CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 31664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso Vordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; udita la relazione svolta da: Consigliere [OSCURATO:PERSONA] all'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti; letta la requisitoria scritta dt Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha ( )ncluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l'ordinanza del 5 febbraio 2026 in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 agosto 2025, che aveva respinto la richiesta, ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un procedimento che lo vede indagato quale "partecipe" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipo cocaina, ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 50) — nello specifico gli si contesta di avere partecipato a un trfflico di sostanze stupefacenti sul territorio nazionale, svolgendo il ruolo di "autista" per le consegne di droga nel Comune di Roma — nonché di svariati reati fine: artt. 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 7, 9, 11, 12, 28, 29, 30, 52); 81, secondo comma, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 1 lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 6). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e violazione del divieto del ne bis in idem, con riferimento al delitto associativo di cui al capo 50) della rubrica accusatoria. Sul punto, si evidenzia che: a. il primo giudice aveva disatteso la richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che per i medesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, essendo stato contestato in altro procedimento (n. 35212/2020 R.G.N.R.) lo stesso reato associativo (trattandosi di sodalizio facente capo anch'esso a [OSCURATO:PERSONA] e operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal luglio 2020 con condotta permanente; b. nell'ambito di tale procedimento, la richiesta di misura era stata accolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre era stata rigettata per gli altri tre coindagati, e, quindi, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, 2si era formato su tale provvedimento il giudicato cautelare; c. successivamente, sempre nell'ambito di tale procedimento, all'udienza preliminare del 3 novembre 2025, il Pubblico Ministero aveva modificato l'imputazione, mediante delimitazione temporale del delitto associativo al periodo "da luglio 2020 a marzo 2021"; d. secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere nuovamente perseguito per la partecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico operante, come ne! caso di specie, nello stesso contesto spazio-temporale, in assenza di un concreto accertamento in ordine all'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente a escludere la «medesimezza» del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti. In sostanza il ricorrente lamenta che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto erroneamente di poter emettere una nuova ordinanza di custodia cautelare in relazione ad un medesimo reato su cui si era già fondata una precedente ordinanza cautelare divenuta irrevocabile. Osserva, a tal fine, che la descrizione del fatto nei due procedimenti è so-vrapponibile: [OSCURATO:PERSONA] è descritto quale capo e promotore mentre gli altri soggetti avrebbero realizzato meri reati fine sotto la sua direzione in qualità di partecipi e segnatamente l'odierno ricorrente avrebbe svolto il medesimo ruolo di "autista". Pertanto, con tutta evidenza, le due associazion non sono autonome l'una dall'altra, ma condividono la capacità decisionale ricondotta ad un unico soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) e operano ne! medesimo contesto spazio-temporale (con permanenza). Coincide, inoftre, il luogo di commissione dei reati (la zona di Prima Porta ed aree limitrofe). Si duole che il Tribunale del riesame ha fondato la diversità dei presupposti delle due misure sulla non sovrapponibilità del dato temporale di operatività delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla luce della valutazione ex post operata g . -r~ nel procedimento principale Lo relativo alla prima ordinanza cautelareV-ché in sede di udienza preliminare ha "chiuso", circoscrivendola temporalmente al marzo 2021, l'originaria contestazione aperta. Sul punto, per il ricorrente l'ordinanza impugnata non si confronterebbe in modo esaustivo con le argomentazioni difensive, laddove si era sottolineato che la pubblica accusa ha modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione della sua richiesta cautelare nel precedente procedimento. E che, ragionando come fa il provvedimento impugnato, si consentirebbe al pubblico ministero di reiterare infinitamente le richieste cautelari su un medesimo fatto, frazionando anche ex post reati permanenti. 32.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e segnatamente degli artt. 274, comma 1, lett. c), e Th, comma 3, cod. proc. pen. e relativa manifesta illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. - in ordine alla sussistenza e alla attualità delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo/ il difensore lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe fatto una applicazione automatica della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi a valorizzare, ai fini dellaAgit sussistenza delle esigenze cautelari, la gravità dei fatti e la pregressa professionalità criminale dell'indagato, senza procedere alla necessaria, effettiva valutazione individualizzata dell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, alla luce di elementi concreti emergenti dagli atti quali la cessazione dell'operatività delle piazze di spaccio e la sopravvenuta carcerazione del capo promotore [OSCURATO:PERSONA], circostanze idonee a determinare la disarticolazione e cessazione del sodalizio criminale. Sotto il secondo profilo/ il difensore lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe confuso il requisito della attualità delle esigenze cautelari con la mera non occasionalità della condotta pregressa, limitandosi ad affermare che il tempo trascorso non era significativo, mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della attualità del pericolo di reiterazione implica una prognosi concreta di prossimità temporale del rischio di recidiva rispetto al momento della decisione cautelare, dovendosi pertanto valutare la distanza temporale dai fatti. Inoltre, ha omesso di valutare lo stato detentivo dell'indagato, già ristretto agli arresti domiciliari, misura idonea ad incidere significativamente sulla possibilità di contatti con l'ambiente criminale di riferimento. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - in ordine alla Scelta della misura cautelare e alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. intLI, LA Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame99".-kz affermato che la A, difesa non aveva prodotto documentazione relativa programma riabilitativo, con conseguente impossibilità di ritenere superata la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; e ciò nonostante che l'indagato fosse attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, disposta dal G.i.p. del Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento n. 35212/2020 R.G.N.R. Si duole, inoltre, che la motivazione risult‘bs del tutto mancante nella parte in cui omettepa, di spiegare per quali ragioni la misura cautelare già in esecuzione non f 0:20, idonea, anche mediante eventuale modulazione o 4aggravamento delle prescrizioni, a fronteggiare le ravvisate esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta per l'udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., non essendo stata richiesta da alcuna delle parti la trattazione orale, e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si andranno di se-guito a precisare. Quanto ai rimanenti profili di doglianza, gli stessi sono assorbiti, in quanto, ancorché la proposta questione del ne bis in idem cautelare riguardi esclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno del reato associativo e la relativa scrutinabilità del motivo in punto di gravità indiziaria finisce per refluire anche sulle esigenze cautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. 2. Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto di diritto la motivazione con cui, a pag. 7 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha confutato l'argomentazione con cui il G.i.p., nell'ordinanza reiettiva della misura cautelare richiestagli, a veva ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem cautelare in relazione alla circostanza che, nel procedimento n. 35212 del 2020 R.G.N.R., era già stata emessa a carico dell'odierno ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al medesimo reato associativo (trattandosi di sodalizio facente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal luglio 2020 con condotta permanente. Per il Tribunale capitolino tale argomento deve essere respinto in quanto «appare dirimente la circostanza che il P.M., all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nell'ambito del procedimento n. 35212/2020 R.G.N.R., ha modificato l'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole "in Roma accertato da luglio 2020 a marzo 2021", come risulta dall'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame nell'ambito del proc. n. 1781/2025 R.G. Libertà nei confronti della coindagata MARCONI Francesca (in cui è stato valutato il verbale di udienza preliminare in questione, depositato nell'ambito di quel procedimento). Stante la differente epoca di consumazione dei reati, non può 5ipotizzarsi che, come eccepito dal difensore, i fatti contestati nel presente procedimento (dal 10.05.2024 con permanenza) siano già oggetto di giudizio nell'altro procedimento (nel quale il tempo di operatività dell'associazione è stato limitato da luglio 2020 a marzo 2021). Non ha dunque luogo alcun "bis in idem" per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].». Orbene, ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, in primis, in un errore di tipo metodologico. Ed invero, a fronte di un'eccezione di bis in idem cautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale di cui all'incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosi pacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare) al fine di valutarne ed inter-pretarne il tenore, per stabilire quale fosse l'ambito di estensione, spaziale e cro-nologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per far ciò allora, se i giudici romani non avevano la disponibilità degli atti del diverso procedimento, come scrivono nel provvedimento impugnato, dovevano acquisirli. Va chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale è l'incolpa-zione cautelare che ha portato all'emissione della prima misura, a nulla rilevando —diversamente da quanto opina il Collegio capitolino — la modifica dell'imputa-zione operata dal PM in sede di udienza preliminare, stante l'autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale fino all'emanazione della sentenza di primo grado, che, invece, a norma dell'art. 300 cod. proc. pen„ esplica efficacia anche sul procedimento de libertate. Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela, in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispetto al quale occorre avere come riferimento l'imputazione cautelare che ha sorretto la richiesta di misura e che ha portato all'adozione della stessa, e non — va ribadito ift,Pí., 1.; — le vicende del processo principale che potranno e dovranno avere Tl'trfeciaza decisionale solo con l'emanazione della sentenza di primo grado. Dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti del precedente procedi-mento e i fatti in concreto contestati in quello a [OSCURATO:PERSONA], nella loro scansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nel presente procedimento per la "medesima" associazione riguardi un segmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condotta partecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale del medesimo fatto già coperto dal primo titolo. 3 giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà6 avere come punto di partenza il criterio generale dell'identità storico-naturalistica del fatto: il "medesimo fatto" sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta, nell'evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona. 6Questo è il criterio fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01 e ribadito, nella prospettiva dell'"idem factum", dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'Alise, Rv. 287251 - 01). Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta: non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare quali segmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale (vedasi in proposito Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). In concreto, occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o diffe-renza della compagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di in-teressi, programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale succes-sione da un sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un'unica organizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità o articolazioni interne. Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptum che non sono de-cisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solo dato del diverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale, perché questi elementi possono essere compatibili con la natura permanente del reato associativo. Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750). Corollario di tale principio è che, in tema di reati associativi, al fine di con-trollare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche in rapporto alla commis-sione dei reati scopo, occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame nei vari procedimenti, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte (Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del 05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375). 7Infine, si è ulteriormente chiarito che, in tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto" che rileva ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259642, in cui la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale "fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta, in tale contesto). P. Q. M. An P.Q.MDott.ssa Ciliendo 8