Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34866/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, anche con conclusioni scritte del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al disposto degli artt. 24, 111 Cost., nonché 625, n.7 e 635 cod. pen., 125, comma 3, 340, 544, 546 lett. e), cod. proc. pen.; ricorre erroneità della decisione per essere stata assunta in violazione di norme di legge, con motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria; ricorre un evidente travisamento della prova quanto alla ricorrenza dell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 625 n.7 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e sostanziale omessa motivazione quanto alla considerazione della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione di legge per non aver pronunciato, nonostante esplicita richiesta sul punto, sin dal primo grado di giudizio, assoluzione per particolare tenuità del fatto; il giudice di primo grado non aveva motivato su tale richiesta, mentre il giudice di appello ha motivato in violazione di legge, denegando la applicazione della previsione ex art. 131-bis cod. pen. sulla base della particolare intensità del dolo, a causa dei pregressi contrasti tra le parti.

2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62. n. 2) e 4) e 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha del tutto omesso di motivare in ordine al motivo con il quale si era contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quelle previste dall'art. 62 n. 2) e 4) cod. pen. 2.5.

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 53 della

I. n. 689 del 1981, atteso che la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva è stata rigettata per la particolare intensità del dolo.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso proposto.

4. Il quarto motivo di ricorso è parzialmente fondato limitatamente alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., avendo il giudice di appello omesso di motivare, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sul punto, e non potendo essere ritenuta, sulla base della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, neanche una implicita considerazione degli elementi caratterizzanti tali attenuanti nel senso della mancata concessione delle stesse.

5. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la proposizione di motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti. 2 L

5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; in tal senso si deve ricordare come per orientamento costante di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (da ultimo Sez. 2, n. -- 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279774-01), circostanza effettivamente ricorrente nel caso in esame come emerge dalla considerazione della Corte di appello, oltre che dalla stessa descrizione del ricorrente quanto all'area di parcheggio nell'ambito della quale maturava la condotta contestata al Fanti ( l'area era parzialmente accessibile e la sbarra non rappresentava un ostacolo fiisso e rimaneva spesso aperta).

In concreto il ricorrente non lamenta l'effettiva ricorrenza di una violazione di legge, ma, come emerge anche graficamente, una motivazione erronea, proponendo, seppure approfonditamente, una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto,Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

5.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito.

Il motivo proposto ha carattere reiterativo e ripropone esattamente negli stessi termini il motivo di appello, che è stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte di appello, - che, con motivazione logicamente articolata, ha evidenziato la portata della testimonianza della Mida, con considerazioni che non si prestano a censure in questa sede.

Manca, dunque, del tutto un confronto con la motivazione della Corte di appello (pag.4).

Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

5.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice di secondo grado ha esplicitamente motivato quanto all'impossibilità di applicare al caso in esame l'art. 131-bis cod. pen.

Il richiamo esplicito alla particolare intensità del dolo, ed alle caratteristiche della azione contestata, ha evidenziato in modo - logico come non sia stata ritenuta la ricorrenza nel caso in esame di una condotta particolarmente tenue e scarsamente offensiva, attesa la pervicacia ritenuta dalla Corte di appello, quale elemento risolutivo in considerazione dell'acceso antagonismo, in presenza di un atteggiamento vendicativo, da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa.

Le stesse considerazioni devono essere estese al quinto motivo di ricorso quanto alla richiesta applicazione di sanzioni sostitutive.

5.4. Infine, quanto alle doglianze articolate in tema di trattamento sanzionatorio, occorre rilevare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso con il quale si è lamentata l'omessa considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen.

La complessiva considerazione del materiale probatorio e l'esito dibattimentale sono chiaramente indicativi della mancanza di uno stato di ira o provocazione, effettivamente esclusi dalla ricostruzione ed analisi effettuata dalla Corte di appello, che nella sua articolata considerazione non si presta a censure sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile nel res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, anche con conclusioni scritte del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al disposto degli artt. 24, 111 Cost., nonché 625, n.7 e 635 cod. pen., 125, comma 3, 340, 544, 546 lett. e), cod. proc. pen.; ricorre erroneità della decisione per essere stata assunta in violazione di norme di legge, con motivazione mancante, insufficiente e contraddittoria; ricorre un evidente travisamento della prova quanto alla ricorrenza dell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art. 625 n.7 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e sostanziale omessa motivazione quanto alla considerazione della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge per non aver pronunciato, nonostante esplicita richiesta sul punto, sin dal primo grado di giudizio, assoluzione per particolare tenuità del fatto; il giudice di primo grado non aveva motivato su tale richiesta, mentre il giudice di appello ha motivato in violazione di legge, denegando la applicazione della previsione ex art. 131-bis cod. pen. sulla base della particolare intensità del dolo, a causa dei pregressi contrasti tra le parti. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62. n. 2) e 4) e 62-bis cod. pen.; la Corte di appello ha del tutto omesso di motivare in ordine al motivo con il quale si era contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che quelle previste dall'art. 62 n. 2) e 4) cod. pen. 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 53 della I. n. 689 del 1981, atteso che la conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva è stata rigettata per la particolare intensità del dolo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso proposto. 4. Il quarto motivo di ricorso è parzialmente fondato limitatamente alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., avendo il giudice di appello omesso di motivare, nonostante la proposizione di specifico motivo di appello sul punto, e non potendo essere ritenuta, sulla base della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, neanche una implicita considerazione degli elementi caratterizzanti tali attenuanti nel senso della mancata concessione delle stesse. 5. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la proposizione di motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti. 2 L 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato; in tal senso si deve ricordare come per orientamento costante di questa Corte, che qui si intende ribadire, in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (da ultimo Sez. 2, n. -- 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279774-01), circostanza effettivamente ricorrente nel caso in esame come emerge dalla considerazione della Corte di appello, oltre che dalla stessa descrizione del ricorrente quanto all'area di parcheggio nell'ambito della quale maturava la condotta contestata al Fanti ( l'area era parzialmente accessibile e la sbarra non rappresentava un ostacolo fiisso e rimaneva spesso aperta). In concreto il ricorrente non lamenta l'effettiva ricorrenza di una violazione di legge, ma, come emerge anche graficamente, una motivazione erronea, proponendo, seppure approfonditamente, una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto,Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). 5.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito. Il motivo proposto ha carattere reiterativo e ripropone esattamente negli stessi termini il motivo di appello, che è stato esplicitamente preso in considerazione dalla Corte di appello, - che, con motivazione logicamente articolata, ha evidenziato la portata della testimonianza della Mida, con considerazioni che non si prestano a censure in questa sede. Manca, dunque, del tutto un confronto con la motivazione della Corte di appello (pag.4). Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 5.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di secondo grado ha esplicitamente motivato quanto all'impossibilità di applicare al caso in esame l'art. 131-bis cod. pen. Il richiamo esplicito alla particolare intensità del dolo, ed alle caratteristiche della azione contestata, ha evidenziato in modo - logico come non sia stata ritenuta la ricorrenza nel caso in esame di una condotta particolarmente tenue e scarsamente offensiva, attesa la pervicacia ritenuta dalla Corte di appello, quale elemento risolutivo in considerazione dell'acceso antagonismo, in presenza di un atteggiamento vendicativo, da parte del ricorrente nei confronti della persona offesa. Le stesse considerazioni devono essere estese al quinto motivo di ricorso quanto alla richiesta applicazione di sanzioni sostitutive. 5.4. Infine, quanto alle doglianze articolate in tema di trattamento sanzionatorio, occorre rilevare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso con il quale si è lamentata l'omessa considerazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. La complessiva considerazione del materiale probatorio e l'esito dibattimentale sono chiaramente indicativi della mancanza di uno stato di ira o provocazione, effettivamente esclusi dalla ricostruzione ed analisi effettuata dalla Corte di appello, che nella sua articolata considerazione non si presta a censure sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel res
Sentenza Cassazione n. 34866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris