CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 03082/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il 23/11/2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 1 cod. pen., come da riqualificazione del fatto operata dal pubblico ministero, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela ed accettazione della remissione da parte dell'imputato. A sostegno del ricorso, ha dedotto che la riqualificazione correttamente operata dal pubblico ministero, trattandosi di fatto commesso "con minaccia", anche di morte, in alcun modo poteva incidere sulla procedibilità dell'azione penale, stante la procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento in tutte le fattispecie previste dall'art. 635 cod. pen., anche a seguito della modifica normativa di cui al D. Lgs. n. 7 del 15/1/2016. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta in data 15/9/2023 con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile per la sua sopravvenuta manifesta infondatezza, conseguente all'entrata in vigore il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del D. Lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, in virtù del quale il reato ex art. 635 cod.pen.., è diventato perseguibile a querela di parte con la sola eccezione di fatti commessi "in occasione del delitto previsto dall'art. 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità", eccezione in alcun modo configurabile nel caso in esame. Ne consegue la sopravvenuta rilevanza dell'intervenuta remissione di querela della persona offesa, già valorizzata - seppur allora erroneamente - dalla sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]