CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 28 ottobre 2025, la Corte d’appello di Brescia haconfermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto Domenico DeVivo responsabile del reato di bancarotta semplice nella sua qualità diamministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl dal settembre 2015 al 17 maggio2018, data del fallimento.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,prospettando cinque motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Talevalutazione sarebbe frutto di una mera presunzione, non avendo la Corteterritoriale accertato che il ricorrente avesse effettivamente avuto la materialedisponibilità della documentazione contabile pregressa.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento dellaprova in relazione alla valutazione delle relazioni della curatela fallimentare e delleemergenze testimoniali. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe deltutto omesso di confrontarsi con il contenuto delle relazioni dei curatori fallimentarie con le dichiarazioni dei precedenti amministratori della società, dalle qualisarebbe emerso che la crisi aziendale era già irreversibilmente consolidata almomento in cui [OSCURATO:PERSONA] era divenuto amministratore, e che l’assenza delladocumentazione contabile risaliva ad epoca antecedente al suo ingresso nellagestione della società.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost.,5 e 47 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla erronea esclusionedella sussistenza di un errore inevitabile su norma extra-penale, nonché inrelazione all’accertamento dell’elemento soggettivo. La sentenza impugnataavrebbe omesso di verificare se l’errore in cui era incorso l’imputato in ordineall’obbligo di tenuta delle scritture contabili fosse inevitabile alla luce dellecircostanze concrete, e comunque se la condotta fosse in concreto esigibile.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente quale amministratoresubentrante nella gestione della società, indebitamente imputando al medesimodissesti riconducibili a gestioni pregresse. In sostanza, la Corte territoriale avrebbeomesso di valutare i comportamenti tenuti dai precedenti amministratori, in talmodo addossando sul ricorrente le conseguenze di scelte gestionali cui il medesimoera estraneo e alle quali non avrebbe potuto rimediare.2.5. Il quinto motivo (erroneamente rubricato nel ricorso come quarto motivo)denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della pena nel minimoedittale, alla sproporzione del trattamento sanzionatorio, nonché al mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.2. I primi quattro motivi, in quanto connessi, possono essere trattaticongiuntamente. Essi sono infondati.2.1. L’art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l’amministratore chedurante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’iniziodell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altrescritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare oincompleta. L’omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamenteprotrarsi per l’intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendoil reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporaleinferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momentoche la ratio della norma incriminatrice risiede nell’esigenza di tutela dellacorrettezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ognimomento ed anche per un breve periodo di tempo.Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato dibancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando adevitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonioaziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentireai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possanosoddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di unprecetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod.civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non siverifichi, in concreto, danno per i creditori.In tale ottica, si è precisato che l’obbligo di tenere le scritture contabili nonviene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività diimpresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente taleobbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività conla cancellazione dal registro delle imprese (ex multis tra quelle massimate, cfr.Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv.250086; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).2.2. Con riguardo all’elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza dilegittimità, il reato di bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, ciòessendo desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punirel’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture socialie contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito ladeliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecarepregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 –02; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacoloil tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità diun delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di “previsione espressa” nonequivale a quella di “previsione esplicita” e, nel caso della bancarotta semplicedocumentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosadella bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009,Romano, Rv. 244823 – 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, cit.). Invero, a normadegli artt. 2214 e ss. cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commercialeè obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabilinella propria azienda. Egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso unproprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile perl'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi,risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricateche non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e lescritture contabili prescritte dalla legge.Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo(bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità dellacondotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice). Anche in taleipotesi, l’imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a uncollaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano statitrascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo.Trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta darigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 –01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5,n. 11931 del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del01/10/1998 - dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 -dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).2.3. D’altra parte, questa Corte ha osservato che in tema di bancarottasemplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidatoa soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e deilibri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello diun’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale culpa ineligendo, tanto quello di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015,Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105;Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124 – 01).2.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha richiamato e fatto correttaapplicazione di tali principi, ravvisando la responsabilità dell’imputato nellamancata tenuta delle scritture contabili che, secondo il conforme accertamentooperato dai giudici di entrambi i gradi del merito, si è protratto dal 7 settembre2015 al 17 maggio 2018.Irrilevante risulta, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che ladocumentazione contabile risultava inesistente già al momento in cui l’imputatoera divenuto amministratore della società. In caso di avvicendamento nellagestione di una società, infatti, se l’amministratore cessato rimane responsabileper l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto lacarica, rispondendo dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte,al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, suquest’ultimo incombe l’autonomo obbligo di verificare l’esatto adempimento daparte del precedente amministratore e, eventualmente, ricostruire ladocumentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenticontabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevil'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv.287061 – 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).2.5. Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha escluso laconfigurabilità nella specie di un errore sul fatto, dal momento che la prescrizionecontenuta nell’art. 217 della legge fallimentare, relativa alla tenuta dei libri e dellescritture contabili previsti dalla legge e alla loro regolarità e completezza, è normapenale e pertanto l’errore che cade su di essa non scusa (Sez. 5, n. 5406 del09/03/1984, Picchi, Rv. 164733 - 01).2.6. Devono, infine, valutarsi come del tutto inconferenti le argomentazionidifensive con cui si sostiene che il dissesto aziendale fosse antecedente all’ingressodell’imputato nella gestione della società, posto che l’affermazione diresponsabilità risulta nella specie circoscritta all’omessa tenuta delle scritturecontabili, essendo egli stato assolto dal reato di bancarotta impropria per averaggravato il dissesto della società.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato.3.1. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che le attenuantigeneriche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo lavalorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono ingrado di diminuire la meritevolezza o il bisogno di pena. Esse, quindi,presuppongono l’esistenza di elementi positivi, intendendo per tali quelli chemilitano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall’applicazione dell'art.133 cod. pen. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può maiessere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice,ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermatainsussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, èla suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermil’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementiche sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamentosanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamentemotivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiestadell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delleplausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comportituttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementisui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace,Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315;Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694).Nella specie, i giudici del merito hanno conformemente negato le attenuantigeneriche in ragione della personalità dell’imputato, il quale risulta gravato da dueprecedenti, uno dei quali specifico, nonché dalla assenza di elementi positivi idoneiad attenuare la gravità del fatto. Trattasi di motivazione che è saldamenteancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 133 cod. pen., per cui è daescludere la sua inadeguatezza o la sua irragionevolezza.3.2. Manifestamente infondata risulta la censura svolta con riguardo almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.La Corte territoriale, con motivazione logica e puntuale, ha correttamente illustratole ragioni del diniego, evidenziando come non sia possibile qualificare comemarginale l’apporto causale della condotta dell’imputato, in considerazione delfatto che il periodo di omessa tenuta delle scritture contabili ricadeva quasiinteramente nell’arco temporale in cui l’imputato ha ricoperto la carica diamministratore della società fallita.3.3. Inammissibile risulta la censura con cui si denuncia l’omessa valutazionedella applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dicui all’art. 131-bis cod. pen. Si tratta, invero, di un’eccezione proposta per la primavolta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile alla luce della giurisprudenzasecondo cui non sono deducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazionequestioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali ilgiudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolutealla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità siaannullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisionerispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione peressere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr.ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, GrazioliGauthier, Rv. 255577; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 –01, in motivazione).3.4. Manifestamente infondato è, infine, il profilo di censura concernentel’entità del trattamento sanzionatorio irrogato.Deve al riguardo essere ribadito che la valutazione dei vari elementi ai finidella commisurazione giudiziale della pena, compreso il giudizio di bilanciamentodelle circostanze ex art. 69 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice ilcui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133cod. pen., è censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o diragguaglio illogico (ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, cit., nonmassimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, cit., non massimata; Sez.4, n. 49411 del 16/10/2022, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019,dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, inmotivazione).3.5. Nella specie, la Corte territoriale ha confermato la pena inflitta dal giudicedi primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione, sulla base dei criterioggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., correttamente valorizzandosia la personalità dell’imputato, quale evidenziata dai precedenti penali anchespecifici da cui lo stesso risulta gravato, sia la gravità del delitto posto in essere.Trattasi di motivazione che va esente dalle generiche censure prospettate dalricorrente, anche tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo cui quando – come nel caso di specie – venga irrogata unapena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliatamotivazione del giudice (ex multis, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.288953 - 01).6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Scarlini