CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 02797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 24667/23 Rilevato che con sentenza in data 11. luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 4 maggio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per plurimi furti aggravati, furti tentati e maltrattamenti di cardellini, Rilevato che il ricorrente ha sottoposto a censura esclusivamente la condanna per le violazioni dell'art. 544-ter cod. pen., lamentando il vizio di motivazione per omessa qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 727-bis cod. pen., nonostante fosse emerso che aveva catturato i cardellini per metterli in vendita e non per lederne l'integrità, Ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché generico e fattuale: la Corte territoriale, dopo aver accertato che l'imputato, per usare i cardellini come richiami, li aveva imbracati impedendone il volo ma non il movimento delle ali, così causando sevizie e maltrattamenti, ha precisato la differenza tra il reato dell'art. 544-ter e quello dell'art. 727-bis cod. pen., osservando che il delitto colpisce il maltrattamento dell'animale e la contravvenzione colpisce l'uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (da ultimo, Sez. 5, n. 20221 del 11/04/2022, Rizzardini, Rv. 283079-01), Rilevato che la decisione è coerente con le emergenze processuali perché l'imputato aveva sottoposto i cardellini a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]