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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08382/2023

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posto da [OSCURATO:PERSONA] , erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Oro, 108 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente – Avverso la sentenza delCorte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranton. 263/2020 del 17.9.2020 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto Oggetto: conto corrente ingiuntivo n. 88/2004, con il quale il Tribunale di Taranto ingiungeva il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 51.697,33.

Assumeva l'opponente che il [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere titolare di un libretto di deposito al risparmio nominativo n. 12/2385, con il versamento della somma di £ 100.000.000, e di avere invitato l'opponente a restituire in suo favore le somme depositate sul libretto.

L’ opponente [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva , preliminarmente, la prescrizione decennale del credito azionato, nonché l'inesistenza dello stesso, in quantole operazioni eseguite sul libretto di deposito non erano solo quelle che risultavano annotate sul libretto stesso, ma tutte quelle evidenziate nell'estratto conto.

La causa era decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 608 del 9.4.2008 che, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto allespese.

Con atto di citazione del. 15.7.2008, ritualmente notificato, proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Con sentenza n. 287 del 12.6.2013 la Corte di Appello, accogliendo ilprimo motivo di appello, affermava il mancato decorso del termine prescrizionale; respingeva, tuttavia , gli altri motivi di appello e nel merito la domanda del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente il credito dallo stesso dedotto in causa sulla base dei documenti prodotti ritualmente dalla banca (pur affermando la tardività di quelli ulteriori prodotti dalla banca nel corso delle operazioni peritali).

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in Cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato in data 27.6.2014.

Con Ordinanza n. 14003 del 31.5.2018 questaCorte: 1.ha rigetta to il primo motivo di ricorso principale, perché la dimostrazione delle operazioni effettuate su un libretto di deposito puòavvenire a prescindere dalla annotazione sul libretto stesso; 2.ha acco lto il secondo e terzo motivo di ricorso principale, laddove la Corte territoriale aveva posto a fondamento della sua decisione l'attestazione notarile del [OSCURATO:PERSONA] contenente la ricostruzione della movimentazione del rapporto; 3.ha accolto il quarto motivo di ricorso principale, laddove l'attestazione notarile sarebbe stata formata e prodotta a termini istruttori scaduti; 4.ha ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso principale; 5.ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della B anca, sul presupposto che la prescrizione inizia a decorrere non già dall'ultima annotazione presente sul libretto, madall'ultima richiesta del titolare del libretto o dalla estinzione del contratto di deposito.

Con la sentenza impugnata, in sede di rinvio,la Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto , ha rigettato l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Taranto n. 608/2008.

Ha condannatoBisci Vincenzo al pagamento delle spese della prima fase di gravame e compensato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

La sig. ra [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] enzo, ha proposto ricorso con un motivo principale e cinque motivi indicati con la dizione «Ove occorra si lamentano altresì i seguenti ulteriori motivi».

Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1.Primo motivo.

Vizio di cui all'art. 360, n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all'art. 384, comma 2, c.p.c. e correlato vizio di cui all'art . 360 , n. 5 , c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

La Corte di merito, in sede di rinvio, a) si è sostanzialmente sottratta al dovere di uniformarsi ai principi fissati dalla sentenza di rinvio, in relazione alla integrale inutilizzabilità delle certificazioni notarili;b) all’ inutilizzabilità della CTU che le stesse si sono limitat e a recepire, peraltro "riscontrandole" con documenti inammissibilmente etardivamente acquisiti (fatto sul quale la Corte ha obliterato la preclusione del giudicato interno); c) alla dimostrazione e motivazione dell'effettività dell'investimento in titoli; d) alla dimostrazione e motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] ave va bonificato le somme originariamente giacenti sul libretto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; e) al la acquisibilità del fax del

31.8. 2007 e alla ammissibilità delle altre richieste istruttorie formulate dall'opposto; f) ed è peraltro incorsa nel vizio di travisamento della prova (quanto al mandato di acquisito titoli). 1.1La censura è inammissibile e non coglie la ratio decidendi della sentenza.

Sub a) La Corte ha fondato la conferma della sentenza di I grado dando rilievo ad altri elementi probatori acquisitinel giudizio.

In particolare,da p.3 in poi la Corte ritiene che, nonostante la non rilevanza delle certificazioni notarili, il credito sia provato dall’estratto bancario del conto deposito n. 495/2385 e connesse sue movimentazioni intestato a [OSCURATO:PERSONA] nzo e dall’estratto del c.c. n. 495/10/9185 della [OSCURATO:SOCIETA].

Dalla documentazione esibita si rinvenivano due operazioni speculari di addebito e accredito per la medesima somma e dalla ricostruzione della CTU è emerso che sul libretto di risparmio venivano depositate somme poi utilizzate per acquisto titoli che erano stati successivamente disinvestiti e le somme ricavate erano state accreditate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. per cui il saldo finale del conto era pari a sole £

2.954. La corte aveva ritenuto non credibile la giustificazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla causale del versamento effettuato sul conto della società come il rinveniente dall’incasso di una fattura quietanzata dalla società quasi sette mesi prima dell’accredito.

La corte applica il principio ribadito dalla sentenza di rinvio che ritiene che le operazioni sul deposito possano essere provate anche se non annotate sul connesso libretto, a maggior ragione perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la negoziazione su titoli anche se non annotata.

La motivazione conclude affermando che:«…pur dovendo uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Cassazione e quindi prescindendo dalle certificazioni notarili in atti, nondimeno occorre convenire e riaffermare che vi è in atti la ragionevole prova di ulteriori movimentazioni bancarie rispetto a quelle che risultano annotate nel libretto di deposito a risparmio in questione, sicché il suo saldo non è certo quello di £ 100.100.000 (così come riportato nel DI opposto e giustamente revocato già all’esito del primo grado), bensì quello, assai più modesto, di £ 2.954».

Sub) bper quanto precisato è evidente che la documentazione posta a sostegno della decisione non è quella prodotta tardivamente, ma quella depositata sin dal giudizio di opposizione, come ribadisce più volte la Corte.

Sub c) La censura viene poi riproposta nel secondo motivo e si rinvia alla sua specifica trattazione Sub d) La Corte ha valutato le prove addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il versamento sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. e non le ha ritenute fondate con motivazione precisa e circostanziata per cui si è al di fuori della violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c.

Sub e) Dalla sintetica ed incisiva motivazione emerge che alcun ruolo probatorio decisivo assume il faxcensurato dalla ricorrente. 2.Secondo motivo: Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. (per nullità della sentenza e del procedimento) in relazione agli artt.194 e 195 c.p.c.; artt. 87 e 90 disp.

Att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e della motivazione.

2.1. La censura è meritale e pertanto inammissibile , perché attiene alla valutazione delle prove nel giudizio di merito.

La Corte ha ritenuto provato l’acquisto dei titoli sulla base di fatti, per lo più documentale, non contestati dal ricorrente (prelievo dal libretto con annotazione controvalore titoli, mandato conferito per la gestione degli stessi, accredito delle cedole sempre sul libretto e successivo versamento sullo stesso del controvalore rinveniente dal disinvestimento).

E’ indub itabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di leggeex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021). 3.Terzo motivo (n ominato 2) Vizio di cui all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n.5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti), in relazione all'art. 2700 c.c. 2 sotto il profil o dell'omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione trale parti circa il controverso acquisito da parte della Banca di azioni Crediop nonché, infine, 3) sotto il profilo della mancata affermazione della ontologica alterità soggettiva tra il [OSCURATO:PERSONA], titolare del libretto e creditore dell'istituto bancario, e la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto terzo, il cui riconoscimento avrebbe dovuto indurre ad accertare se il primo, persona fisica, avesse inteso bonificare la società di somme di propriapertinenza, verifica invece completamente obliterata

4. Qui nto motivo (nominato 4) : Vizio di cui all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), in relazione all'art. 2697 c.c. nonché all'omessa motivazione in merito alla sussistenza della prova che la somma sia stata investita in obbligazioni Crediop e che sia stata restituita al sig. [OSCURATO:PERSONA], persona fisica, ovvero che sia stata da questi autorizzato il bonifico delle somme lui spettanti alla S.r.l. 4.1Il terzo e il quinto motivo ripropongono le medesime censure poste con il primo e il secondo motivo sotto l’aspetto della violazione ex art. 360, nn. 3 e 5 e possono essere valutati congiuntamente.

In entrambi casi si è già detto ella non decisività dellavicenda del fax ai fini della motivazione della decisione che è fondata su altri elementi probatori mai contestati dal ricorrente.

I motivi sono entrambi inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

5. Quarto motivo (nomi nato 3) : Vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti), in relazione all'art 184 c.p.c. nonché 345 c.p.c. sotto il profilo della mancata acquisizione del fax del 31.8.2007, della mancata assunzione del richiesto incombente istruttorio teso ad accertare l'avvenuto investimento Crediop o meno, nonché omesso esame delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente. 5.1Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso -la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa(Cass., n. 4980/2014; Cass., n. 5654/2017; Cass., n. 16214/2019 ).

Per tale principio il motivo è inammissibile. 6.Sesto motivo (nominato 5):Vizio di cui all'art. 360, n. 5 , c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito(Cass., n. 11603/2018; 6.1 Il motivo è inammissibile per genericità delle censure .

In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art.366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., n. 17224/2020 ; Cass., S.U., n. 32415/2021).

7. Per quanto esposto l’inammissibilità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna laricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] , erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Oro, 108 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente – Avverso la sentenza delCorte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. distaccata di Taranton. 263/2020 del 17.9.2020 . udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto Oggetto: conto corrente ingiuntivo n. 88/2004, con il quale il Tribunale di Taranto ingiungeva il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 51.697,33. Assumeva l'opponente che il [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere titolare di un libretto di deposito al risparmio nominativo n. 12/2385, con il versamento della somma di £ 100.000.000, e di avere invitato l'opponente a restituire in suo favore le somme depositate sul libretto. L’ opponente [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva , preliminarmente, la prescrizione decennale del credito azionato, nonché l'inesistenza dello stesso, in quantole operazioni eseguite sul libretto di deposito non erano solo quelle che risultavano annotate sul libretto stesso, ma tutte quelle evidenziate nell'estratto conto. La causa era decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 608 del 9.4.2008 che, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto allespese. Con atto di citazione del. 15.7.2008, ritualmente notificato, proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Con sentenza n. 287 del 12.6.2013 la Corte di Appello, accogliendo ilprimo motivo di appello, affermava il mancato decorso del termine prescrizionale; respingeva, tuttavia , gli altri motivi di appello e nel merito la domanda del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non sussistente il credito dallo stesso dedotto in causa sulla base dei documenti prodotti ritualmente dalla banca (pur affermando la tardività di quelli ulteriori prodotti dalla banca nel corso delle operazioni peritali). Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in Cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato in data 27.6.2014. Con Ordinanza n. 14003 del 31.5.2018 questaCorte: 1.ha rigetta to il primo motivo di ricorso principale, perché la dimostrazione delle operazioni effettuate su un libretto di deposito puòavvenire a prescindere dalla annotazione sul libretto stesso; 2.ha acco lto il secondo e terzo motivo di ricorso principale, laddove la Corte territoriale aveva posto a fondamento della sua decisione l'attestazione notarile del [OSCURATO:PERSONA] contenente la ricostruzione della movimentazione del rapporto; 3.ha accolto il quarto motivo di ricorso principale, laddove l'attestazione notarile sarebbe stata formata e prodotta a termini istruttori scaduti; 4.ha ritenuto assorbito il quinto motivo di ricorso principale; 5.ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della B anca, sul presupposto che la prescrizione inizia a decorrere non già dall'ultima annotazione presente sul libretto, madall'ultima richiesta del titolare del libretto o dalla estinzione del contratto di deposito. Con la sentenza impugnata, in sede di rinvio,la Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto , ha rigettato l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Taranto n. 608/2008. Ha condannatoBisci Vincenzo al pagamento delle spese della prima fase di gravame e compensato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. La sig. ra [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] enzo, ha proposto ricorso con un motivo principale e cinque motivi indicati con la dizione «Ove occorra si lamentano altresì i seguenti ulteriori motivi». Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1.Primo motivo. Vizio di cui all'art. 360, n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione all'art. 384, comma 2, c.p.c. e correlato vizio di cui all'art . 360 , n. 5 , c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti). La Corte di merito, in sede di rinvio, a) si è sostanzialmente sottratta al dovere di uniformarsi ai principi fissati dalla sentenza di rinvio, in relazione alla integrale inutilizzabilità delle certificazioni notarili;b) all’ inutilizzabilità della CTU che le stesse si sono limitat e a recepire, peraltro "riscontrandole" con documenti inammissibilmente etardivamente acquisiti (fatto sul quale la Corte ha obliterato la preclusione del giudicato interno); c) alla dimostrazione e motivazione dell'effettività dell'investimento in titoli; d) alla dimostrazione e motivazione che il [OSCURATO:PERSONA] ave va bonificato le somme originariamente giacenti sul libretto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; e) al la acquisibilità del fax del 31.8. 2007 e alla ammissibilità delle altre richieste istruttorie formulate dall'opposto; f) ed è peraltro incorsa nel vizio di travisamento della prova (quanto al mandato di acquisito titoli). 1.1La censura è inammissibile e non coglie la ratio decidendi della sentenza. Sub a) La Corte ha fondato la conferma della sentenza di I grado dando rilievo ad altri elementi probatori acquisitinel giudizio. In particolare,da p.3 in poi la Corte ritiene che, nonostante la non rilevanza delle certificazioni notarili, il credito sia provato dall’estratto bancario del conto deposito n. 495/2385 e connesse sue movimentazioni intestato a [OSCURATO:PERSONA] nzo e dall’estratto del c.c. n. 495/10/9185 della [OSCURATO:SOCIETA]. Dalla documentazione esibita si rinvenivano due operazioni speculari di addebito e accredito per la medesima somma e dalla ricostruzione della CTU è emerso che sul libretto di risparmio venivano depositate somme poi utilizzate per acquisto titoli che erano stati successivamente disinvestiti e le somme ricavate erano state accreditate sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. per cui il saldo finale del conto era pari a sole £ 2.954. La corte aveva ritenuto non credibile la giustificazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla causale del versamento effettuato sul conto della società come il rinveniente dall’incasso di una fattura quietanzata dalla società quasi sette mesi prima dell’accredito. La corte applica il principio ribadito dalla sentenza di rinvio che ritiene che le operazioni sul deposito possano essere provate anche se non annotate sul connesso libretto, a maggior ragione perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la negoziazione su titoli anche se non annotata. La motivazione conclude affermando che:«…pur dovendo uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Cassazione e quindi prescindendo dalle certificazioni notarili in atti, nondimeno occorre convenire e riaffermare che vi è in atti la ragionevole prova di ulteriori movimentazioni bancarie rispetto a quelle che risultano annotate nel libretto di deposito a risparmio in questione, sicché il suo saldo non è certo quello di £ 100.100.000 (così come riportato nel DI opposto e giustamente revocato già all’esito del primo grado), bensì quello, assai più modesto, di £ 2.954». Sub) bper quanto precisato è evidente che la documentazione posta a sostegno della decisione non è quella prodotta tardivamente, ma quella depositata sin dal giudizio di opposizione, come ribadisce più volte la Corte. Sub c) La censura viene poi riproposta nel secondo motivo e si rinvia alla sua specifica trattazione Sub d) La Corte ha valutato le prove addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per giustificare il versamento sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. e non le ha ritenute fondate con motivazione precisa e circostanziata per cui si è al di fuori della violazione dell’art. 360, n.5, c.p.c. Sub e) Dalla sintetica ed incisiva motivazione emerge che alcun ruolo probatorio decisivo assume il faxcensurato dalla ricorrente. 2.Secondo motivo: Vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. (per nullità della sentenza e del procedimento) in relazione agli artt.194 e 195 c.p.c.; artt. 87 e 90 disp. Att. c.p.c., nonché nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e della motivazione. 2.1. La censura è meritale e pertanto inammissibile , perché attiene alla valutazione delle prove nel giudizio di merito. La Corte ha ritenuto provato l’acquisto dei titoli sulla base di fatti, per lo più documentale, non contestati dal ricorrente (prelievo dal libretto con annotazione controvalore titoli, mandato conferito per la gestione degli stessi, accredito delle cedole sempre sul libretto e successivo versamento sullo stesso del controvalore rinveniente dal disinvestimento). E’ indub itabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di leggeex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021). 3.Terzo motivo (n ominato 2) Vizio di cui all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n.5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unfatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti), in relazione all'art. 2700 c.c. 2 sotto il profil o dell'omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione trale parti circa il controverso acquisito da parte della Banca di azioni Crediop nonché, infine, 3) sotto il profilo della mancata affermazione della ontologica alterità soggettiva tra il [OSCURATO:PERSONA], titolare del libretto e creditore dell'istituto bancario, e la [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto terzo, il cui riconoscimento avrebbe dovuto indurre ad accertare se il primo, persona fisica, avesse inteso bonificare la società di somme di propriapertinenza, verifica invece completamente obliterata 4. Qui nto motivo (nominato 4) : Vizio di cui all'art. 360 , n. 3 , c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), in relazione all'art. 2697 c.c. nonché all'omessa motivazione in merito alla sussistenza della prova che la somma sia stata investita in obbligazioni Crediop e che sia stata restituita al sig. [OSCURATO:PERSONA], persona fisica, ovvero che sia stata da questi autorizzato il bonifico delle somme lui spettanti alla S.r.l. 4.1Il terzo e il quinto motivo ripropongono le medesime censure poste con il primo e il secondo motivo sotto l’aspetto della violazione ex art. 360, nn. 3 e 5 e possono essere valutati congiuntamente. In entrambi casi si è già detto ella non decisività dellavicenda del fax ai fini della motivazione della decisione che è fondata su altri elementi probatori mai contestati dal ricorrente. I motivi sono entrambi inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. 5. Quarto motivo (nomi nato 3) : Vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) e n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti), in relazione all'art 184 c.p.c. nonché 345 c.p.c. sotto il profilo della mancata acquisizione del fax del 31.8.2007, della mancata assunzione del richiesto incombente istruttorio teso ad accertare l'avvenuto investimento Crediop o meno, nonché omesso esame delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente. 5.1Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso -la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa(Cass., n. 4980/2014; Cass., n. 5654/2017; Cass., n. 16214/2019 ). Per tale principio il motivo è inammissibile. 6.Sesto motivo (nominato 5):Vizio di cui all'art. 360, n. 5 , c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti). Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito(Cass., n. 11603/2018; 6.1 Il motivo è inammissibile per genericità delle censure . In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art.366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., n. 17224/2020 ; Cass., S.U., n. 32415/2021). 7. Per quanto esposto l’inammissibilità dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e condanna laricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
Decreto Cassazione n. 08382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris