CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 19680/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte dì appello dì Cagliari ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto dì furto aggravato presso un esercizio commerciale; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla valutazione della prova e all'affermazione della sua responsabilità penale, ponendo in rilievo la awdotta anomala della persona offesa, la quale ha denunciato l'accaduto solo cinque ore dopo il fatto, il mancato riconoscimento della sua persona quale autore del furto e l'assenza di un inventario atto a consentire di verificare l'effettiva sottrazione della merce; Ritenuto tale motivo inammissibile poiché pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata sulle analoghe censure spiegate in c9appello, una rinnovata valutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità se il ragionamento Seguito dal giudice di merito è, come nella fattispecie in esame, privo di manifesti vizi di logicità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, invero, che l'imputato, come ha congruamente sottolineato la Corte territoriale - che ha proceduto alla visione diretta dei filmati - è stato ripreso mentre sì aggirava tra gli scaffali, prendendo la merce e occultandola nella sua borsa, e che è stato riconosciuto con certezza dalla persona offesa, essendo un soggetto che frequentava abitualmente il supermercato; Considerato che, anche la decisione della persona offesa di denunciare l'accaduto solo cinque ore dopo, è stata adeguatamente giustificata, come evidenziato dalla pronuncia impugnata, per la necessità di attendere l'orario di chiusura del supermercato; Rilevato che, con il secondo motivo, l'imputato assume che, a fronte del modesto valore della merce sottratta, con una mera formula di stile è stata negata l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che, a differenza di quanto dedotto nel motivo, l'imputato, come sottolineato dalla decisione cesurata, non è gravato solo da una precedente condanna per fatti analoghi, essendo quella indicata solo l'ultima in ordine dì tempo, con conseguente correttezza del vaglio operato dalla pronuncia impugnata in ordìne alla natura abituale della condotta, ostativa all'applicazione della predetta causa dì non punibilità; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che le circostanze attenuanti generiche non gli sono state riconosciute in regime di prevalenza; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato, alla luce della genericità della deduzione, sottolineata già dalla pronuncia censurata; Ritenute tardiva la memoria depositata dal difensore di parte ricorrente solo nella data del 7 aprile 2026, nel mancato rispetto del termine di giorni quindici anteriore all'adunanza camerale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. D P.Q.M