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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 13345/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dei 28/06/2022 della Corte di Appello di Bari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con richiesta presentata il 17 dicembre 2021, la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova ha chiesto il sequestro, inaudita altera parte, e la successiva confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MARASHI, indicato come persona pericolosa ai sensi dell'art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c), d.igs. 169/2011.

2. Con decreto del 18 febbraio 2022, il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta in considerazione della mancanza dei presupposti per disporre l'invocata misura di prevenzione patrimoniale.

3. Il Pubblico Ministero ha proposto appello avverso detto decreto di rigetto, affermando l'erroneità ed illogicità della motivazione e chiedendone l'integrale riforma.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MARASHI ha depositato, in data 21 e 22 giugno 2022, memorie conclusive con le quali ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e la nullità del giudizio di primo grado.

5. La Corte di appello di Genova ha dichiarato la nullità del decreto di rigetto emesso dal Tribunale «conseguente al mancato rispetto del contraddittorio» previsto dall'art. 23, commi 1 e 3 in relazione all'art. 7, comma 7 d.l.gs. 159/2011 a tutela del diritto alla prova delle parti.

6. MARASHI [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detto decreto.

Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione degli artt. 23, comma 1 e 7, comma 9, d.lgs. 159/2011, 568 e 666, comma 2, cod. proc. pen.

Il Tribunale si sarebbe erroneamente avvalso della procedura de plano prevista dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. con conseguente nullità del provvedimento.

L'appello avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile in quanto l'abnormità del provvedimento del Tribunale imponeva al Pubblico Ministero di esperire come rimedio esclusivamente il ricorso in Cassazione.

Peraltro, l'appello non poteva esser convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. sostanziandosi in una contestazione incentrata sul merito del decreto impugnato senza riferimento a specifiche violazioni di legge.

La motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero sarebbe apodittica e carente in ordine alle specifiche doglianze addotte dalla difesa; i giudici dell'appello si sarebbero limitati ad affermare che il provvedimento di rigetto, ancorché emesso inaudita altera parte, era suscettibile di appello senza tener conto dell'abnormità conseguente alla mancata preventiva audizione del proposto.

7. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la violazione degli artt. 23, commi 1 e 10, comma 4, d.lgs. 159/2011 nonché 159, 680, comma 3, 581, comma 1, lett.

C) e 591, comma 1, lett.

C) cod. proc. pen.

La motivazione impugnata sarebbe carente in quanto priva di adeguata confutazione della doglianza con la quale la difesa lamentava l'aspecificità dei motivi addotti dal Pubblico Ministero, dalla lettura dell'appello non sarebbe, infatti, possibile evincere se la parte pubblica abbia sollecitato l'adozione del solo sequestro ovvero la congiunta adozione del sequestro e della confisca La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, motivato in ordine alla ritenuta conformità dell'appello al dettato dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché in carenza di interesse.

2. Deve esser ricordato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 23, comma 1, del d.

Igs n. 159 del 2011 che ne regola il procedimento applicativo rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I e, dunque, all'art. 7 del d.lgs. citato che al comma 9 stabilisce «Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 666 del codice di procedura penale».

Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente rimarcato che il Tribunale ha rigettato nel merito la richiesta di confisca di prevenzione avanzata dal Pubblico Ministero senza procedere all'instaurazione del necessario contraddittorio.

La Corte territoriale, pertanto, non ha deciso sul merito dell'appello avanzato dal Pubblico Ministero ma si è limitata, accogliendo peraltro la doglianza dedotta dall'odierno ricorrente (vedi pagg. 9 e 10 della memoria prodotta dalla difesa nel giudizio di appello in data 21 giugno 2022), a dichiarare la nullità del provvedimento di rigetto del Tribunale di Genova in quanto emesso, inaudita altera parte, in violazione degli artt. 7, comma 7 e 23, commi 1 e 3 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.; la Corte di merito ha, di conseguenza, rimesso le parti avanti al Tribunale di Genova per un nuovo esame della richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale originariamente avanzata dal Pubblico Ministero.

La decisione impugnata non comporta alcun pregiudizio al ricorrente, il quale potrà, nel corso del nuovo giudizio, esercitare i propri diritti di difesa e controdedurre in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della richiesta misura di prevenzione patrimoniale.

Deve esser ricordato in proposito che l'interesse al ricorso, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere un interesse concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Di conseguenza, se l'eventuale accoglimento del ricorso può comportare esclusivamente una mera declaratoria della inesattezza teorica della decisione impugnata, senza comportare l'elisione di alcun effettivo pregiudizio per la parte ricorrente, sussiste una situazione di difetto di interesse all'impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dei 28/06/2022 della Corte di Appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta presentata il 17 dicembre 2021, la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova ha chiesto il sequestro, inaudita altera parte, e la successiva confisca di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MARASHI, indicato come persona pericolosa ai sensi dell'art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c), d.igs. 169/2011. 2. Con decreto del 18 febbraio 2022, il Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta in considerazione della mancanza dei presupposti per disporre l'invocata misura di prevenzione patrimoniale. 3. Il Pubblico Ministero ha proposto appello avverso detto decreto di rigetto, affermando l'erroneità ed illogicità della motivazione e chiedendone l'integrale riforma.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] MARASHI ha depositato, in data 21 e 22 giugno 2022, memorie conclusive con le quali ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero e la nullità del giudizio di primo grado. 5. La Corte di appello di Genova ha dichiarato la nullità del decreto di rigetto emesso dal Tribunale «conseguente al mancato rispetto del contraddittorio» previsto dall'art. 23, commi 1 e 3 in relazione all'art. 7, comma 7 d.l.gs. 159/2011 a tutela del diritto alla prova delle parti. 6. MARASHI [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso detto decreto. Con il primo motivo di impugnazione viene eccepita la violazione degli artt. 23, comma 1 e 7, comma 9, d.lgs. 159/2011, 568 e 666, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale si sarebbe erroneamente avvalso della procedura de plano prevista dall'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. con conseguente nullità del provvedimento. L'appello avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile in quanto l'abnormità del provvedimento del Tribunale imponeva al Pubblico Ministero di esperire come rimedio esclusivamente il ricorso in Cassazione. Peraltro, l'appello non poteva esser convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. sostanziandosi in una contestazione incentrata sul merito del decreto impugnato senza riferimento a specifiche violazioni di legge. La motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero sarebbe apodittica e carente in ordine alle specifiche doglianze addotte dalla difesa; i giudici dell'appello si sarebbero limitati ad affermare che il provvedimento di rigetto, ancorché emesso inaudita altera parte, era suscettibile di appello senza tener conto dell'abnormità conseguente alla mancata preventiva audizione del proposto. 7. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la violazione degli artt. 23, commi 1 e 10, comma 4, d.lgs. 159/2011 nonché 159, 680, comma 3, 581, comma 1, lett. C) e 591, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. La motivazione impugnata sarebbe carente in quanto priva di adeguata confutazione della doglianza con la quale la difesa lamentava l'aspecificità dei motivi addotti dal Pubblico Ministero, dalla lettura dell'appello non sarebbe, infatti, possibile evincere se la parte pubblica abbia sollecitato l'adozione del solo sequestro ovvero la congiunta adozione del sequestro e della confisca La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, motivato in ordine alla ritenuta conformità dell'appello al dettato dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché in carenza di interesse. 2. Deve esser ricordato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 23, comma 1, del d. Igs n. 159 del 2011 che ne regola il procedimento applicativo rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I e, dunque, all'art. 7 del d.lgs. citato che al comma 9 stabilisce «Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 666 del codice di procedura penale». Nel caso di specie i giudici di appello hanno correttamente rimarcato che il Tribunale ha rigettato nel merito la richiesta di confisca di prevenzione avanzata dal Pubblico Ministero senza procedere all'instaurazione del necessario contraddittorio. La Corte territoriale, pertanto, non ha deciso sul merito dell'appello avanzato dal Pubblico Ministero ma si è limitata, accogliendo peraltro la doglianza dedotta dall'odierno ricorrente (vedi pagg. 9 e 10 della memoria prodotta dalla difesa nel giudizio di appello in data 21 giugno 2022), a dichiarare la nullità del provvedimento di rigetto del Tribunale di Genova in quanto emesso, inaudita altera parte, in violazione degli artt. 7, comma 7 e 23, commi 1 e 3 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art. 178, lett. b) e c), cod. proc. pen.; la Corte di merito ha, di conseguenza, rimesso le parti avanti al Tribunale di Genova per un nuovo esame della richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale originariamente avanzata dal Pubblico Ministero. La decisione impugnata non comporta alcun pregiudizio al ricorrente, il quale potrà, nel corso del nuovo giudizio, esercitare i propri diritti di difesa e controdedurre in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della richiesta misura di prevenzione patrimoniale. Deve esser ricordato in proposito che l'interesse al ricorso, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere un interesse concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Di conseguenza, se l'eventuale accoglimento del ricorso può comportare esclusivamente una mera declaratoria della inesattezza teorica della decisione impugnata, senza comportare l'elisione di alcun effettivo pregiudizio per la parte ricorrente, sussiste una situazione di difetto di interesse all'impugnazione. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza
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