CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata STELLAVIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29resistente con procuraAvverso la sentenza n. 170 del 2023 della Corte d’appello di Bari,depositata il 14 marzo 2023 (RG 462/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio;Numero registro generale 12959/2023Numero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 16722/2026Data pubblicazione 28/05/2026non si devono regolare le spese, in carenza di sostanziale attivitàdifensiva della parte evocata in giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio.Roma, 27 maggio 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -