CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,649 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 01/02/2020 R.G.N. 318/2018;Numero registro generale 26169/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10186/202610/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Italscavi [OSCURATO:SOCIETA] impugna la sentenza n. 318/208 dellaCorte d’appello di Campobasso che ha confermato la pronunciadel Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorsoproposto avverso verbale di accertamento con cui: erano statidisconosciuti i benefici contributivi di cui all’art. 8 della legge n.223/1991 in relazione al contratto di prestazione d’operastipulato con [OSCURATO:SOCIETA] e ai contrati di appalto con M P House,rinvenendosi con questa il medesimo assetto proprietario; sicontestava la legittimità del distacco di 8 lavoratori dellaEdilplan per violazione dell’art. 30 della legge n. 276/2003,rinvenendosi l’interesse della sola Italscavi; si contestava il nonaver assoggettato a contribuzione ferie e permessi per alcunidipendenti.Propone due motivi di censura.Resiste INPS con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa società censura la sentenza per due motivi, così rubricati1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4bis, dellalegge n. 223/1991 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.2)In merito al tema delle ferie e permessi, violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 della legge n. 389/1989 e degli artt. 15e 18 del C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 26169/2020Numero sezionale 649/2026La Corte ha osservato quanto segue. Numero di raccolta generale 10186/2026Data pubblicazione 19/04/2026-In materia di sgravi spetta al debitore provare l’esattoadempimento contributivo, mentre grava sul datore che vanti ildiritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenzadei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa divolta in volta invocata.-Va rimarcato quanto già evidenziato dal primo giudice: tra lesocietà apparentemente riferibili a soggetti diversi, sussiste inrealtà un collegamento o controllo che si è in concreto tradottoin operazioni coordinate, anche di ristrutturazione complessiva,con spostamento della forza lavoro da una all’altra.-In particolare: la proprietà di Italscavi fa capo ai tre fratelliUliano, il cui padre è stato liquidatore dal settembre 2011 dellaEdilplan e dal dicembre 2010 della M P House; la [OSCURATO:SOCIETA](società di progettazione immobiliare senza costruzione) hacome socio unico lo “[OSCURATO:PERSONA] del rag. [OSCURATO:PERSONA] c sas” ed il Saluppo è il commercialista di Italscavi; la M PHouse ha come socio unico [OSCURATO:PERSONA], dipendente diItalscavi, assunto da [OSCURATO:SOCIETA] ad ottobre 2009 insieme ad altri 7impiegati della Italscavi per dotare di personale la [OSCURATO:SOCIETA] chenon aveva dipendenti e risultava costituita il 21 settembre2009; la [OSCURATO:SOCIETA], dal mese successivo alla costituzione, haassunto ad ottobre 2009 otto impiegati della Italscavi;dipendenti della M P House sono stati unicamente gli ottooperati della Italscavi, assunti subito dopo il primo contratto diappalto del 25 luglio 2008, contratto stipulato subito dopo la suacostituzione, avvenuta il 18.6.2008.-Da tutto quanto precede, risultante dalla documentazione atti,emerge chiaramente che le due società, [OSCURATO:SOCIETA] e M P House,sono state costituite al fine di supportare un’operazione direttadalla Italscavi complessivamente finalizzata all’abbassamentoNumero registro generale 26169/2020Numero sezionale 649/2026del costo del lavoro di quest’ultima che, dopo i licenziamNeumnetroi d(i era ccolta generale 10186/2026Data pubblicazione 19/04/2026la messa in liquidazione delle due società) ha riassunto ilavoratori nei sei mesi successivi con gli sgravi.-A fronte di ciò, inidonee ad inficiare quanto sopra sono leargomentazioni difensive dell’appellante, basate unicamente sudati formali ed apparenti che nulla hanno a che fare con ilconcetto di genuinità dei fenomeni” tipico della materiacontributiva.-Quanto a ferie e permessi, il meccanismo della cassa edileinvocato dall’appellante vige per le ferie ed i permessi cheordinariamente spettano al lavoratore entro i limiti previsti dalC.C.N.L. e da questi regolarmente fruiti.-L’INPS ha precisato che la contestazione ha riguardato ilmancato assoggettamento a contribuzione di ferie e permessinon goduti al momento della cessazione del rapporto: dal LULsi evince che il versamento de quo non è stato operato (il datoredi lavoro all’atto della cessazione avrebbe dovuto provvedere apagare direttamente le ferie e i permessi maturati e non goduti,il meccanismo della Cassa edile opera solo per ferie e permessimaturati e goduti).Entrambi i motivi sono inammissibili, posto che dietro loschermo della violazione di legge, mirano, in realtà, ad unarilettura del materiale probatorio, non consentita in questasede, addebitando alla Corte di aver errato nel concludere, sullabase di tale materiale, per la sussistenza di una forma dicontrollo/collegamento tra le società.Come ancora di recente osservato da Cass. n. 2528/2025,«Nell’evocare gli “assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti” e il “rapporto di collegamento o controllo”, illegislatore adopera consapevolmente espressioniNumero registro generale 26169/2020Numero sezionale 649/2026contraddistinte da un ampio tenore, che devono Nuemsesroe dri era ccolta generale 10186/2026Data pubblicazione 19/04/2026interpretate in coerenza con la ratio descritta. Quanto agli“assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, il dettatonormativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assumenon sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possacosì individuare un comune nucleo proprietario, in grado diideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loroassunzione da parte dell’altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n.13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n.16288). Mediante il richiamo al “rapporto di collegamento ocontrollo”, la legge non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzatidall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n.20504). Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che sitraducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinatedi collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di uncomune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni chediverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici inesame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499). Il riferimentoagli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapportidi collegamento e di controllo dev’essere considerato in unaprospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto diconseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’esserenuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez.lav., 7 maggio 2019, n. 11935)».Secondo parte ricorrente, inoltre, la Corte non avrebbe tenutoconto di alcune difese – in particolare di quanto dedottodall’appellante quando aveva evidenziato di aver sottoscritto uncontratto d’opera con [OSCURATO:SOCIETA] e di averne ridotto i corrispettiviper le minori prestazioni rese – e di una comunicazione tra leNumero registro generale 26169/2020Numero sezionale 649/2026parti del 21 settembre 2010: in sostanza lamenta l’oNummeeros dsi ora ccolta generale 10186/2026Data pubblicazione 19/04/2026esame di un documento e di una tesi difensiva, cercando,altresì, in tal modo, di aggirare l’ostacolo costituito dallapresenza di una doppia conforme.Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesimeragioni sopra esposte. Inoltre, premesso che la parte checensuri il significato attribuito dal giudice di merito ad attiprocessuali deve dedurre la specifica violazione dei criteri diermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cuiportata è generale, o il vizio di motivazione sulla loroapplicazione, indicando altresì nel ricorso, a penad'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto coni criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erroneainterpretazione (Cass. n. 2360/2025), elementi che nella speciedifettano, la Corte territoriale, nel caso in esame, ha datoadeguata spiegazione delle ragioni della decisione: le censure sipresentano come meramente contrappositive, in quantoinsistono sul diverso significato del contenuto delle riportateespressioni e non sono state formulate in termini di violazionedei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 eseguenti cod. civ. in rapporto a norme di C.C.N.L. che non èstato neppure integralmente prodotto in questa sede né nellefasi di merito (Cass. n. 32935/2025, n. 29820/2025).Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condannaal pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.L’esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).Numero registro generale 26169/2020Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10186/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi € 5000,00 per compensi,€ 200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% edaccessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito