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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 25291/2023

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rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 15342/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15342/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell'ordinanza n. 37706/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 1° dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Con sentenza 2 settembre 2019, n. 1149, la Corte d’appello di Salerno,in sede di giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., celebrato, su riassunzionedella parte civile [OSCURATO:PERSONA] , a seguito di cassazione dei capi civili della sentenza penale d’appello em essa a carico di [OSCURATO:PERSONA] G audio p e r il reato di diffamazione, condannò quest’ultimoa pagare alla prima , a titolo di risarcimento del danno, la somma, liquidata in via equitativa, di Euro 5.000,00, oltre interessi legali sino al saldo.

2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avver s o questa sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37706.

Con tale ordinanza, evidenziata la correttezza della notifica del ricorso personalmente all’intimato [OSCURATO:PERSONA] G audio (in quanto parte rimasta contumace nel giudizio svoltosi di n anzi al giudice di appello designato dal giudice penale di legittimità), è stato tuttavia rilevato che di tale notifica, effettuata a mezzo posta, non era stato dimostrato il perfezionamento, per omessa produzione, anteriormente all’adunanza camerale, dell’avviso di ricevimento del plico; ciò rilevato, questa Corte ha conseguentemente ritenuto che l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento implicasse l’inammiss ibilità del ricorso per cassazione, non potendo rimediarsi al mancato perfezionamento dell’atto –da reputarsi inesistente e non semplicemente nullo – con la rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ.. 4.Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, sulla base di un unico motivo.

Non svolge difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed a vuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma nonanche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte.

La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevata la nullità della notifica del ricorso per revocazione all’intimato [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata presso il difensore della fase penale del giudizio.

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all’eventuale integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, infatti, impone al giudice di evitare e d impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez.

Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).2.

Con il motivo di revocazione [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37706 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ..

L’errore sarebbe rilevabile dalla «discordanza tra ciò che risulta negli atti e nei documentidi causa regolarmente presenti nel fascicolo e la omessaconsiderazione d a parte del collegio che la notificazione del ricorso è avvenuta regolarmentein favore del procuratore costituito di parteresistente».

Deduce, al riguardo,la ricorrente per revocazione che il ricorso per cassazione era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] G audio « prima e correttamente», a mezzo P osta E lettronica Certificata , presso il difensore da lui nominato per il giudizio penale e, solo «successivamente» e «per mero tuziorismo», all’intimato personalmentea mezzo posta.

La Corte, però, avrebbe indebitamente omesso la « valutazione dell’efficacia della notifica regolarmente avvenuta in favore del difensore», dando rilievo solo a quella effettuata personalmente al la parte amezzo del servizio postale. 2.1.Nella memoria illustrativa, la ricorrente lamenta ulteriormente che il vizio riscontrato sull’atto di notificazione sia stato qualificato dalla Corte di cassazione in termini di inesistenza, anzichédi nullità, ciò che ne avrebbe permesso la sanatoriaattraverso la rinnovazione ex art.291 cod. proc. civ.. 3.Il ricorso per revocazione è inammissibile.

L’errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, deve consistere in un errore di percezione (non di giudizio) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa.

Esso deve emergere con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve avere carattere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata.

Sulla base di tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha affermato che non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconduci bile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29922). 3.1.Nella vicenda in esame, la ricorrente non imputa al collegio giudicante di avere erroneamente supposto, in funzione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’inesistenza del fatto incontrastabilmente accertato della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazioneeffettuata a mezzo del servizio postale (unico errore revocatorio ipotizzabile nella fattispecie); essa,piuttosto, censura il provvedimento impugnato per non aver ritenuto valida ed efficace la notificazione effettuata a mezzoPEC in persona del difensore dell’intimato e per non aver qualificato il vizio i n termini di nullità (anzichédi inesistenza), con conseguente possibilità di sanatoria .

3.2. Si tratta di censure manifestamente infondate : atteso , in primo luogo, che, in ragione della incontroversa contumacia del [OSCURATO:PERSONA] nel riassunto giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen . , la notificazione del ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa dal giudice competentein grado di appello non avrebbe potuto che essere rivoltaalla parte personalmente ( art.330 cod. proc. civ. ; cfr. già C ass. 24/01/1974, n. 189); considerato, in secondo luogo, che, sebbene la prima notifica indebitamente effettuata al difensore fosse nulla e non inesistente, tuttavia, notificando personalmente all’intimato, la ricorrente aveva successivamente proceduto alla notificazione nella forma corretta, con la conseguenza che la precedentenotifica nulla era divenuta irrilevante e, come tale, inidonea a giustificare un ordine di rinnovazione della notifica del ricorso; ed evidenziato, in terzo luogo, con riguardo alla notifica successiva , effettuata personalmente alla parte mediante il servizio postale, che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, salva eventuale istanza di rimessione in termini, accompagnata dall’ offerta di prova documentale idonea a dimostrare la tempestiva attivazione nella richiesta di un duplicato dell'avviso stesso(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19623; Cass.28/03/2019, n.8641).

3.3. Tuttavia, quand’anche – lo si osserva per absurdum – le predette censure fossero state fondate, esse avrebbero concretato la denuncia di “ errores iur i s ” ( errori di giudizio , frutto di erronea applicazione della legge processuale) e non di “errores facti” (sviste percettive immediatamente percepibili), deducibili come vizi revocatori. 4.Il ricorso proposto da F l oranna Russo , pertanto, va dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione, dal momento che l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. 6.La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato – giusta l a delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’8 giugno 2023, debitamente versata in atti –non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d.

“raddoppio del contributo”); ciò, perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez.

Un.,20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116).

Pertanto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 15342/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15342/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell'ordinanza n. 37706/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 1° dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Con sentenza 2 settembre 2019, n. 1149, la Corte d’appello di Salerno,in sede di giudizio ex art. 622 cod. proc. pen., celebrato, su riassunzionedella parte civile [OSCURATO:PERSONA] , a seguito di cassazione dei capi civili della sentenza penale d’appello em essa a carico di [OSCURATO:PERSONA] G audio p e r il reato di diffamazione, condannò quest’ultimoa pagare alla prima , a titolo di risarcimento del danno, la somma, liquidata in via equitativa, di Euro 5.000,00, oltre interessi legali sino al saldo. 2. Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avver s o questa sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37706. Con tale ordinanza, evidenziata la correttezza della notifica del ricorso personalmente all’intimato [OSCURATO:PERSONA] G audio (in quanto parte rimasta contumace nel giudizio svoltosi di n anzi al giudice di appello designato dal giudice penale di legittimità), è stato tuttavia rilevato che di tale notifica, effettuata a mezzo posta, non era stato dimostrato il perfezionamento, per omessa produzione, anteriormente all’adunanza camerale, dell’avviso di ricevimento del plico; ciò rilevato, questa Corte ha conseguentemente ritenuto che l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento implicasse l’inammiss ibilità del ricorso per cassazione, non potendo rimediarsi al mancato perfezionamento dell’atto –da reputarsi inesistente e non semplicemente nullo – con la rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ.. 4.Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, sulla base di un unico motivo. Non svolge difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed a vuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma nonanche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. La ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata la nullità della notifica del ricorso per revocazione all’intimato [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata presso il difensore della fase penale del giudizio. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere all’eventuale integrazione del contraddittorio. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, infatti, impone al giudice di evitare e d impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione prima facie inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand’anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., Sez. Un., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).2. Con il motivo di revocazione [OSCURATO:PERSONA] assume che l’ordinanza 1° dicembre 2021, n. 37706 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore sarebbe rilevabile dalla «discordanza tra ciò che risulta negli atti e nei documentidi causa regolarmente presenti nel fascicolo e la omessaconsiderazione d a parte del collegio che la notificazione del ricorso è avvenuta regolarmentein favore del procuratore costituito di parteresistente». Deduce, al riguardo,la ricorrente per revocazione che il ricorso per cassazione era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] G audio « prima e correttamente», a mezzo P osta E lettronica Certificata , presso il difensore da lui nominato per il giudizio penale e, solo «successivamente» e «per mero tuziorismo», all’intimato personalmentea mezzo posta. La Corte, però, avrebbe indebitamente omesso la « valutazione dell’efficacia della notifica regolarmente avvenuta in favore del difensore», dando rilievo solo a quella effettuata personalmente al la parte amezzo del servizio postale. 2.1.Nella memoria illustrativa, la ricorrente lamenta ulteriormente che il vizio riscontrato sull’atto di notificazione sia stato qualificato dalla Corte di cassazione in termini di inesistenza, anzichédi nullità, ciò che ne avrebbe permesso la sanatoriaattraverso la rinnovazione ex art.291 cod. proc. civ.. 3.Il ricorso per revocazione è inammissibile. L’errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, deve consistere in un errore di percezione (non di giudizio) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Esso deve emergere con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, e deve avere carattere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata. Sulla base di tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha affermato che non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconduci bile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29922). 3.1.Nella vicenda in esame, la ricorrente non imputa al collegio giudicante di avere erroneamente supposto, in funzione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, l’inesistenza del fatto incontrastabilmente accertato della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazioneeffettuata a mezzo del servizio postale (unico errore revocatorio ipotizzabile nella fattispecie); essa,piuttosto, censura il provvedimento impugnato per non aver ritenuto valida ed efficace la notificazione effettuata a mezzoPEC in persona del difensore dell’intimato e per non aver qualificato il vizio i n termini di nullità (anzichédi inesistenza), con conseguente possibilità di sanatoria . 3.2. Si tratta di censure manifestamente infondate : atteso , in primo luogo, che, in ragione della incontroversa contumacia del [OSCURATO:PERSONA] nel riassunto giudizio civile ex art. 622 cod. proc. pen . , la notificazione del ricorso per cassazioneavverso la sentenza emessa dal giudice competentein grado di appello non avrebbe potuto che essere rivoltaalla parte personalmente ( art.330 cod. proc. civ. ; cfr. già C ass. 24/01/1974, n. 189); considerato, in secondo luogo, che, sebbene la prima notifica indebitamente effettuata al difensore fosse nulla e non inesistente, tuttavia, notificando personalmente all’intimato, la ricorrente aveva successivamente proceduto alla notificazione nella forma corretta, con la conseguenza che la precedentenotifica nulla era divenuta irrilevante e, come tale, inidonea a giustificare un ordine di rinnovazione della notifica del ricorso; ed evidenziato, in terzo luogo, con riguardo alla notifica successiva , effettuata personalmente alla parte mediante il servizio postale, che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, salva eventuale istanza di rimessione in termini, accompagnata dall’ offerta di prova documentale idonea a dimostrare la tempestiva attivazione nella richiesta di un duplicato dell'avviso stesso(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19623; Cass.28/03/2019, n.8641). 3.3. Tuttavia, quand’anche – lo si osserva per absurdum – le predette censure fossero state fondate, esse avrebbero concretato la denuncia di “ errores iur i s ” ( errori di giudizio , frutto di erronea applicazione della legge processuale) e non di “errores facti” (sviste percettive immediatamente percepibili), deducibili come vizi revocatori. 4.Il ricorso proposto da F l oranna Russo , pertanto, va dichiarato inammissibile. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di revocazione, dal momento che l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. 6.La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato – giusta l a delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’8 giugno 2023, debitamente versata in atti –non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò, perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. Un.,20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116). Pertanto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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