CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i5 H- L' ORDINANZA sul ricorso 1146-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1385/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a r.l. nei confronti della sentenza che l'aveva condannata al pagamento, in favore dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], della somma di C. 36.700,00 quale residuo compenso allo stesso dovuto "per l'attività di progettazione e realizzazione di 38 alloggi". 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che l'ing. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova dell'esistenza del suo residuo credito„ pari alla differenza tra quanto a suo dire dovuto dalla cooperativa e quanto in concreto corrisposto da quest'ultima, per l'attività professionale da lui svolta, "avendo omesso di fornire la prova della consistenza dell'attività espletata, per la quale lo stesso aveva già riferito la somma di C 226.186,30, giusti i pagamenti effettuati dalla società appellante e dallo stesso non contestati". 1.3. Secondo la corte, infatti, l'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, quali elementi essenziali ai fini della valutazione della congruità dei compensi corrisposti. Tali elementi, tuttavia, sono rimasti, nel presente giudizio, "del tutto sconosciuti". 1.4. D'altra parte, ha aggiunto la corte, non possono costituire prove idonee a dimostrare l'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, e, di conseguenza, nessuna prova in ordine alla sussistenza del credito residuo può desumersi dalla c.d. parcella pro forma, oggetto, peraltro, di ampia contestazione. 1.5. Né risulta dedotta la regolamentazione economica eventualmente concordata tra le parti circa il pagamento delle opere realizzate, a nulla, sul punto, rilevando le "lettere di comunicazione di incarico", trattandosi di documenti di portata assolutamente generica quanto a tale aspetto. 1.6. In definitiva, ha concluso la corte, deve ritenersi che sia l'an che il quantum del credito residuo sono rimasti, all'esito del giudizio, assolutamente indimostrati. Ric. 2021 n. 1146 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 28/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 4/11/202C). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha resistito con controricorso e depositato memoria in cui ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 0, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che sia l'an che il quantum del credito residuo vantato dall'ing. Alamia erano rimasti del tutto indimostrati in giudizio senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che l'istante aveva assolto all'onere probatorio con la produzione di sei lettere d'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di trentotto unità immobiliari, debitamente sottoscritte dalla cooperativa, e della parcella specificamente dettagliata, ed, in secondo luogo, che l'attività professionale svolta dallo stesso non era stata contestata dalla società cooperativa, la quale, in effetti, senza dimostrare alcun fatto estintivo, si era limitata a produrre documentazione attestante il compimento di pagamenti, per la somma complessiva di C. 226.186,30, già scomputati dal professionista. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e l'errata applicazione degli artt. 441 c.p.c., 2233 c.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'an e il quantum del credito residuo vantato dall'ing. Alamia erano rimasti del tutto indimostrati senza, tuttavia, considerare che l'istante aveva dimostrato il Ric. 2021 n. 1146 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso e che, in mancanza di accordo sulla misura del corrispettivo maturato, il giudice è tenuto, ove necessario con l'aiuto di un esperto, a determinarne l'ammontare sulla base delle tariffe o degli usi utilizzabili. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il ricorrente lamenta, in sostanza, la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, le stesse avrebbero dimostrato l'esecuzione della prestazione pattuita con la committente in misura corrispondente anche al residuo compenso vantato. 4.3. La valutazione delle emergenze istruttorie, tuttavia, pur se rivenienti dalla mancata contestazione dei fatti ex adverso dedotti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Non è compito di questa Corte, invero, quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008). 4.4. Ed una volta escluso, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo in cui è possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi risultanti dal testo della sentenza o dagli atti del giudizio, che l'istante avesse fornito in giudizio "la prova della consistenza dell'attività espletata, per la quale lo stesso aveva Ric. 2021 n. 1146 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 già riferito la somma di C 226.186,30, giusti i pagamenti effettuati dalla società appellante e dallo stesso non contestati", non si presta, evidentemente, a censure, tanto meno per violazione dell'art. 2697 c.c., la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dallo stesso, in quanto volta al pagamento del saldo del corrispettivo dovuto. 4.5. In effetti, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522 del 2019), anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal professionista (Cass. n. 5987 del 1994). In tema di contratto d'opera intellettuale, infatti, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare tanto l'an del credito vantato, quanto l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 9254 del 2006). 4.6. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com'è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede Ric. 2021 n. 1146 - Sez. 2-6 - CC del 17 febbraio 2022 di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 5.1. Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto. 5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5.3. Non sussistono, per contro, i presupposti per la condanna di cui all'art. 96, comma 30, c.p.c.. 5.4. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis