CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20618/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. MANCINI Alessio ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di un capo di abbigliamento all'interno di esercizio commerciale condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio. 3.Considerato che il motivo afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 c.p., si è messo in luce come le modalità esecutive del reato e la personalità del reto gravato da sei precedenti specifici escludono l'adozione di trattamento sanzionatorio meno afflittivo, il quale è stato comunque applicato secondo criteri medio minimi edittali. Perciò, la Corte, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto per la determinazione della pena, ha motivato correttamente sul fatto che, anche a fronte della restituzione della merce, comunque necessitata dalla flagranza, non sussiste alcun elemento positivamente valutabile ai fini della concessione delle attenuanti generiche. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.03