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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25359/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27.10.2022 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per avere subìto la privazione della libertà personale per sei giorni dal 12.8.2017 al 18.8.2017, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 10 agosto 2017 dalla Procura generale della Repubblica di Bari che riportava in maniera inesatta la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, anziché quella di anni tre e mesi quattro di reclusione e non avendo il Pacilli, per effetto della custodia cautelare presofferta, pene residue da scontare.

La Corte liquidava l'indennizzo nella misura totale di Euro 560,00 e dichiarava compensate le spese del procedimento.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione, l'erronea interpretazione della legge ed il difetto di motivazione in particolare in violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.

Censura il quantum dell'indennizzo determinato dalla Corte territoriale per non avere tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità nonché della documentazione prodotta dall'istante attinente alla sofferenza psichica ed al danno all'immagine patito.

La Corte territoriale in particolare non avrebbe esposto le ragioni per cui ha ritenuto di calcolare l'indennizzo nella somma di euro 80,00 al giorno; inoltre il provvedimento impugnato é affetto da violazione di legge per la omessa liquidazione delle spese sostenute per la costituzione nel procedimento tenuto conto altresì che la Procura si è opposta alla concessione dell'indennizzo.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato quanto al primo profilo (con assorbimento dei restanti).

Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263721).

Va altresì precisato che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez.

Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).

Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica, è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purchè inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso.

Pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri.

Del pari in caso di diminuzione, il giudice deve motivare sul perché abbia ritenuto di decurtare l'importo.

Va ricordato, infatti, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212; conf.

Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739).Si é altresì affermato che in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto ed effettuando una valutazione svincolata da criteri rigidi, che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Sez. 4, n.30649 del 27/06/2019,).

2. Ebbene ciò premesso, il giudice della riparazione, dopo aver illustrato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, ha determinato tout court l'indennizzo nella misura di Euro 560,00 senza rendere alcuna motivazione circa i criteri e le ragioni della decurtazione (Euro 80,00 al giorno).

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così d iso il 24.5.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27.10.2022 la Corte di appello di Bari ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per avere subìto la privazione della libertà personale per sei giorni dal 12.8.2017 al 18.8.2017, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 10 agosto 2017 dalla Procura generale della Repubblica di Bari che riportava in maniera inesatta la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, anziché quella di anni tre e mesi quattro di reclusione e non avendo il Pacilli, per effetto della custodia cautelare presofferta, pene residue da scontare. La Corte liquidava l'indennizzo nella misura totale di Euro 560,00 e dichiarava compensate le spese del procedimento. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione, l'erronea interpretazione della legge ed il difetto di motivazione in particolare in violazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. Censura il quantum dell'indennizzo determinato dalla Corte territoriale per non avere tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità nonché della documentazione prodotta dall'istante attinente alla sofferenza psichica ed al danno all'immagine patito. La Corte territoriale in particolare non avrebbe esposto le ragioni per cui ha ritenuto di calcolare l'indennizzo nella somma di euro 80,00 al giorno; inoltre il provvedimento impugnato é affetto da violazione di legge per la omessa liquidazione delle spese sostenute per la costituzione nel procedimento tenuto conto altresì che la Procura si è opposta alla concessione dell'indennizzo. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato quanto al primo profilo (con assorbimento dei restanti). Va premesso che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263721). Va altresì precisato che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica, è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purchè inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso. Pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Del pari in caso di diminuzione, il giudice deve motivare sul perché abbia ritenuto di decurtare l'importo. Va ricordato, infatti, che nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Sez. 4, n. 21575 del 29/1/2014, Antognetti, Rv. 259212; conf. Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011 dep. il 2012, Popa, Rv. 251739).Si é altresì affermato che in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve opportunamente integrare il cd. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, aumentando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto ed effettuando una valutazione svincolata da criteri rigidi, che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Sez. 4, n.30649 del 27/06/2019,). 2. Ebbene ciò premesso, il giudice della riparazione, dopo aver illustrato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, ha determinato tout court l'indennizzo nella misura di Euro 560,00 senza rendere alcuna motivazione circa i criteri e le ragioni della decurtazione (Euro 80,00 al giorno). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così d iso il 24.5.
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