CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 28987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/03/2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile sito in Napoli, Via G. Leopardi 192 avanzata da [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente di buona fede dell'immobile giusto atto di compravendita in data 30 maggio 2017. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 8 della CEDU in relazione all'articolo 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, per violazione del principio di proporzionalità, laddove ha ritenuto di assegnare funzione anticipatoria al provvedimento con cui il comune di Napoli ha dichiarato la propria mera intenzione di revocare il condono edilizio già rilasciato in data 01/04/2008, senza attendere il completamento dell'iter amministrativo e senza considerare che il ricorrente vive assieme alla moglie e ai figli in tenera età nella modesta abitazione di via Leopardi. Va altresì rilevato che l'ampliamento asseritamente abusivo Consiste semplicemente in un terrazzo, per il quale nel 2008 era stato rilasciato il condono edilizio ai sensi della I. 724/1994. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e segnatamente degli articoli 321 e 324 comma 7 e 309 comma 9 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame ritiene che il sequestro avrebbe dovuto essere disposto anche ai sensi dell'articolo 321 comma 2 cod. proc. pen., trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 44 comma 2 d.P.R. 380/2001, ma in tal modo va ultrapetita, in quanto il sequestro era stato chiesto solo per il comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha poi omesso ogni valutazione in relazione alla violazione del principio di correttezza dell'attività amministrativa e al legittimo affidamento ingenerato nell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente evidenziato che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (La Corte ha precisato in motivazione che, comunque, la mancata condanna del terzo per concorso nell'abuso edilizio non implica necessariamente una posizione di buona fede rispetto ad esso). (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245403 - 01), di talché la deduzione difensiva secondo cui l'odierno ricorrente è terzo acquirente e vanterebbe un legittimo affidamento sulla correttezza dell'attività amministrativa perde immediatamente di consistenza. 3. Ciò posto, nel caso oggetto del presente scrutinio non può invocarsi la violazione del principio di proporzionalità. Va premesso che esso presuppone (Sez. 3, n. 18467 del 16/05/2025, Colella) la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un «ordine urbanistico» tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare ex post, nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva. Per tale ragione, i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva) il ripristino di un ordine violato. In altri termini il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazidine dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali. Ciò posto, la Corte ha evidenziato che la verifica del rispetto del principio in parola deve ritenersi ristretta nell'ambito del rapporto tra interesse pubblico alla tutela del territorio e «tutela del diritto di proprietà e delle relative forme immediate e dirette di godimento» come riguardanti l'autore e/o proprietario dell'immobile assieme, al più, al suo diretto e formale nucleo familiare (Sez. 3, n. 29117 del 18/07/2024, Aurioso, n.m.). Non può certo ricondursi a tale forma di tutela l'utilizzo di un «terrazzo» (realizzato, come si legge nell'ordinanza impugnata, a copertura del corpo di fabbrica abusivo), quale quello oggetto di ampliamento, posto che, inequivocabilmente, esso non può dirsi funzionale al diretto esercizio del primario diritto di abitazione, ma costituisce pertinenza eventuale della stessa, in quanto destinato in modo durevole e funzionale al suo servizio. 3. La doglianza è pertanto manifestamente infondata e priva di ogni rilievo l'ulteriore censura relativa all'anticipazione del giudizio rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo di revoca del condono, svolto in funzione ancillare rispetto alla unica doglianza formalmente proposta, nonché quella relativa alla forma di sequestro preventivo adottata. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in