Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2020

Cassazione n. 16104/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8548/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VERONA n. 369 /2 0 20 depositatoil 21/01/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – c on il decreto indicato i n epigrafe, il Tribunale di Verona ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivodella Cordioli C. s.r.l. in l iquidaz i one i n [OSCURATO:PERSONA] , proposta da [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo al passivo in parte con il privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.p.c., a titolo di retribuzioni, TFR e indennità sostituiva delpreavviso ( a seguito di suo recesso per giusta causa dal rapporto lavorativo) ed in parte al chirograf o per rimborso spese, avendo accerta to, all’esito di istruttoria, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale, non incompatibile con il ruolo di consigliere di amministrazione ricoperto dal ricorrente in seno alla stessa società datrice di lavoro (con compenso lordo annuo di Euro 150.000,00 oltre indennità di trasferta di Euro 1.000,00 mensili e premio annuale di Euro 20.000,00 al conseguimento di determinati obbiettivi), con rigetto dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura opposta; 1.1.– avverso detta decisione Cordioli C. s.r.l. in l iquidaz i one in A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a d un unico , articolato, motivo ; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2. –con l’unico motivo , suddiviso in tre distinti paragrafi, parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094 e 2095 c. c. , « i n relazione all'accertamento della natura subordinata e di tipo dirigenziale del rapporto di lavoro intercorso tra le parti», contestando in particolare la ritenuta sottoposizione dell’ing. Tresin al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro , lo svolgimento di mansioni estranee al rapporto organico in essere, quale componente del consiglio di amministrazione della società, e l’omessa valutazione del nome n iuris attribuito al contratto sottoscritto tra le parti(collaborazione coordinata e continuativa); 3. – il motivo è inammissibile , poiché, sotto l'apparente deduzione di un vizio di violazione di legge (o di omesso esame di aspetti decisivi, quanto al nomen iuris del contratto inter partes ) mira, in realtà, ad una nuova e diversa valutazione del merito della causa, che non può avere ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019); 3.1. – il te nore meritale del motivo è palese , in quanto contesta gli esiti dell’istruttoria svolta e la portata delle prove offerte, di tipo documentale ed orale, che però sono state oggetto di ampia e dettagliata valutazione da parte del tribunale, il quale in particolare ha esaminato puntualmente le deposizioni dei testi escussi e la corrispondenza prodotta, pervenendo al suo convincimento secondo il prudente apprezzamento riservato al giudice del merito , senza che nella motivazione resa sia evincibile alcuna violazione delle norme in rilievo; 3.2. –non rientra invero nella categoria della violazione di legge, e non pertiene perciò all'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce, piuttosto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 7187/2022, 640/2019, 24155/2017, 6587/2017), se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, Cass.195/2016); 3.3. – l e censure in esame , miran d o surrettiziamente ad un riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito, si pongono dunque al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass. 7192/2020, 6939/2020, 29404/2017, 16056/2016); 3.4. –questa Corte ha del resto sottolineato che «la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso , nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata, sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente» (Cass. Sez. U, 25573/2020; cfr., Cass. 11775/2019, 6806/2019). 4. – segue la declaratoria di inammissibil ità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo; 5. –ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c
Decreto Cassazione n. 16104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris