CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso diAvino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 05/12/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 5 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 18 dicembre 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e ha revocato la condizione a cui era subordinato il beneficio della pena sospesa. 2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento basato sul comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, come novellato dall’art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024, in quanto norma successiva alla consumazione del reato (primo motivo) e per il diniego delle generiche basato su una valutazione di maggiore gravità dovuta alla predetta novella e nonostante i precedenti fossero risalenti (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La motivazione sul diniego della causa di proscioglimento è solidamente fondata sui criteri del primo comma - la gravità dei fatti - e del quarto comma - l’abitualità della condotta - dell’art. 131-bis cod. pen. Ai fini della gravità dei fatti, è stata accertata l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2013 con un’imposta evasa ai fini IRES pari a euro 79.334 e ai fini IVA pari a 72.688, con superamento della soglia di punibilità di oltre 20.000 euro, senza la dimostrazione del pagamento delle imposte nemmeno nella fase successiva agli avvisi di accertamento.E’ principio consolidato in giurisprudenza che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile laddove l’omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 – 01, ipotesi sovrapponibile a quella in esame, in cui è stata affermata l’esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'11% dell'importo della soglia stessa, e Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546-01). Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione ma ha impostato la censura sulla base dell'asserita violazione del principio di irretroattività della norma più sfavorevole di cui all’art. 2 cod.pen. e alle norme sovranazionali, senza tuttavia chiarire per quale ragione il comma 3-ter dell'articolo 13 del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto in data successiva alla consumazione del reato, dall'art. 1 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 sarebbe, appunto, norma meno favorevole rispetto all'art. 131- bis cod. pen. Peraltro, a prescindere dal riferimento dei Giudici a tale norma, che non è comunque “sostitutiva” dell’art. 131-bis, ma, semmai, specificativa di essa, la stessa sentenza impugnata non ha fatto altro che applicare, come già detto sopra, i pacifici principi giurisprudenziali formatisi sulla sola norma codicistica dell’art. 131-bis. Ai fini dell’abitualità della condotta, è stata accertata la pluralità delle evasioni, sia dell’IVA che dell’IRES, e i precedenti del 2005 e del 2012, circostanze entrambe che concorrono a integrare le ipotesi che, secondo il quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., giustificano il diniego del proscioglimento. La decisione è conforme all’interpretazione consolidata della norma (si veda sulla nozione di abitualità, tra le più recenti, Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154-01).Il ricorrente non ha confutato tali circostanze di fatto. Del pari inconsistente è il secondo motivo relativo al diniego delle generiche perché il ricorrente ha lamentato solo la risalenza dei precedenti, senza avvedersi che la Corte territoriale le ha negate sulla base degli stessi argomenti già utilizzati per il diniego della causa di proscioglimento, ovvero la gravità dei fatti e l’abitualità della condotta. La censura è, dunque, gravemente carente, sotto questo profilo, e non idonea a disarticolare il ragionamento seguito dai Giudici. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in