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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06556/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 12 dicembre 2019, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 17 ottobre 2018 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anno uno di reclusione ed C 240,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che, con unico motivo, lamentava nullità della sentenza per violazione di legge non avendo il giudice di primo grado disposto il rinvio dell'udienza del 17 ottobre 2018 e dichiarato l'assenza dell'imputato nonostante fosse stato comunicato lo stato di detenzione del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, ai sensi dell'art. 441 cod.proc.pen. nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni dettate per l'udienza preliminare; viene così richiamato il disposto dell'art. 420 ter cod.proc.pen. che espressamente prevede l'obbligo per il giudice procedente di disporre il rinvio del processo nei confronti dell'imputato legittimamente impedito.

Nell'interpretare detta norma le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno già affermato come la detenzione dell'imputato per. altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600 - 01).

Il principio risulta pertanto applicabile anche al caso dell'assenza non potendo essere svolto il procedimento di primo grado ove l'imputato sia detenuto per altra causa e tale stato sia comunicato al giudice che procede il quale deve rinviare il procedimento e disporre la traduzione del detenuto per permettergli la fondamentale partecipazione in presenza; proprio sulla base di tale valutazione, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, hanno riaffermato il fondamentale diritto dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari a partecipare al processo con la pronuncia resa il 30 settembre 2021 (non ancora massimata) e con la quale si è stabilito che il regime detentivo, pur comunicato in udienza, comporta legittimo impedimento che obbliga il giudice a rinviare il processo stabilendo la traduzione.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la sentenza di appello e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al GIP del tribunale di Genova per nuovo giudizio.

Roma, 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIflJENTE Dott.

Geppin1o1g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 12 dicembre 2019, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del medesimo tribunale del 17 ottobre 2018 riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anno uno di reclusione ed C 240,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato che, con unico motivo, lamentava nullità della sentenza per violazione di legge non avendo il giudice di primo grado disposto il rinvio dell'udienza del 17 ottobre 2018 e dichiarato l'assenza dell'imputato nonostante fosse stato comunicato lo stato di detenzione del medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, ai sensi dell'art. 441 cod.proc.pen. nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni dettate per l'udienza preliminare; viene così richiamato il disposto dell'art. 420 ter cod.proc.pen. che espressamente prevede l'obbligo per il giudice procedente di disporre il rinvio del processo nei confronti dell'imputato legittimamente impedito. Nell'interpretare detta norma le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno già affermato come la detenzione dell'imputato per. altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Rv. 234600 - 01). Il principio risulta pertanto applicabile anche al caso dell'assenza non potendo essere svolto il procedimento di primo grado ove l'imputato sia detenuto per altra causa e tale stato sia comunicato al giudice che procede il quale deve rinviare il procedimento e disporre la traduzione del detenuto per permettergli la fondamentale partecipazione in presenza; proprio sulla base di tale valutazione, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, hanno riaffermato il fondamentale diritto dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari a partecipare al processo con la pronuncia resa il 30 settembre 2021 (non ancora massimata) e con la quale si è stabilito che il regime detentivo, pur comunicato in udienza, comporta legittimo impedimento che obbliga il giudice a rinviare il processo stabilendo la traduzione. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, la sentenza di appello e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti trasmessi al tribunale di Genova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al GIP del tribunale di Genova per nuovo giudizio. Roma, 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIflJENTE Dott. Geppin1o1g
Sentenza Cassazione n. 06556/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris