanche essere non punibili (Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B, Rv. 257461 –01; Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148 - 01).3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione.La doglianza è infondata.3.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).Ciò in quanto la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere nonintegrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né,evidentemente, consentono l'applicazione di un trattamento sanzionatorio piùmite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01;Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.3.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati.Il provvedimento, che contiene lo specifico riferimento alla eterogeneitàdei reati, sia quanto ai beni giuridici tutelati che alle modalità esecutive, infatti,rende adeguato e coerente conto della estemporaneità delle condotte e di comequeste non siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, che peraltrodovrebbe risalire al 2018, data di inizio della commissione del reato dimaltrattamenti, e la motivazione così resa, in assenza di vizi logici, non èsindacabile in questa sede.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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