CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 32898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di giurisdizione iscritto al n. 6623/2022 R.G. promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 14 marzo 2022, n. 76/22, nel procedimento vertente tra il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- NIO e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, ed iscritto al n. 318/2017 R.G. di quell'Ufficio. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioniscritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Tommaso BASILE, che ha chiesto la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. La GesturMolise di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci illimitata- mente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposerooppo- sizione al decreto ingiuntivo n. 631/06, emesso il 27 novembre 2006, con cui, su ricorso del Comune di Tufara, il Tribunale di Campobasso aveva intimato loro il pagamento della somma di Euro 10.935,52, oltre interessi, a titolo di canoni concessori relativi ad un'area di campeggio sita in località Pianelle. A sostegno dell'opposizione, gli attori eccepironoa) l'inidoneità del com- plesso turistico all'uso cui era destinato, per difetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione, b)la mancata realizzazione da parte del Comune dei miglioramenti previsti da una precedente convenzionedel 18 aprile 1994 , sulla base dei quali era stata richiestauna maggiorazione del canone, essendo stati gli stessi effettuati a spese della società opponente, b) l'inapplicabilità del la predetta maggiora- zione ai canoni relativi ai mesi da giugno a settembre 2004, in quanto riguar- danti un periodo anteriore alla stipulazione della nuova convenzione, sotto- scritta il 4 ottobre 2004, d)l'inadempimento da parte del Comune dell'obbligo di provvedere agl'interventi straordinari previsti dall'art. 3 della nuova con- venzione, nonostante le richieste formulate dalla societàopponente. Tanto premesso, gli opponentichiesero la dichiarazione di nullità o la re- voca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda proposta dal Comune, nonché, in via riconvenzionale,la pronuncia di risoluzione della convenzione per inadempimento, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzazione del complesso turistico. Si costituì il Comune, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario e l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, delle quali chiese il rigetto. 1.1. Con sentenza del 31 gennaio 2011, il Tribunale di Campobasso di- chiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinarioe la conseguente nullità del decreto ingiuntivo.A fondamento della decisione, il Tribunale affermò che, in quanto atti- nente ad un rapporto di concessione di beni pubblici, la domanda di risolu- zione della convenzione era devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla quale dovevano ritenersi attratte anche la domanda di risarcimento, intima- mente connessa a quella di risoluzione per identità della causa petendi, co- stituita dall'inadempimento del concedente, nonché, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della medesima legge, la domanda di pagamento dei canoni, in quanto avente ad oggetto una questione relativa a diritti patrimoniali conse- quenziali. 2. L'impugnazione proposta dagli attori fu rigettata dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza del 24 novembre 2016. Premesso che l'art. 133, comma primo, lett. b), cod. proc. amm., il quale riproduce il contenuto dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel sottrarre alla giurisdizione del Giudice amministrativo in tema di concessioni di beni pubblici le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi, non implica la sottoposizione delle stesse ad un regime di giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario, mal'applicabilità del regime generale di riparto della giurisdizione, in virtù del quale esse restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo quando si faccia questione dell'esercizio legittimo di un potere spettante alla [OSCURATO:PERSONA], la Corte osservò che in materia di canone per l'occupazione del suolo pubblico spettano al Giudice amministrativo le controversie riguardanti il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA]- strazione, nell'esercizio del suo potere regolamentare, disciplina il rapporto anche sotto il profilo economico, restando devolute al Giudice ordinario sol- tanto quelle aventi ad oggetto l'attuazione dei diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto: concluse pertanto che tutti gli aspetti della controversia attinenti alla domanda di risoluzione della convenzione, al risarcimento del danno e all'inadempimento dell'ente concedente spettavano alla giurisdizione del Giu- dice amministrativo. 3. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Tribunale amministra- tivo regionale per il [OSCURATO:PERSONA], il quale, con ordinanza del 14 marzo 2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, cod. proc. amm. Rilevato che la domanda proposta dal Comune ha ad oggetto il paga- mento dei canoni concessori relativi ai mesi da gennaio a maggio 2004, dovuti in virtù della convenzione del 18 aprile 2004, di quelli relativi ai mesi da giu- gno a dicembre 2004, dovuti in virtù della concessione del 4 ottobre 2004, e di quello relativo all'anno 2005, dovuto in virtù della nuova concessione, il Tar ha affermato che, in base al criterio di riparto fondato sulla causa petendi, la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario, competente a conoscere anche dell'eccezione d'invalidità della convenzione, in quanto atti- nente ai fatti costitutivi della domanda principale,e della domanda di risolu- zione della convenzione per inadempimento. Ha osservato infatti che le do- mande riconvenzionali proposte dagli opponenti hanno un contenuto mera- mente patrimoniale, avendo gli stessi fatto valere una posizione di diritto sog- gettivo intimamente legata alle clausole convenzionali, senza contestare l'e- sercizio di poteri discrezionali-valutativi da parte del Comune, il quale, se- condo la stessa prospettazione della Gestur, non ha adottato alcun provvedi- mento autoritativo, né ha assunto comportamenti suscettibili di tradursi nel mancato esercizio di un potere pubblico, ma si è limitato a disattendere i propri doveri contrattuali.Ha aggiunto che la giurisdizione del Giudice ordi- nario in materia d'indennità, canoni ed altri corrispettivi si estende, nella fase esecutiva del contratto di concessione,non solo alle questioni riguardanti l'a- dempimento e l'inadempimento della concessione, ma anche alle conse- guenze risarcitorie, restando la giurisdizione esclusiva del Giudice ammini- strativo limitata ai casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] eserciti poteri au- toritativi tipizzati dalla legge. 4. Le parti non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come correttamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA], il giudizio riassunto di- nanzi ad esso, inizialmente promosso dinanzi al Tribunale di Campobassocon atto di citazione notificato il 23 gennaio 2007,trae origine da un rapporto di concessione di beni pubblici, e ha per oggetto da un lato il pagamento di somme dovute a titolo di canone concessorio, e dall'altro la risoluzione della convenzione per inadempimentodella concedente ed il risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione del complesso turistico. In quanto avente ad oggetto l'accertamento della violazione degli obblighi reciprocamente gravanti a carico delle parti in virtù della convenzione con cui le stesse hanno provveduto a disciplinare lo svolgimento del rapporto con- cessorio, con la declaratoria delle relative conseguenze, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971(nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, applicabile ratione temporis al giudizio in esame, pro- mosso in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104): tale disposizione, infatti, così come l'art. 133, comma primo, lett. b), cod. proc. amm., che ne ha riprodotto sostanzialmente il contenuto, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in ma- teria di concessioni di beni pubblici, fa espressamente salve quelle concer- nenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi», le qualipertanto , come co- stantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,restano assogget- tate al regime generale, in virtù del quale spettano alla giurisdizione del Giu- dice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, nelle quali non assuma alcun rilievo il potere d'intervento della [OSCURATO:PERSONA] a tutela d'interessi generali, ovvero l'esercizio di pot eri discrezionali - valutativi nella determinazione del dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 17/12/2020, n. 28973; 4/09/ 2018, n. 21597; 19/06/2014, n. 13940). In applicazione di tale criterio, deve ritenersi spettante alla giurisdizione del Giudice ordinario innanzitutto la domanda avanzata dal Comune di Tufara con il ricorso per decreto ingiuntivo, il cui esame non implica alcun sindacato in ordine all'esercizio di un potere discrezionale dell'ente concedente, avendo la stessa ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di canone per l'utilizzazione dell'area da parte della concessionaria, in applicazione delle pattuizioni intervenute tra le parti in sede di stipulazione della convenzione che ha fatto seguito al rilascio della concessione. E' pur vero che, nelresistere alla predetta domanda, gli opponenti hanno eccepito l'impossibilità di desti- nare l'area all'uso previsto, in tal modo prospettando, senza peraltro allegarlo specificamente,un vizio originario della convenzione, che, in quanto idone o ad incideresull'esistenza stessa del rapporto, coinvolge l'esercizio del potere autoritativo sotteso al rilascio della concessione: tale questione, tuttavia, ol- tre a non aver condotto alla formulazione di una domanda di annullamento della concessione, ed a poter quindi essere esaminata in via incidentale dal giudice dotato di giurisdizione in ordine alla pretesa di pagamento, ai fini della pronuncia in ordine ai fatti costitutivi della domanda, è stata in realtà solle- vata sotto un profilo diverso da quello dell'invalidità della concessione, e pre- cisamente sotto quello dell'inadempimento di obblighi derivanti da una pre- cedente convenzione, quale causa di giustificazione dell'inadempimento dello obbligo di corrispondere i canoni richiesti. Non può quindi trovare applicazione, nel caso in esame, il principio, an- ch'esso enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concessione di beni pubblici, secondo cui, a fronte della spettanza alla giurisdizione ordi- naria delle controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi, re- stano riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le que- stioni che involgono l'esistenza e l'invalidità di atti amministrativi o comunque l'esistenza, la durata e la disciplina delle posizioni delle parti nell'ambito del rapporto tra il privato e la [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. Un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21769; Cass., Sez. Un., 23/12/2005, n. 28501; 8/03/2005, n. 4955).Tali profili del rapporto non risultano, nella specie, in alcun modo investiti dalle eccezioni sollevate dagli opponenti, le quali riguardano esclusi- vamente l'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti, e quindi l'applicazione della disciplina del rapporto concessorio, così come risultante dalle condizioni concordate nella convenzione stipulata in condizioni di pariteticità, senza che venga in considerazione il potere autori- tativo esercitato dall'Amministrazione comunale attraverso il rilascio della concessione o la determinazione del canone (cfr. al riguardo, anche Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32728). Per analoghe ragioni, deve escludersi la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo della domanda di risoluzione e della con- nessa domanda di risarcimento dei danni propostein via riconvenzionale dagli opponenti, la prima delle quali, pur potendo condurre all'anticipata cessazione del rapporto concessorio, trova fondamento anch'essa, così come la pretesa risarcitoria,nel lamentato inadempimento delle obbligazioni assunte dal Co- mune con la convenzione, e segnatamente nell'obbligo di porre a disposizione della concessionaria un complesso turistico dotato dei requisiti prescritti per il suo funzionamento, senza che venga in considerazione il corrispondente potere dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto o di di- chiarare la decadenza della concessionaria per inadempimento degli obblighi posti a suo carico(cfr., in ordine alla domanda di risarcimento, Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31027; 8/07/2019, n. 18267). 2. La sentenza della Corte d'appello di Campobasso va pertanto cassata, con la conseguente dichiarazione della spettanza della controversia alla giu- risdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del g