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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19507/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

GRO;[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Arezzo, ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 co. 4 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il trattamento sanzionatorio concordato, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità.

Invero, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA]..'- MAG 2026

I. io i-iiLi(iO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GRO;[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Arezzo, ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 co. 4 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il trattamento sanzionatorio concordato, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Invero, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA]..'- MAG 2026 I. io i-iiLi(iO [OSCURATO:PERSONA]