CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in emessa data 14.07.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, con cui l'imputato è stato assolto dal reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, perché il fatto non sussiste. L'assoluzione del Sudano era stata motivata dalla impossibilità di cumulare i redditi dell'imputato con quelli della moglie, in quanto, con regolare autocertificazione, il Sudano aveva dichiarato la cessazione della convivenza di fatto con il coniuge. Doveva dunque ritenersi prevalente la situazione di fatto rispetto dalle risultanze dei certificati anagrafici di stato di famiglia, costituenti il fondamento dell'accusa. Secondo i giudici di merito, spettava alla Procura della Repubblica fornire la prova della falsità della dichiarazione, prova del tutto mancante, avendo il teste indotto dall'accusa richiamato esclusivamente le informazioni risultanti dal certificato del nucleo familiare, da cui non poteva neppure evincersi la pendenza del procedimento civile di separazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, per due motivi, articolati ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. Con il primo deduce il ricorrente che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della presunzione di convivenza, dettata dal rapporto di coniugio, che può essere vinta soltanto dall'onere di prova contraria gravante sull'imputato, onere che, nel caso di specie, non era stato assolto. Con il secondo, lamenta che la Corte territoriale aveva errato nel riferire la pretesa separazione di fatto alla annualità della dichiarazione dei redditi (2018) rilevante ai fini della istanza di ammissione, laddove l'autocertificazione dell'imputato riguardava l'anno 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, deve essere preliminarmente ribadito il principio per cui la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, che può essere dimostrata non solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza o insussistenza del rapporto ( cfr. Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643 - 01; Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, Palladino, Rv. 262959 01; Sez. 4, n. 11902 del 10/03/2016, Petrecca, Rv. 266408 - 01; Sez. 4 - n. 36559 del 22/09/2021 , Zoyas, Rv. 281979 - 01). Quella che il giudice è chiamato a valutare in sede di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato è quindi la situazione di fatto della convivenza, ai fini di ritenere o meno la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 76, secondo comma, D.P.R. n.115/2002, secondo cui " se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". 3. Tanto premesso, nel caso di specie l'imputato ha allegato all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato del 18 maggio 2020 una autodichiarazione dalla quale risultava che la moglie era tornata a vivere con la famiglia di origine e che era dunque cessata la convivenza dai sei mesi, producendo perciò la sola dichiarazione dei redditi personale e non cumulativa. Orbene, deve ritenersi che la situazione di convivenza, così come la sua cessazione, possano formare oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, vieppiù a seguito delle innovazioni introdotte con la Legge 20 maggio 2016, n.76, che ha regolato l'istituto della convivenza di fatto. Il D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede infatti che possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione "tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile" (art. 46 DPR cit.). Va però ricordato che, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le norme del Testo unico sulla documentazione amministrativa disciplinano "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati". Sulla base di tale disposizione, la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di prova civile esclude ogni rilevanza probatoria delle dichiarazioni sostitutive in ambito processuale (Cass. civ., Sez. 3, n. 10191 del 28/04/2010, Rv. 612638 - 01; Sez. 1, n. 26937 del 15/12/2006, Rv. 595073 - 01). Detto principio deve essere affermato e ribadito anche nella presente sede, in quanto fondato sul chiaro dato normativo che delimita il valore dimostrativo delle certificazioni sostitutive nel perimetro consentito, in cui non rientra la prova da acquisire in giudizio, ad eccezione delle ipotesi specificamente previste dalla legge (in particolare, per quanto qui rileva, l'art. 79 del D.P.R. n.115/2002 stabilisce espressamente la possibilità di documentare la situazione reddituale mediante dichiarazione sostitutiva). 4. Il secondo motivo è fondato. L'annualità di riferimento rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, nel caso in esame, quella dell'anno 2018, in quanto, al momento della presentazione dell'istanza, ossia il 18 maggio 2020, non era ancora scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi, inerente alla precedente annualità, ossia al 2019. Va infatti ribadito il principio per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell' istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4 - , n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 - 01) .E' dunque evidente che la cessazione della situazione di convivenza, dichiarata sussistente da " oltre sei mesi" nel maggio 2020, si riferisce all'anno di imposta 2019, e risulta del tutto irrilevante per la situazione reddituale del 2018, che andava dichiarata in forma cumulativa, secondo quanto previsto dall'art. 76, secondo comma, D.P.R. n.115/2002. 5. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno, per nuovo esame sui punti sopra illustrati. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno. Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]