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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17692/2022

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[OSCURATO:PERSONA]' n.57, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2022- ricorrente -1068controNumero registro generale 10057/2015RESTUCCIA ANGELO, elettivamente domiciliato in Numero sezionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio Data pubblicazione 31/05/2022dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 237/2015 della CORTED'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/02/2015R.G.N. 608/2013;udita la relazione della causa svolta nellapubblica udienza del 06/04/2022 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perinammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;u dito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 180/2013, svoltaCTU contabile, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e condannava lasocietà al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di €9.634,16, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodogennaio 2004 - luglio 2006.2.

La Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello della società,rilevando, in particolare, che:Numero registro generale 10057/2015- era stata correttamente esclusa la nullità del ricorso introduttiNvuome rdo eselz ionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022giudizio, integrato con allegati conteggi riferiti al CCNL dipendentiData pubblicazione 31/05/2022istituti di vigilanza privata, con indicazione di mansioni svolte ed orario;- il CTU aveva correttamente applicato, su indicazione del Tribunale,quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione, ilCCNL custodi e portieri;- le prove orali e documentali avevano confermato le allegazioni in fattodel lavoratore (su mansioni, orario, turni) fondanti le differenzeretributive rivendicate e riconosciute nella inferiore misura calcolatadall’ausiliare contabile.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a 3 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha depositatomemoria.Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in via subordinata, il rigettodel ricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5c.p.c., violazione e falsa applicazione del contratto collettivo di lavoroe di norme di diritto (artt. 112, 414 c.p.c., 2069, 2071, 2072, 2074,2077 c.c.), per non avere la Corte disaminato gli atti per risolvere unfatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra leparti, in quanto il lavoratore aveva invocato, nel ricorso introduttivo delgiudizio, il CCNL operatori professionali di vigilanza oppure il CCNL peri dipendenti da istituti di vigilanza privata, con riferimento allamansione di vigile, e non il CCNL portieri e custodi, applicato dallasocietà ed utilizzato dal CTU (e quindi dal Tribunale e dalla Corteterritoriale) per il calcolo delle differenze retributive riconosciute.

Sisostiene che il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe nullo, così comedi conseguenza la decisione impugnata, perché il lavoNruamteoror reeg istnroo gnen erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022avrebbe richiesto una revisione delle retribuzioni sulla base del CCNLNumero di raccolta generale 17692/2022portieri e custodi già di fatto applicato al rapporto, ma l'applicazDaiotan pueb bdlicia zione 31/05/2022un diverso CCNL e di una diversa qualifica.2.

Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., “omissione di esame della prova orale svolta e decettivainterpretazione connotata da illogicità che ha condotto il merito ad360 c.p.c. sub n. 3 in relazione all'art. 4 D. L. vo 66/2003 – art. 37CCNL portieri e custodi – artt. 1 lettera f) - 4 sub n. 3 -9 e 17 D. L. vo66/2003 - violazione art.1 lettera e) D. L. vo n. 61 del 25/02/2000 esuccessive modifiche”, per essere state liquidate in favore dellavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario,anziché il minor compenso per lavoro supplementare per le oreeccedenti l’orario (prima a tempo parziale e poi pieno) stabilito nelcontratto di lavoro, ma comunque non eccedenti l’orario legale fissatodal contratto collettivo per le lavorazioni discontinue.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e n.5 in relazione agli artt. 132, comma 2, sub n. 4, 115, 116 c.p.c., perdistonica e illogica lettura delle prove anche sotto il profilo lessicale edomessa motivazione sulla valutazione delle prove, per avere il CTU (suincarico del Tribunale) calcolato retribuzioni non dovute per i turninotturni rotatori effettuati in concreto dal lavoratore.4.

Il primo motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto delladomanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamentepossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraversol'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non èmesso in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non èposto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giuNduimzeiroo reagiis trfoi gnein erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (ex multis Cass.Numero di raccolta generale 17692/202219009/2018).

Data pubblicazione 31/05/20225.

Ed invero (cfr. Cass. 7199/2018), nel rito del lavoro, per aversinullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancatadeterminazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, nonè sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi inmodo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto ilpetitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non nesia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto(Cass. n. 6610 del 2017; Cass. n. 4296 del 1998; Cass. n. 14134 del1999; Cass. n. 820 del 2007; Cass. n. 3126 del 2011).6.

Ora, posto che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensidell'art. 36 Cost. la retribuzione prevista dalla contrattazione collettivaopera quale parametro di raffronto, nel caso di specie il fatto che unadomanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversaqualifica e su contratto collettivo di un diverso settore sia stata di fattorespinta non significa che la minor somma riconosciuta a titolo dicalcolo (per come emerge dagli atti) delle somme dovute in base allacontrattazione collettiva applicata al rapporto sulla base delle proveraccolte sia, perciò stesso, nulla.

Al contrario, risulta trattarsi didomanda minore contenuta in domanda maggiore ed accolta in misuraparziale, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa dellacontroparte (e pertanto alcuna nullità), una volta che nel ricorsointroduttivo del giudizio siano state indicate le attività lavorative inconcreto svolte e le retribuzioni ricevute ed assunte come insufficienti,e che l’istruttoria svolta nel merito abbia accertato, in fatto econtabilmente, la sussistenza di crediti in favore del lavoratore per nonessere stato correttamente ed integralmente retribuito nella misuradovuta in relazione a dette concrete attività di lavoro.Numero registro generale 10057/20157.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, perché vNoumlteir o saez ionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022sollecitare un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali delData pubblicazione 31/05/2022giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudiziodi legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualevalutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al finedi pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.20814/2018).8.

Come chiarito da Cass.

S.U. 8053/2014, la “riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134(applicabile al presente procedimento a norma del comma 3 dell’art.54 cit.), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione”.9.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Salerno, nel confermareintegralmente la statuizione del Tribunale di Vallo della Lucania(realizzandosi così ipotesi di c.d. doppia conforme rilevante ai sensidell’art. 348-ter c.p.c.), ha dato atto che i quesiti posti al CTU dal primogiudice erano da ritenersi in linea con le risultanze delle prove orali edocumentali acquisite, in relazione al periodo lavorato, all'orario dilavoro, ai turni, alle retribuzioni percepite ed alle differenze retributivecome calcolate applicando il CCNL portieri e custodi prNiuvmaertoi regcisotrmo geen erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022parametro retributivo.Numero di raccolta generale 17692/202210.

Ne consegue l’inammissibilità in grado di legittimità dDi amta poutbibvlicia zione 31/05/2022che richiedono una nuova valutazione di merito delle prove, atteso chein tema di valutazione delle prove, “il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile insede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predetteregole da parte del giudice del merito non configura un vizio diviolazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nellafattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore difatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigmanormativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass23940/2017; conf.

Cass. 3572/2021).11.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione dellespese del presente giudizio secondo soccombenza, e distrazione infavore dei difensori di parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.12.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200,00 per esborsi,Numero registro generale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comNumee proe dir r alcecogltga ege,n erale 17692/2022Data pubblicazione 31/05/2022da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEdott.

Gualtiero MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]' n.57, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2022- ricorrente -1068controNumero registro generale 10057/2015RESTUCCIA ANGELO, elettivamente domiciliato in Numero sezionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio Data pubblicazione 31/05/2022dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 237/2015 della CORTED'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/02/2015R.G.N. 608/2013;udita la relazione della causa svolta nellapubblica udienza del 06/04/2022 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perinammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;u dito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 180/2013, svoltaCTU contabile, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e condannava lasocietà al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di €9.634,16, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodogennaio 2004 - luglio 2006.2. La Corte d’appello di Salerno respingeva l’appello della società,rilevando, in particolare, che:Numero registro generale 10057/2015- era stata correttamente esclusa la nullità del ricorso introduttiNvuome rdo eselz ionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022giudizio, integrato con allegati conteggi riferiti al CCNL dipendentiData pubblicazione 31/05/2022istituti di vigilanza privata, con indicazione di mansioni svolte ed orario;- il CTU aveva correttamente applicato, su indicazione del Tribunale,quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione, ilCCNL custodi e portieri;- le prove orali e documentali avevano confermato le allegazioni in fattodel lavoratore (su mansioni, orario, turni) fondanti le differenzeretributive rivendicate e riconosciute nella inferiore misura calcolatadall’ausiliare contabile.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a 3 motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha depositatomemoria.Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o, in via subordinata, il rigettodel ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5c.p.c., violazione e falsa applicazione del contratto collettivo di lavoroe di norme di diritto (artt. 112, 414 c.p.c., 2069, 2071, 2072, 2074,2077 c.c.), per non avere la Corte disaminato gli atti per risolvere unfatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra leparti, in quanto il lavoratore aveva invocato, nel ricorso introduttivo delgiudizio, il CCNL operatori professionali di vigilanza oppure il CCNL peri dipendenti da istituti di vigilanza privata, con riferimento allamansione di vigile, e non il CCNL portieri e custodi, applicato dallasocietà ed utilizzato dal CTU (e quindi dal Tribunale e dalla Corteterritoriale) per il calcolo delle differenze retributive riconosciute. Sisostiene che il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe nullo, così comedi conseguenza la decisione impugnata, perché il lavoNruamteoror reeg istnroo gnen erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022avrebbe richiesto una revisione delle retribuzioni sulla base del CCNLNumero di raccolta generale 17692/2022portieri e custodi già di fatto applicato al rapporto, ma l'applicazDaiotan pueb bdlicia zione 31/05/2022un diverso CCNL e di una diversa qualifica.2. Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., “omissione di esame della prova orale svolta e decettivainterpretazione connotata da illogicità che ha condotto il merito ad360 c.p.c. sub n. 3 in relazione all'art. 4 D. L. vo 66/2003 – art. 37CCNL portieri e custodi – artt. 1 lettera f) - 4 sub n. 3 -9 e 17 D. L. vo66/2003 - violazione art.1 lettera e) D. L. vo n. 61 del 25/02/2000 esuccessive modifiche”, per essere state liquidate in favore dellavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario,anziché il minor compenso per lavoro supplementare per le oreeccedenti l’orario (prima a tempo parziale e poi pieno) stabilito nelcontratto di lavoro, ma comunque non eccedenti l’orario legale fissatodal contratto collettivo per le lavorazioni discontinue.3. Con il terzo motivo si deduce violazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 e n.5 in relazione agli artt. 132, comma 2, sub n. 4, 115, 116 c.p.c., perdistonica e illogica lettura delle prove anche sotto il profilo lessicale edomessa motivazione sulla valutazione delle prove, per avere il CTU (suincarico del Tribunale) calcolato retribuzioni non dovute per i turninotturni rotatori effettuati in concreto dal lavoratore.4. Il primo motivo non è fondato. Secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto delladomanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto,sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamentepossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraversol'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non èmesso in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non èposto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giuNduimzeiroo reagiis trfoi gnein erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (ex multis Cass.Numero di raccolta generale 17692/202219009/2018). Data pubblicazione 31/05/20225. Ed invero (cfr. Cass. 7199/2018), nel rito del lavoro, per aversinullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancatadeterminazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, nonè sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi inmodo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto ilpetitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non nesia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto(Cass. n. 6610 del 2017; Cass. n. 4296 del 1998; Cass. n. 14134 del1999; Cass. n. 820 del 2007; Cass. n. 3126 del 2011).6. Ora, posto che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensidell'art. 36 Cost. la retribuzione prevista dalla contrattazione collettivaopera quale parametro di raffronto, nel caso di specie il fatto che unadomanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversaqualifica e su contratto collettivo di un diverso settore sia stata di fattorespinta non significa che la minor somma riconosciuta a titolo dicalcolo (per come emerge dagli atti) delle somme dovute in base allacontrattazione collettiva applicata al rapporto sulla base delle proveraccolte sia, perciò stesso, nulla. Al contrario, risulta trattarsi didomanda minore contenuta in domanda maggiore ed accolta in misuraparziale, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa dellacontroparte (e pertanto alcuna nullità), una volta che nel ricorsointroduttivo del giudizio siano state indicate le attività lavorative inconcreto svolte e le retribuzioni ricevute ed assunte come insufficienti,e che l’istruttoria svolta nel merito abbia accertato, in fatto econtabilmente, la sussistenza di crediti in favore del lavoratore per nonessere stato correttamente ed integralmente retribuito nella misuradovuta in relazione a dette concrete attività di lavoro.Numero registro generale 10057/20157. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, perché vNoumlteir o saez ionale 1068/2022Numero di raccolta generale 17692/2022sollecitare un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali delData pubblicazione 31/05/2022giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudiziodi legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel qualevalutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al finedi pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass.20814/2018).8. Come chiarito da Cass. S.U. 8053/2014, la “riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134(applicabile al presente procedimento a norma del comma 3 dell’art.54 cit.), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione”.9. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Salerno, nel confermareintegralmente la statuizione del Tribunale di Vallo della Lucania(realizzandosi così ipotesi di c.d. doppia conforme rilevante ai sensidell’art. 348-ter c.p.c.), ha dato atto che i quesiti posti al CTU dal primogiudice erano da ritenersi in linea con le risultanze delle prove orali edocumentali acquisite, in relazione al periodo lavorato, all'orario dilavoro, ai turni, alle retribuzioni percepite ed alle differenze retributivecome calcolate applicando il CCNL portieri e custodi prNiuvmaertoi regcisotrmo geen erale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022parametro retributivo.Numero di raccolta generale 17692/202210. Ne consegue l’inammissibilità in grado di legittimità dDi amta poutbibvlicia zione 31/05/2022che richiedono una nuova valutazione di merito delle prove, atteso chein tema di valutazione delle prove, “il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile insede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predetteregole da parte del giudice del merito non configura un vizio diviolazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nellafattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore difatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigmanormativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass23940/2017; conf. Cass. 3572/2021).11. Il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione dellespese del presente giudizio secondo soccombenza, e distrazione infavore dei difensori di parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200,00 per esborsi,Numero registro generale 10057/2015Numero sezionale 1068/2022oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori comNumee proe dir r alcecogltga ege,n erale 17692/2022Data pubblicazione 31/05/2022da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEdott. Gualtiero MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 17692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris