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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:805
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0338 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 ottobre 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione» Nella causa C‑338/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), con decisione del 7 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2020, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P., con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.-C.

Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. [OSCURATO:PERSONA], M. Safjan e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. Bobek cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, da J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Rynkowski e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), [OSCURATO:PERSONA]] al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P. nei [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un’infrazione al codice della strada.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 1 e 2 della decisione quadro 2005/214 così recitano: «(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione [europea] tanto in materia civile quanto in materia penale. (2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate». 4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (...) ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (...); b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare: i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione; (...)». 5 L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue: «La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato [UE]». 6 L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 così dispone: «Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria». 7 L’articolo 5 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni: (...) – infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose, (...)». 8 L’articolo 6 di tale decisione quadro è così formulato: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». 9 L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», dispone quanto segue: «(...)

2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che: (...) g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; (...)

3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 10 Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della medesima decisione quadro: «Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 de[l] trattat[o], opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni.

Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3».

Diritto polacco 11 L’articolo 611ff, paragrafo 1, del Kodeks postępowania karnego (Codice di procedura penale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così dispone: «Qualora uno Stato membro dell’Unione, in seguito denominato nel presente capo come lo “Stato della decisione”, richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva che infligge sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l’autore dell’illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea (...)». 12 L’articolo 611fg, paragrafo 1, punto 9, del codice di procedura penale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, autorizza il giudice polacco a rifiutare di dare esecuzione a una decisione, qualora dal contenuto del certificato risulti che la persona cui si riferisce tale decisione non è stata adeguatamente informata riguardo alla possibilità e al diritto di impugnare detta decisione.

Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 13 Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, il CJIB è l’autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero delle sanzioni pecuniarie penali inflitte in relazione ad atti commessi nel territorio del Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. 14 Avverso una sanzione pecuniaria penale inflitta dal CJIB sarebbe esperibile ricorso dinanzi alla Procura in L. entro 6 settimane.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Il 21 gennaio 2020 il CJIB ha presentato al giudice del rinvio, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), una domanda di riconoscimento e di esecuzione della sua decisione del 22 luglio 2019, divenuta definitiva il 2 settembre 2019, che ha inflitto a D.P., residente in Polonia, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 210 a seguito di un’infrazione al codice della strada commessa l’11 luglio 2019, vale a dire la guida di un veicolo con due pneumatici non rispondenti ai requisiti necessari. 16 In risposta a una richiesta di informazioni inviata da detto giudice al CJIB, quest’ultimo ha indicato che la decisione del 22 luglio 2019 non era stata notificata al suo destinatario con la sua traduzione in lingua polacca.

Esso ha aggiunto che tale decisione era stata redatta in lingua neerlandese e che era corredata di spiegazioni aggiuntive in lingua inglese, francese e tedesca, nonché di un rinvio al sito Internet www.cjib.nl, sul quale figuravano informazioni in lingua polacca riguardanti, tra l’altro, il modo in cui l’interessato può pagare la sanzione pecuniaria, proporre un ricorso contro quest’ultima e contattare il CJIB per porre domande o ottenere ulteriori chiarimenti. 17 Nel corso di un’udienza dinanzi al giudice del rinvio, D.P. ha precisato che, intorno all’inizio del mese di dicembre 2019, ha ricevuto una lettera proveniente dai [OSCURATO:PERSONA] che non includeva alcuna traduzione in lingua polacca, cosicché, non avendone compreso il contenuto, non è stato in grado di rispondere a detta lettera. 18 Pur riconoscendo che la decisione quadro 2005/214 non contiene alcuna disposizione dalla quale risulti espressamente che occorre notificare al destinatario di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria la traduzione della stessa, il giudice del rinvio ritiene tuttavia che, al pari delle notifiche relative alle infrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ( GU 2015, L 68, pag. 9 ), e della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ), ogni decisione che infligge una sanzione pecuniaria, ai sensi della decisione quadro 2005/214, debba essere notificata alla persona condannata in una lingua comprensibile alla medesima, affinché questa possa esercitare i suoi diritti della difesa e affinché sia garantito il suo diritto a un equo processo. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e, in particolare, alle sentenze della Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c.

Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD 005986808) e 21 febbraio 1984, Öztürk c.

Germania (CE:ECHR:1984:1023JUD000854479), da cui risulterebbe che, da un lato, il diritto a ottenere la traduzione della decisione giudiziale nonché dell’informativa relativa ai mezzi di impugnazione esperibili costituisce uno degli elementi essenziali del diritto a un equo processo, e, dall’altro, che i diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU si applicano anche alle cause relative ai reati minori, comprese quelle vertenti sulle contravvenzioni.

La Corte di giustizia stessa avrebbe dichiarato, nella sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 ), che l’obbligo di traduzione trova applicazione anche nelle cause concernenti reati minori. 20 In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l’autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all’esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro [2005/214], per violazione del diritto a un processo equo».

Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debba essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla relativa traduzione in una lingua a lui comprensibile. 22 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta in particolare dai suoi articoli 1 e 6 nonché dai suoi considerando 1 e 2, la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontalieri delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 23 Infatti, la decisione quadro 2005/214 mira, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 49 ). 24 Il principio del reciproco riconoscimento, cui è improntato l’impianto della decisione quadro 2005/214, implica, a norma dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza ulteriori formalità, una decisione che infligge una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 di tale decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, dato che i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati in modo restrittivo (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 25 Per quanto riguarda, in particolare, siffatti motivi di diniego, l’articolo 7 della decisione quadro 2005/214 elenca esplicitamente, ai paragrafi 1 e 2, i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni che rientrano nel suo ambito di applicazione. 26 Inoltre, conformemente all’articolo 3 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 TUE, ragion per cui l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria possono essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati dall’articolo 6 TUE [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 37 ]. 27 Così, qualora il certificato contemplato dall’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, di cui è corredata la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, faccia ritenere che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione possono rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro nonché in forza dell’articolo 20, paragrafo 3, della stessa [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. 28 Nel novero di tali diritti fondamentali figurano, da un lato, il diritto a un equo processo, che costituisce parte integrante del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e, dall’altro, i diritti della difesa, sanciti, rispettivamente, dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali, secondo le spiegazioni relative a quest’ultima ( GU 2007, C 303, pag. 17 ), corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 6 della CEDU. 29 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la Corte ha riconosciuto che una contravvenzione stradale costituisce un «reato» [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 e giurisprudenza ivi citata].

Di conseguenza, e come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6 della CEDU, giurisprudenza che occorre prendere in considerazione in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della medesima, il procedimento relativo a una sanzione pecuniaria inflitta per un reato siffatto, ivi compresa la fase anteriore alla fase di giudizio, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 19 ottobre 2004, Falk c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, e 20 ottobre 2015, Dvorski c.

Croazia, CE:ECHR:2015:1020JUD0025, § 76 e giurisprudenza ivi citata). 30 I destinatari di una decisione rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214 possono, pertanto, legittimamente far valere i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, e le autorità degli Stati membri devono, di conseguenza, garantire il rispetto di detti diritti. 31 Occorre, dunque, determinare gli eventuali obblighi di traduzione imposti alle autorità dello Stato membro della decisione in forza di tali disposizioni, all’atto della notifica di una siffatta decisione. 32 Al riguardo, si deve rilevare che la decisione quadro 2005/214 non prevede il modo concreto in cui il destinatario di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che gli infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, debba essere informato della stessa.

Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro si limita a indicare che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione siffatta se è dimostrato che, in base al certificato di cui all’articolo 4 della medesima decisione quadro, il destinatario in parola, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato membro della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 33 Facendo in tal modo rinvio alla normativa degli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l’interessato del suo diritto di proporre ricorso, del termine per farlo, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia efficace e purché siano garantiti il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l’esercizio dei diritti della difesa [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata]. 34 In detto contesto, occorre ricordare che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone non soltanto la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica al destinatario [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata], ma anche che una notifica del genere consenta a quest’ultimo di conoscere con esattezza la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso avverso siffatta decisione e il termine a tal fine impartito, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare la suddetta decisione (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 100 e giurisprudenza ivi citata). 35 Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, il rispetto dei diritti della difesa comporta il diritto dell’interessato di essere informato, nel più breve tempo possibile, «in una lingua a lui comprensibile» e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico. 36 A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che la disposizione in parola riconosce all’accusato il diritto di essere informato non solo dei motivi dell’accusa, vale a dire dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l’accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a tali fatti, e ciò in maniera dettagliata, essendo una condizione essenziale per l’equità del processo la precisa e completa informazione relativamente alle accuse nei confronti dell’accusato, e quindi, la qualificazione giuridica che il giudice potrebbe dare ai fatti che gli sono addebitati (v., in tal senso, Corte EDU, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c.

Francia, CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, §§ 51 e 52). 37 Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU non preveda l’obbligo di fornire a un imputato straniero una traduzione scritta di tutte le prove documentali o di tutti i documenti ufficiali contenuti nel fascicolo, la suddetta disposizione impone tuttavia che la notifica dell’«accusa» a tale persona sia oggetto di massima attenzione.

Infatti, secondo detto giudice, l’atto di accusa svolge un ruolo determinante nell’ambito del procedimento penale, in quanto, a decorrere dalla sua notifica, l’imputato è ufficialmente informato per iscritto della base giuridica e fattuale dei fatti che gli sono addebitati.

Ne consegue che un accusato che non abbia dimestichezza con la lingua utilizzata dal giudice può in pratica trovarsi svantaggiato se non gli viene consegnata anche una traduzione dell’atto di accusa in una lingua a lui comprensibile (v., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c.

Slovenia, CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, §§ da 75 a 78). 38 Oltre a ciò, la verifica, da parte delle autorità nazionali, delle conoscenze linguistiche di un accusato che non padroneggi sufficientemente la lingua processuale, al fine di stabilire le esigenze di assistenza linguistica del medesimo, deve essere effettuata in funzione di diversi elementi, quali la natura del reato e le comunicazioni inviate all’accusato dalle autorità interne, e una serie di quesiti aperti può essere sufficiente per stabilire dette esigenze (v., in tal senso, sentenza della Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c.

Slovenia, CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 84). 39 Dai punti da 34 a 38 della presente sentenza risulta dunque che il rispetto del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa impone alle autorità degli Stati membri che infliggono una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/214, di garantire che, all’atto della notifica della decisione contenente tale sanzione, l’interessato sia informato, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi di detta decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di essere in grado di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, oppure della possibilità di ottenere una traduzione di tali elementi, se necessario.

Tra detti elementi rientrano, in particolare, i fatti che sono alla base della decisione notificata, l’illecito constatato, la sanzione inflitta, i mezzi di ricorso esperibili avverso la decisione di cui trattasi, il termine a tal fine previsto e l’identificazione dell’organo dinanzi al quale il ricorso deve essere proposto.

Nel caso in cui l’interessato evochi la necessità di una traduzione, spetta alle autorità competenti dello Stato membro della decisione adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che la stessa sia effettuata nel più breve tempo possibile. 40 Di conseguenza, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria al suo destinatario, qualora tale decisione venga notificata a quest’ultimo senza essere accompagnata dalla traduzione degli elementi menzionati al punto precedente in una lingua a lui comprensibile e senza offrirgli, se del caso, la possibilità di ottenere una traduzione siffatta. 41 Al riguardo, occorre sottolineare che, da un lato, spetta alla suddetta autorità verificare, in modo concreto e preciso, tenuto conto, in particolare, della natura del reato, delle comunicazioni inviate a detto destinatario dalle autorità nazionali e delle circostanze di fatto che sono alla base della decisione notificata, se tale destinatario comprenda la lingua in cui la medesima gli è stata notificata. 42 Invero, come già dichiarato dalla Corte, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 43 Dall’altro lato, come correttamente rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, prima di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/214, l’autorità dello Stato membro di esecuzione è tenuta a richiedere tutte le informazioni necessarie all’autorità che ha emesso la decisione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro in parola, e la succitata autorità è tenuta a comunicargliele [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata]. 44 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.

Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0338 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 ottobre 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Sanzioni pecuniarie – Decisione quadro 2005/214/GAI – Motivi di rifiuto del riconoscimento e di rifiuto dell’esecuzione – Articolo 20, paragrafo 3 – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria – Rispetto dei diritti della difesa – Notifica dei documenti in una lingua non compresa dalla persona condannata – Traduzione degli elementi essenziali della decisione» Nella causa C‑338/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), con decisione del 7 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2020, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P., con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. [OSCURATO:PERSONA], M. Safjan e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. Bobek cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] Łódź-Bałuty, da J. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman, P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Rynkowski e M. Wasmeier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2005/214»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie (CJIB) [Ufficio centrale di riscossione giudiziaria, ministero della Sicurezza e della Giustizia (CJIB), [OSCURATO:PERSONA]] al fine di ottenere il riconoscimento e l’esecuzione, in Polonia, di una sanzione pecuniaria inflitta a D.P. nei [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un’infrazione al codice della strada. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 1 e 2 della decisione quadro 2005/214 così recitano: «(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione [europea] tanto in materia civile quanto in materia penale. (2) Tale principio dovrebbe applicarsi alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono state comminate». 4 L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente decisione quadro: a) per “decisione” si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, laddove la decisione sia stata resa da: (...) ii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; iii) un’autorità dello Stato della decisione diversa da un’autorità giudiziaria a seguito di atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti, purché alla persona interessata sia stata data la possibilità di essere giudicata da un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale; (...); b) per “sanzione pecuniaria” si intende l’obbligo di pagare: i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione; (...)». 5 L’articolo 3 di detta decisione quadro, intitolato «Diritti fondamentali», prevede quanto segue: «La presente decisione quadro non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato [UE]». 6 L’articolo 4 della medesima decisione quadro, intitolato «Trasmissione delle decisioni e ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 così dispone: «Una decisione, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria». 7 L’articolo 5 della decisione quadro 2005/214, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «I seguenti reati, se punibili nello Stato della decisione e quali definiti dalla legislazione dello Stato della decisione, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia punibilità del fatto, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni: (...) – infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose, (...)». 8 L’articolo 6 di tale decisione quadro è così formulato: «Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono una decisione trasmessa a norma dell’articolo 4 senza richiesta di ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l’autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione previsti dall’articolo 7». 9 L’articolo 7 di detta decisione quadro, intitolato «Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione», dispone quanto segue: «(...) 2.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione può inoltre rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione se risulta che: (...) g) in base al certificato di cui all’articolo 4, l’interessato, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato di emissione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; (...) 3.   Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g), i) e j), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, l’autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l’autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie». 10 Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della medesima decisione quadro: «Ciascuno Stato membro può, se il certificato di cui all’articolo 4 solleva la questione di un’eventuale violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 de[l] trattat[o], opporsi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 3». Diritto polacco 11 L’articolo 611ff, paragrafo 1, del Kodeks postępowania karnego (Codice di procedura penale), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, così dispone: «Qualora uno Stato membro dell’Unione, in seguito denominato nel presente capo come lo “Stato della decisione”, richieda di dare esecuzione a una decisione definitiva che infligge sanzioni pecuniarie, tale decisione viene eseguita dal tribunale circondariale del distretto in cui l’autore dell’illecito dispone di beni o di un reddito, o ha la sua residenza permanente o temporanea (...)». 12 L’articolo 611fg, paragrafo 1, punto 9, del codice di procedura penale, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, autorizza il giudice polacco a rifiutare di dare esecuzione a una decisione, qualora dal contenuto del certificato risulti che la persona cui si riferisce tale decisione non è stata adeguatamente informata riguardo alla possibilità e al diritto di impugnare detta decisione. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 13 Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, il CJIB è l’autorità amministrativa centrale responsabile della riscossione e del recupero delle sanzioni pecuniarie penali inflitte in relazione ad atti commessi nel territorio del Regno dei [OSCURATO:PERSONA]. 14 Avverso una sanzione pecuniaria penale inflitta dal CJIB sarebbe esperibile ricorso dinanzi alla Procura in L. entro 6 settimane. Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Il 21 gennaio 2020 il CJIB ha presentato al giudice del rinvio, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro, Polonia), una domanda di riconoscimento e di esecuzione della sua decisione del 22 luglio 2019, divenuta definitiva il 2 settembre 2019, che ha inflitto a D.P., residente in Polonia, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 210 a seguito di un’infrazione al codice della strada commessa l’11 luglio 2019, vale a dire la guida di un veicolo con due pneumatici non rispondenti ai requisiti necessari. 16 In risposta a una richiesta di informazioni inviata da detto giudice al CJIB, quest’ultimo ha indicato che la decisione del 22 luglio 2019 non era stata notificata al suo destinatario con la sua traduzione in lingua polacca. Esso ha aggiunto che tale decisione era stata redatta in lingua neerlandese e che era corredata di spiegazioni aggiuntive in lingua inglese, francese e tedesca, nonché di un rinvio al sito Internet www.cjib.nl, sul quale figuravano informazioni in lingua polacca riguardanti, tra l’altro, il modo in cui l’interessato può pagare la sanzione pecuniaria, proporre un ricorso contro quest’ultima e contattare il CJIB per porre domande o ottenere ulteriori chiarimenti. 17 Nel corso di un’udienza dinanzi al giudice del rinvio, D.P. ha precisato che, intorno all’inizio del mese di dicembre 2019, ha ricevuto una lettera proveniente dai [OSCURATO:PERSONA] che non includeva alcuna traduzione in lingua polacca, cosicché, non avendone compreso il contenuto, non è stato in grado di rispondere a detta lettera. 18 Pur riconoscendo che la decisione quadro 2005/214 non contiene alcuna disposizione dalla quale risulti espressamente che occorre notificare al destinatario di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria la traduzione della stessa, il giudice del rinvio ritiene tuttavia che, al pari delle notifiche relative alle infrazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ( GU 2015, L 68, pag. 9 ), e della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( GU 2010, L 280, pag. 1 ), ogni decisione che infligge una sanzione pecuniaria, ai sensi della decisione quadro 2005/214, debba essere notificata alla persona condannata in una lingua comprensibile alla medesima, affinché questa possa esercitare i suoi diritti della difesa e affinché sia garantito il suo diritto a un equo processo. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e, in particolare, alle sentenze della Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia (CE:ECHR:2018:0828JUD 005986808) e 21 febbraio 1984, Öztürk c. Germania (CE:ECHR:1984:1023JUD000854479), da cui risulterebbe che, da un lato, il diritto a ottenere la traduzione della decisione giudiziale nonché dell’informativa relativa ai mezzi di impugnazione esperibili costituisce uno degli elementi essenziali del diritto a un equo processo, e, dall’altro, che i diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU si applicano anche alle cause relative ai reati minori, comprese quelle vertenti sulle contravvenzioni. La Corte di giustizia stessa avrebbe dichiarato, nella sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 ), che l’obbligo di traduzione trova applicazione anche nelle cause concernenti reati minori. 20 In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź, Łódź-Centro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la notificazione alla persona sanzionata di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, senza che ne sia fornita la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario, autorizzi l’autorità dello Stato di esecuzione della decisione ad opporsi all’esecuzione della stessa decisione sulla base delle disposizioni di attuazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro [2005/214], per violazione del diritto a un processo equo». Sulla questione pregiudiziale 21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 debba essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla relativa traduzione in una lingua a lui comprensibile. 22 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta in particolare dai suoi articoli 1 e 6 nonché dai suoi considerando 1 e 2, la decisione quadro 2005/214 intende istituire un meccanismo efficace di riconoscimento e di esecuzione transfrontalieri delle decisioni definitive che infliggono una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica a seguito del compimento di uno dei reati elencati all’articolo 5 della medesima (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 23 Infatti, la decisione quadro 2005/214 mira, senza procedere all’armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di diritto penale, a garantire l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie all’interno di tali Stati in virtù del principio del reciproco riconoscimento (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 49 ). 24 Il principio del reciproco riconoscimento, cui è improntato l’impianto della decisione quadro 2005/214, implica, a norma dell’articolo 6 di quest’ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a riconoscere, senza ulteriori formalità, una decisione che infligge una sanzione pecuniaria che sia stata trasmessa conformemente all’articolo 4 di tale decisione quadro e ad adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, dato che i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione di una tale decisione devono essere interpretati in modo restrittivo (sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18 , EU:C:2020:153 , punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 25 Per quanto riguarda, in particolare, siffatti motivi di diniego, l’articolo 7 della decisione quadro 2005/214 elenca esplicitamente, ai paragrafi 1 e 2, i motivi di diniego di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni che rientrano nel suo ambito di applicazione. 26 Inoltre, conformemente all’articolo 3 della decisione quadro 2005/214, quest’ultima non modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sancito dall’articolo 6 TUE, ragion per cui l’articolo 20, paragrafo 3, di tale decisione quadro prevede altresì che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria possono essere rifiutati dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione in caso di violazione dei diritti fondamentali o dei principi giuridici fondamentali enunciati dall’articolo 6 TUE [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 37 ]. 27 Così, qualora il certificato contemplato dall’articolo 4 della decisione quadro 2005/214, di cui è corredata la decisione che infligge una sanzione pecuniaria, faccia ritenere che siano stati violati diritti fondamentali o principi giuridici fondamentali enunciati nell’articolo 6 TUE, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione possono rifiutare di riconoscere ed eseguire una siffatta decisione in presenza di uno dei motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro nonché in forza dell’articolo 20, paragrafo 3, della stessa [sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. 28 Nel novero di tali diritti fondamentali figurano, da un lato, il diritto a un equo processo, che costituisce parte integrante del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e, dall’altro, i diritti della difesa, sanciti, rispettivamente, dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i quali, secondo le spiegazioni relative a quest’ultima ( GU 2007, C 303, pag. 17 ), corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 6 della CEDU. 29 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, la Corte ha riconosciuto che una contravvenzione stradale costituisce un «reato» [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punti da 86 a 93 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, e come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6 della CEDU, giurisprudenza che occorre prendere in considerazione in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della medesima, il procedimento relativo a una sanzione pecuniaria inflitta per un reato siffatto, ivi compresa la fase anteriore alla fase di giudizio, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 19 ottobre 2004, Falk c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, e 20 ottobre 2015, Dvorski c. Croazia, CE:ECHR:2015:1020JUD0025, § 76 e giurisprudenza ivi citata). 30 I destinatari di una decisione rientrante nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/214 possono, pertanto, legittimamente far valere i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, e le autorità degli Stati membri devono, di conseguenza, garantire il rispetto di detti diritti. 31 Occorre, dunque, determinare gli eventuali obblighi di traduzione imposti alle autorità dello Stato membro della decisione in forza di tali disposizioni, all’atto della notifica di una siffatta decisione. 32 Al riguardo, si deve rilevare che la decisione quadro 2005/214 non prevede il modo concreto in cui il destinatario di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che gli infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, debba essere informato della stessa. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), di detta decisione quadro si limita a indicare che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione siffatta se è dimostrato che, in base al certificato di cui all’articolo 4 della medesima decisione quadro, il destinatario in parola, in caso di procedura scritta, non è stato informato, in conformità della legislazione dello Stato membro della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso. 33 Facendo in tal modo rinvio alla normativa degli Stati membri, il legislatore dell’Unione ha lasciato a questi ultimi il compito di decidere il modo di informare l’interessato del suo diritto di proporre ricorso, del termine per farlo, nonché del momento in cui tale termine inizia a decorrere, purché la notifica sia efficace e purché siano garantiti il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e l’esercizio dei diritti della difesa [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata]. 34 In detto contesto, occorre ricordare che il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone non soltanto la garanzia di una ricezione reale ed effettiva delle decisioni, vale a dire la loro notifica al destinatario [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata], ma anche che una notifica del genere consenta a quest’ultimo di conoscere con esattezza la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, nonché i mezzi di ricorso avverso siffatta decisione e il termine a tal fine impartito, affinché egli sia in grado di difendere efficacemente i suoi diritti e di decidere con piena cognizione di causa se sia utile impugnare la suddetta decisione (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , punto 100 e giurisprudenza ivi citata). 35 Inoltre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU, il rispetto dei diritti della difesa comporta il diritto dell’interessato di essere informato, nel più breve tempo possibile, «in una lingua a lui comprensibile» e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico. 36 A tal proposito, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che la disposizione in parola riconosce all’accusato il diritto di essere informato non solo dei motivi dell’accusa, vale a dire dei fatti materiali posti a suo carico e sui quali si fonda l’accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a tali fatti, e ciò in maniera dettagliata, essendo una condizione essenziale per l’equità del processo la precisa e completa informazione relativamente alle accuse nei confronti dell’accusato, e quindi, la qualificazione giuridica che il giudice potrebbe dare ai fatti che gli sono addebitati (v., in tal senso, Corte EDU, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, §§ 51 e 52). 37 Inoltre, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 3, della CEDU non preveda l’obbligo di fornire a un imputato straniero una traduzione scritta di tutte le prove documentali o di tutti i documenti ufficiali contenuti nel fascicolo, la suddetta disposizione impone tuttavia che la notifica dell’«accusa» a tale persona sia oggetto di massima attenzione. Infatti, secondo detto giudice, l’atto di accusa svolge un ruolo determinante nell’ambito del procedimento penale, in quanto, a decorrere dalla sua notifica, l’imputato è ufficialmente informato per iscritto della base giuridica e fattuale dei fatti che gli sono addebitati. Ne consegue che un accusato che non abbia dimestichezza con la lingua utilizzata dal giudice può in pratica trovarsi svantaggiato se non gli viene consegnata anche una traduzione dell’atto di accusa in una lingua a lui comprensibile (v., in tal senso, Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia, CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, §§ da 75 a 78). 38 Oltre a ciò, la verifica, da parte delle autorità nazionali, delle conoscenze linguistiche di un accusato che non padroneggi sufficientemente la lingua processuale, al fine di stabilire le esigenze di assistenza linguistica del medesimo, deve essere effettuata in funzione di diversi elementi, quali la natura del reato e le comunicazioni inviate all’accusato dalle autorità interne, e una serie di quesiti aperti può essere sufficiente per stabilire dette esigenze (v., in tal senso, sentenza della Corte EDU, 28 agosto 2018, Vizgirda c. Slovenia, CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 84). 39 Dai punti da 34 a 38 della presente sentenza risulta dunque che il rispetto del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa impone alle autorità degli Stati membri che infliggono una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/214, di garantire che, all’atto della notifica della decisione contenente tale sanzione, l’interessato sia informato, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi di detta decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di essere in grado di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, oppure della possibilità di ottenere una traduzione di tali elementi, se necessario. Tra detti elementi rientrano, in particolare, i fatti che sono alla base della decisione notificata, l’illecito constatato, la sanzione inflitta, i mezzi di ricorso esperibili avverso la decisione di cui trattasi, il termine a tal fine previsto e l’identificazione dell’organo dinanzi al quale il ricorso deve essere proposto. Nel caso in cui l’interessato evochi la necessità di una traduzione, spetta alle autorità competenti dello Stato membro della decisione adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire che la stessa sia effettuata nel più breve tempo possibile. 40 Di conseguenza, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214, opporsi al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria al suo destinatario, qualora tale decisione venga notificata a quest’ultimo senza essere accompagnata dalla traduzione degli elementi menzionati al punto precedente in una lingua a lui comprensibile e senza offrirgli, se del caso, la possibilità di ottenere una traduzione siffatta. 41 Al riguardo, occorre sottolineare che, da un lato, spetta alla suddetta autorità verificare, in modo concreto e preciso, tenuto conto, in particolare, della natura del reato, delle comunicazioni inviate a detto destinatario dalle autorità nazionali e delle circostanze di fatto che sono alla base della decisione notificata, se tale destinatario comprenda la lingua in cui la medesima gli è stata notificata. 42 Invero, come già dichiarato dalla Corte, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 43 Dall’altro lato, come correttamente rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, prima di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/214, l’autorità dello Stato membro di esecuzione è tenuta a richiedere tutte le informazioni necessarie all’autorità che ha emesso la decisione, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro in parola, e la succitata autorità è tenuta a comunicargliele [v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18 , EU:C:2019:1054 , punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata]. 44 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214 deve essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta. Sulle spese 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L’articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità dello Stato membro di esecuzione di rifiutare di dare esecuzione a una decisione, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale decisione quadro, che infligge una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora detta decisione sia stata notificata al suo destinatario senza essere accompagnata dalla traduzione, in una lingua a lui comprensibile, degli elementi della decisione che sono essenziali per consentirgli di comprendere ciò che gli è addebitato e di esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, e senza che gli sia stata offerta la possibilità di ottenere una traduzione siffatta dietro sua richiesta. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris