Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26941/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12766-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 relativi alla ritenuta indeducibilità per difetto di inerenza di costi di complessivi 822.000,00 euro, corrispondenti a fatturazioni della controllante [OSCURATO:PERSONA] verso la controllata TWS per attività di sviluppo commerciale mediante ricerca di nuovi partners per lo sviluppo commerciale all'estero, di nuovi accordi commerciali in Italia, di sviluppo di nuovi prodotti TWS; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che, considerata la completezza della documentazione prodotta in causa dalle ricorrenti in ordine alla effettività e alla natura dei costi in questione: copia dei relativi contratti, contabilizzazione degli accadimenti, esiti delle prestazioni acquisite da TWS, fra cui creazione di una nuova società in Turchia e di una joint venture in Cina e generazione di profitti correlati negli anni 2007-2010, ritiene di dover condividere in pieno la valutazione espressa dai primi giudici circa la pacifica esistenza, certezza ed inerenza degli elementi passivi contestati.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 12766 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per essere la motivazione meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che non gravasse sulla società controllata contribuente che affermi di aver pagato un servizio ricevuto dalla controllante l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si vedano Cass. n. 11278 del 2021; Cass. n. 5851 del 2020; Cass. n. 29910 del 2018), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Roma, 8 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12766-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente impugnava avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 relativi alla ritenuta indeducibilità per difetto di inerenza di costi di complessivi 822.000,00 euro, corrispondenti a fatturazioni della controllante [OSCURATO:PERSONA] verso la controllata TWS per attività di sviluppo commerciale mediante ricerca di nuovi partners per lo sviluppo commerciale all'estero, di nuovi accordi commerciali in Italia, di sviluppo di nuovi prodotti TWS; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che, considerata la completezza della documentazione prodotta in causa dalle ricorrenti in ordine alla effettività e alla natura dei costi in questione: copia dei relativi contratti, contabilizzazione degli accadimenti, esiti delle prestazioni acquisite da TWS, fra cui creazione di una nuova società in Turchia e di una joint venture in Cina e generazione di profitti correlati negli anni 2007-2010, ritiene di dover condividere in pieno la valutazione espressa dai primi giudici circa la pacifica esistenza, certezza ed inerenza degli elementi passivi contestati. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 12766 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per essere la motivazione meramente apparente; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che non gravasse sulla società controllata contribuente che affermi di aver pagato un servizio ricevuto dalla controllante l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si vedano Cass. n. 11278 del 2021; Cass. n. 5851 del 2020; Cass. n. 29910 del 2018), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Roma, 8 lugli
Sentenza Cassazione n. 26941/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris