CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia confermava la responsabilità del Giorgione per ii reato di truffa e ricettazione; si contestava allo stesso di avere tratto in inganno la persona offesa circa la sua solvibilità offrendo in pagamento un titolo di provenienza furtiva - ricettato e poi artificiosamente compilato -, così concludendo fraudolentemente un contratto di affitto 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: • 2.1. Primo motivo: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo della ricettazione; l'atteggiamento soggettivo del ricorrente avrebbe, ai più, potuto essere inquadrato come colpa cosciente, il che osterebbe alla conferma della responsabilità. 2.1.1. Il motivo è inammissibile. In materia il collegio ribadisce la consolidata e condivisa giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 20193 dei 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). Nel caso di specie la consapevolezza della provenienza delittuosa dei titolo era espressa dalle caratteristiche dell'azione delittuosa, dato che il ricorrente firmava di fronte al notaio un assegno che non si riferiva al suo conto bancario (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di circostanza incompatibile con l'ignoranza della provenienza delittuosa implicita nella condotta contestata, ovvero nella firme di un assegno senza essere titolari del conto di traenza. 2.2. Secondo motivo: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di truffa: mancherebbe la prova della volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione derivante dalla stipula del contratto di affitto, dunque mancherebbe la prova del danno. 2.3. Terzo motivo: violazione di legge (art. 640 od. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla motivazione relativa alla conferma della responsabilità per il reato di truffa e, segnatamente, in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri. 2.3.1. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il v profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto, la sussistenza della truffa - e di tutti i suoi elementi costitutivi - emerge con chiarezza dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, che danno conto di come il ricorrente abbia concluso un contratto di affitto di fronte al notaio firmando un assegno che non era riconducibile ai suo conto, così inducendo in errore il contraente circa la sua solvibilità, e lucrando il profitto del possesso del locale commerciale con pari danno dell'offeso La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. A ciò si aggiunge che alcuni dei temi proposti con il ricorso per cassazione - e segnatamente quello dell'assenza del danno - non venivano dedotti con la prima impugnazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.4. Quarto motivo: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: l'assoluzione per il reato di falso sarebbe ostativa alla condanna per truffa, in ipotesi, consumata attraverso raggiri individuati proprio nella falsificazione dell'assegno 2.4.1. Anche questo motivo è inammissibile. Per l'integrazione del reato di truffa è infatti necessaria una attività decettiva che non necessariamente deve integrare un autonomo reato. Attività che, nel caso in esame risulta sussistente ed idonea ad integrare la condotta contestata. La consegna in pagamento di un assegno riferito ad un conto del quale non si ha la disponibilità integra certamente una attività "fraudolenta" idonea ad integrare la truffa.. 2.5. Quinto motivo: non vi sarebbe alcuna giustificazione in ordine alla definizione dell'aumento per la continuazione.2.5.1. Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso proposto per la prima volta n appello in violazione della prescrizione contenuta nell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle amme