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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13479/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo reitera la deduzione volta a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, incentrato sulla configurabilità di una mera resistenza passiva, già esaminata e respinta dalla Corte, che ha sottolineato la natura oppositiva e violenta della condotta, consistita anche nel dimenarsi e nello scalciare, tanto da procurare lesioni agli operanti; Considerato che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo in ordine al trattamento sanzionatorio, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato circa la gravità delle condotte e la pluralità dei precedenti, elementi tali da giustificare una riduzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo consentito e la concreta determinazione della pena inflitta; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

11.1. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo reitera la deduzione volta a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, incentrato sulla configurabilità di una mera resistenza passiva, già esaminata e respinta dalla Corte, che ha sottolineato la natura oppositiva e violenta della condotta, consistita anche nel dimenarsi e nello scalciare, tanto da procurare lesioni agli operanti; Considerato che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo in ordine al trattamento sanzionatorio, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato circa la gravità delle condotte e la pluralità dei precedenti, elementi tali da giustificare una riduzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo consentito e la concreta determinazione della pena inflitta; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11.1. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente / [OSCURATO:PERSONA] iarelli [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris