CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato gli elementi negativi costituiti dai precedenti penali dell'imputato e dall'essersi egli reso irreperibile nell'ambito di altro procedimento relativo a altro caso di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] Cc4nzo Pierlij&tefano D [OSCURATO:PERSONA] 5 )1A 2022 [OSCURATO:PERSONA] L