CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile, perché il motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico e, peraltro, reiterativo dei motivi di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alla ammissione dei fatti. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la confessione, non apportava elementi utili a fatti già ampiamente provati; inoltre, il ricorrente è gravato da precedenti penali specifici e non aveva mai smesso di delinquere. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore Il