CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 19205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14447/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio legale Ichino, Brugnatelli e associati, rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale unita al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano n.3772/2018 depositat o i l 3/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammetteva al passivo i crediti (di € 309.937,24 e di € 27.204,82) vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. per la progettazione, fornitura e posa in opera di rinforzi strutturali in carpenteria metallica necessari per il consolidamento dei pilastri del reparto fonderia cilindri dello stabilimento di Innse; negava, tuttavia, il riconoscimento sia della prededuzione richiesta exart. 3, comma 1- ter, d. lgs. 347/2013, sia degli interessi sull’importo capitale dovuto. 2. L’opposizione proposta contro il provvedimento dalla società creditriceveniva respinta dal Tribunale di Milano, con decreto del 3 aprile 2018. Il tribunale escludeva che al credito ammesso potesse essere riconosciuta la prededuzione di cui all’art. 3, comma 1-ter, d. lgs. 347/2013, poiché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non gestiva alcuno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale exart. 1 d.l. 207/2012. Osservava che la richiesta di riconoscimento della prededuzione,in ragione del subentro della procedura concorsuale nel contratto di appalto,ovvero per la presenza dei presupposti previsti dall’art. 111, comma 2, l. fall.,costituiva una domanda nuova, implicante ulteriori accertamenti fattuali, che non poteva essere avanzata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo. Reputava, inoltre, che non potessero essere riconosciuti al credito ammesso gli interessi richiesti, in applicazione dell’art. 55 l. fall.. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 3 aprile 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in a.s.. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., hanno depositato in via telematica, in data 23 marzo 2023, atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che il ricorso è stato presentato quando la giurisprudenza di questa Corte non si era ancora espressa in ordine alle questioni sollevate con il ricorso. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]