CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Reggio calabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, concui si è insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] documentale (capo 1), bancarotta patrimoniale distrattiva (capo 2) ebancarotta impropria per operazioni dolose (capo 3), ha rideterminato, riducendola,la pena al predetto inflitta previa concessione delle circostanze attenuanti generichecon giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti, confermando nel resto ladecisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale inrelazione agli articoli 216, 219, commi 1 e 2, 223 legge fall., nonché vizio dimotivazione con particolare riferimento ai motivi di appello con cui si era dedottoche [OSCURATO:PERSONA] era solo un amministratore apparente e non di fatto della societàfallita, e mancanza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ricava ilruolo effettivo di gestione del ricorrente dall’aver firmato l'accettazione della caricadi presidente inviata alla Camera di Commercio o meglio nel non avere contestatodetta firma. Ebbene il Cimino ha contestato tutte le firme apposte in atti ufficialicome false sicché era sufficiente confrontare anche tale sottoscrizione con quelleprodotte a base di comparazione per verificare la non genuinità anche di questa.Ma non è questo il punto: il vizio di motivazione è rappresentato dal fatto che laCorte di merito valorizza il dato formale dell'accettazione della carica per dedurrepresuntivamente e quindi ritenere provato un ruolo effettivo di gestione societariain capo al Cimino, laddove egli è risultato estraneo ad ogni atto gestionale e hacontestato tutti gli atti espressivi di gestione disconoscendo gli atti fondamentali asua firma.Quanto alle scritture contabili nessun elemento sussiste in ordine allaconsapevolezza dell’imputato circa lo stato delle stesse, illegittimamente desunta,presuntivamente, dai dati formali sopra evidenziati, nonostante l'imputato si siasempre disinteressato della società essendo stato una mera testa di legno.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'applicazionedegli articoli 603, comma 3, e 441, comma 5, del codice di rito in relazione alrigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria per l'espletamento di periziagrafologica. Tale rigetto risulta erroneamente motivato sulla base del fatto chel'imputato aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato secco e noncondizionato all'integrazione probatoria richiesta nonostante la completaconoscenza degli atti contenuti nel fascicolo. Tuttavia, tale ultimo assunto è inesattoperché l'esigenza di accertamento peritale è sorta solo in quanto la sentenza diprimo grado ha valorizzato, come elementi decisivi per affermare la responsabilitàdell'imputato, gli atti risultati a sua firma. Consegue che l'integrazione probatoria inappello era ammissibile e assolutamente necessaria alla luce delle evidentidivergenze tra firme ufficiali e genuine allegate e quelle contestate di cui agli atti digestione.2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al motivo diappello relativo all'aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale dirilevante gravità ex art. 219 comma 1 legge fall. Il danno è stato calcolatomatematicamente sulla differenza tra attivo e passivo o comunque presuntivamentesulla differenza tra acquisti e vendite laddove ciò che assume rilievo sul punto è ilvalore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale,piuttosto che il pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di ripartodell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.Nel caso di specie, pur essendo ingente il calcolo determinato dalla differenza traacquisti e vendite, indotto dalla presunta rimanenza di merci non rinvenuta,l’accusa non ha provato tale pregiudizio non essendo adeguatamente dimostrato lostato in cui versava l'impresa al momento dei fatti rispetto ai debiti contratti.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza del requisito dellaspecificità, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenzaimpugnata, in ipotesi di doppia conforme, analizzata dal ricorrente in manierafrazionata, solo in relazione ad alcuni passaggi argomentativi, estrapolati dalcomplessivo percorso motivazionale, che, saldandosi con quello di primo grado,risulta invece esente da critiche, perché congruo, coerente e non manifestamenteillogico.In altri termini, il primo motivo di ricorso, difettando della necessariacorrelazione con le complessive ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento delprovvedimento impugnato, è – al pari degli altri due che presentano analoghicaratteri - inammissibile.Si osserva, in particolare, che l’ipotesi del mero prestanome inconsapevoledelle vicende dell’impresa o addirittura del c.d. furto d’identità sono stateespressamente escluse dalle sentenze di merito (nella sentenza di primo grado,espressamente richiamata da quella impugnata, si dà tra l’altro atto della mancataopposizione da parte del ricorrente al decreto penale di condanna con cui era statocondannato per il reato di truffa in qualità di legale rappresentante della società “Unsalto nella luce” in relazione alla quale sono contestati i reati oggetto del presenteprocedimento).La sentenza di primo grado, più volte richiamata dalla conforme decisionedella Corte d’appello, ha inoltre sottolineato come l'imputato “non ha resodichiarazioni intese a mettere in dubbio l'autografia delle sottoscrizioni” sui“molteplici bilanci societari […]”, oltre che su “alcuni modelli 770, certificazioniuniche, modelli IRAP ecc., trasmessi all'amministrazione finanziaria in qualità dirappresentante firmatario” (p. 6 Trib.).Ed invero, è piuttosto la difesa ad effettuare una complessiva svalutazionedelle prove emerse a carico dell’imputato, valorizzate dal Tribunale, attraversol’allegazione della falsità delle firme risultanti dagli atti.Tuttavia, la difesa, lamentando, nuovamente, col motivo in scrutinio, lamancata considerazione della falsità delle firme e la circostanza che si sarebbevalorizzato il dato formale dell'accettazione della carica di Presidente per dedurrepresuntivamente un ruolo effettivo di gestione in capo al Cimino, non considera chel’affermazione dell’imputato che nega ogni coinvolgimento nella gestione societariaper non essere stato “a conoscenza del fatto che fosse diventato titolare diun’attività” – come riportata dalla stessa difesa - è stata dai giudici di meritoritenuta non credibile.E’ l’impostazione difensiva, considerata nel suo complesso, a non essere stataritenuta attendibile dai giudici di merito (l’imputato, in sede di spontaneedichiarazioni, ha dichiarato di essere estraneo ai fatti, giacché residente inLussemburgo dal 2015 per lavoro e che nel periodo in esame la madre, analfabeta,aveva ricevuto delle lettere di cui ignorava il contenuto e ha aggiunto di non esserestato a conoscenza di essere diventato titolare dell’attività, essendosi fidato dipersone poco raccomandabili, senza tuttavia neppure indicare i nomi di talipersone). In particolare, nella sentenza di primo grado, a pag. 6, dopo essersipassate in rassegna tutte le evidenti incongruenze della versione difensiva edessersi rilevata la non assoluta incompatibilità dei periodi di residenza e del lavoroall’estero con la gestione della società, oltre che la falsità dell’addotta condizione dianalfabetismo della madre che ebbe a ricevere la notificazione di alcuni atti, siconclude che “non è credibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non fosseconsapevole della posizione rivestita e abbia patito una sostituzione di persona”.La Corte di appello, a sua volta, ha sottolineato che l’iscrizione delle cariche èavvenuta il 25.1.2016 e perché i poteri connessi alla carica abbiano effetto neiconfronti dì terzi, occorre non soltanto la delibera di conferimento da partedell'assemblea della società, ma soprattutto la denuncia del fatto alla Camera diCommercio per l’aggiornamento del certificato camerale, come statuito dall’art.2383 c.c. applicabile alle cooperative sociali secondo quanto stabilito dalla disciplinaspeciale (d. lgs. 112/2017 e L. 381/1991) e a maggior ragione alla fallita, che pereffetto della modifica di oggetto sociale, ha perseguito fine dì lucro.Ebbene, l’accettazione della carica – osserva la Corte di merito con argomentodirimente - va sottoscritta dall’interessato onde consentire l’adempimento cameralee sul punto non è stata mossa alcuna censura specifica di falsità delle firme (ciòesclude in radice l’inconsapevolezza di avere assunto il ruolo di legalerappresentante della società, accreditata dall’imputato).E’ evidente che a fronte di risultanze formali che depongono per la pienaspecie non si tratta di dimostrare il ruolo di amministratore di fatto, ipotesierroneamente assimilata dalla difesa a quella in esame – la mera affermazione daparte del titolare della carica di essere rimasto del tutto estraneo alla gestionesocietaria per essersi a lui sostitute altre persone non può assurgere ad elemento diper sé decisivo al fine di considerarlo una mera testa di legno, addirittura ignara delruolo formale assunto, in mancanza di argomenti effettivamente idonei asconfessare ciò che formalmente emerge e in presenza, di contro, di elementi cherendono inverosimili e non credibili gli assunti difensivi.3.Alla stregua di tutto quanto sopra osservato circa l’esaustiva operazionericostruttivo-motivazionale svolta nelle conformi pronunce di merito, si appalesamanifestamente infondato anche il secondo motivo che lamenta il mancatoespletamento della perizia.In considerazione del contesto emergente dalla ricostruzione dei giudici dimerito, vertendosi peraltro in ipotesi di rito abbreviato, la richiesta di perizia graficaformulata in appello è stata giustamente ritenuta non accoglibile non solo perché inun certo qual modo ultronea rispetto al tipo di rito richiesto senza subordinazioneistruttoria, ma anche perché reputata non necessaria ai fini del decidere.4. Il terzo motivo è meramente reiterativo di doglianza già svolta con l’atto diappello a cui la Corte di merito ha fornito risposta esauriente e corretta in diritto.Osserva la Corte di appello che ricorre l’aggravante contestata sia per leragioni espresse nella sentenza di primo grado - che aveva, in particolare,evidenziato il valore dei beni distratti quantificato in complessivi euro 831.217,75 afronte della totale mancanza di attivo registrata in sede fallimentare, con laconseguenza che rimanevano insoddisfatti tutti i creditori insinuatisi al passivo,oltre al fisco - sia perché la situazione economico-patrimoniale della società, fino al31.12.2015, è perfettamente desumibile dai bilanci depositati, l’ultimo dei qualiapprovato il 15.9.2016, ossia in costanza di carica da parte dell’imputato.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]