CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha respinto l'istanza proposta da D'[OSCURATO:PERSONA], diretta a conseguire la revoca, o in subordine la sospensione, dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo contenuto nella sentenza n. 844/98 di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. pronunciata dal Pretore della Sezione distaccata di Ischia e della conseguente ingiunzione a demolire recante il n. 495/1998 della Procura della Repubblica di Napoli. 2.Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 ha annullato l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Ischia, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che rigettava l'istanza depositata in data 18/05/2016, nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione n. disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli il 18/06/2004 nel proc. n. 495/98 R.E.S.A. Si legge nella pronuncia di annullamento che" costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di reati edilizi ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento, e nel caso di insussistenza di tali cause a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso ( Sez. 3 26/9/2007 n 38997 [OSCURATO:PERSONA]; sez. 4 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 15210; sez. 3 23/12/2004 n. 3992; Sez. 3 del 4/2/2000 n 3683; Sez.3, n. 6530 del 2013, non massimata)". Inoltre che "in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez.3, n.31031 del 20/05/2016, Rv.267413). Si affermava quindi che il Giudice dell'esecuzione non aveva fatto buon governo dei suesposti principi, avendo omesso di valutare l'intera documentazione della pratica di condono presentata dalla ricorrente, ed in particolare la documentazione integrativa depositata presso l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Forio in data 6.7.2017, così integrando il vizio motivazionale dedotto". 3. Alla luce di tali principi il Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato ha rilevato che l'istanza di sanatoria era stata proposta nel termine del 31.03.1995 e l'oblazione era stata interamente versata e considerata congrua dal ufficio tecnico del Comune di Fiorio date le ridotte dimensioni del manufatto abusivo; che nella relazione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] allegata al ricorso si dava atto che dai verbali del 30.05.1995; 24.06.1995 e 17.07.1995, redatti dagli agenti di polizia municipale del Comune di Fiorio, risultava che il manufatto abusivo consisteva in una costruzione di mq 41, alta metri 3,00, perimetrali in cello block e solaio latero cementizio ancora puntellato, senza massetto di pendenza al grezzo e con arricio esterno; che solo dopo la violazione dei sigilli e quindi dopo il termine massimo del 31.12.1993, previsto per il rilascio del condono il manufatto, era stata ultimata e aveva ricevuto la sua forma stabile ed adeguata consistenza plano-volumetrica con intelaiatura copertura e muri di tompagno esterni; che l'immobile risulta in zona vincolata paesistica e che non risulta rilasciato il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; che il Comune di Fiorio con la delibera del 9.04.2016 ha disposto che il provvedimento di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione di tali pareri favorevoli di cui, allo stato, non risultano i tempi del prevedibile rilascio. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'imputata mediante il suo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di legge con riferimento agli artt. 623 comma 1 e 627 comma 2 cod.proc.pen in quanto il giudice di rinvio ha omesso l'esame della documentazione completa dell'integrazione dell'istanza di condono e non ha svolto alcuna istruttoria presso l'Ufficio comunale in relazione allo svolgimento della pratica di condono; 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge oltre che vizio di motivazione con riferimento alla istanza di condono edilizio e alla sua integrazione con documentazione allegata del 6.07.2017 . Risulta infatti agli atti che l'istanza di condono ha riguardato l'opera allo stato grezzo completata nel 1985; fu completata dopo il secondo condono L. 724/1994 e dopo il sequestro effettuato mentre erano in corso le opere di completamento. Il fabbricato prima dell'istanza di condono era finito al rustico. Il Comune di Fiorio con la delibera del 9.04.2016 ha disposto di procedere a intese tramite la conferenza dei servizi. Il G.Es ha omesso l'istruttoria dovuta presso l'Ufficio comunale preposto volta a verificare l'ter di acquisizione dei pareri prescritti e i tempi di esaurimento del procedimento amministrativo e in particolare di valutare l'istanza di sospensione.3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha affermato in particolare che la Sezione Penale terza della Corte di Cassazione ha stabilito in più occasioni che "in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento" (Ordinanza n. 47263 del 25/09/2014 Cc., dep. 17/11/2014, rv. 261212; si veda anche Sentenza n. 9145 del 01/07/2015 Cc., dep. 04/03/2016, rv. 2667630). Ha inoltre affermato (sentenza n. 31031 del 20/05/2016 CC., dep. 20/07/2016, rv. 267413) il seguente principio: "In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento a m mi n istrativo)" . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1.La Corte di cassazione, con orientamento al quale occorre dare continuità, ha affermato che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti ( cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267413 - 01 Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253). Tale onere è stato disatteso sul punto dal ricorrente sotto un duplice profilo: innanzitutto perché con riferimento alla domanda di condono presentata, ancora pendente non si è fatto carico di allegare alcun concreto, elemento dal quale il Giudice dell'esecuzione potesse desumere che la domanda di condono fosse definibile in tempi brevi - posto il lungo tempo trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza contenente l'ordine di demolizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la data in cui il pubblico ministero ha notificato al ricorrente l'ingiunzione a demolire ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) - in maniera che il Tribunale potesse dare corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). 1.2.Ne consegue che correttamente il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver esaminato gli atti dava atto del perdurante mancato perfezionamento della procedura di condono in assenza dei prescritti pareri da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo paesistico. Inoltre accertava che alla data del 31.12.1993, termine massimo stabilito dalla legge 724/1994 avente ad oggetto il condono, il manufatto abusivo non era ultimato nemmeno al "rustico" e ciò proprio sulla base della relazione dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] che ha evidenziato come dai verbali di ispezione redatti nel 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'opera abusiva consisteva in muri perimetrali in celloblok, solaio ancora puntellato e senza massetto; solo successivamente, a seguito della violazione dei sigilli apposti in sede di sequestro giudiziario, fu realizzato il completamento del fabbricato con la pavimentazione e la tettoia di mq 10, costituita da pali in legno, copertura di legno e tegole. Conseguentemente con adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità, e facendo corretta applicazione dei principi giuridici, il Giudice dell'esecuzione ha tratto il convincimento che mancano nel caso di specie elementi concreti diretti a fare ragionevolmente presumere che un eventuale provvedimento di sanatoria possa esser emanato in un brevissimo arco temporale, tale quindi da legittimare la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione. Nella specie, infatti, nell'ordinanza impugnata si evidenzia come dall'esame degli atti emerga che la permanenza del vincolo paesistico renda prevedibile una prognosi sfavorevole, almeno con riferimento alla rapidità dei tempi di esaurimento, della pratica relativa all'istanza di condono edilizio, nonostante l'integrazione effettuata dalla ricorrente. 2. Segue la dichiarazione di inammissibilità con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così