CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24297/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (emessa ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima generica doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, oltre che formulata in termini assai generici, è del tutto aspecifica in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che fa sintetico ma congruo richiamo agli elementi che non consentono di addivenire ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. pen.; che il secondo motivo di ricorso, attinente alla disposta confisca del denaro sequestrato, è manifestamente infondato poiché il nesso pertinenziale che collega la somma rinvenuta al reato commesso è stato oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte del giudice di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis