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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 35602/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28164-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3630/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la parte contribuente impugnava l'avviso di recupero credito d'imposta relativo all'anno d'imposta 2007 per IVA: tale avviso trae origine in quanto il contribuente aveva omesso di inserire i quadri IVA nel [OSCURATO:PERSONA] 2007 e pertanto le compensazioni effettuate nel 2007 non trovavano riscontro; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente; appellava l'Ufficio non contestando l'annullamento di quanto richiesto a titolo d'imposte ma l'annullamento di quanto richiesto a titolo di sanzioni e interessi atteso che l'attività accertativa si è resa necessaria a causa della negligenza del contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la procedura seguita dall'Ufficio e le sanzioni e gli interessi applicati sono relativi alla inesistenza del credito di IVA il quale però è stato dimostrato e secondo Cass.

S.U. n. 1775 del 2016 la dichiarazione annuale IVA può essere considerata trascurabile dall'Amministrazione finanziaria a condizione che l'eccedenza d'imposta risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e venga dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con Ric. 2021 n. 28164 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che dall'effettiva sussistenza del credito d'imposta dovesse necessariamente discendere anche l'annullamento di sanzioni e interessi, atteso che l'attività accertativa dell'Ufficio si era resa necessaria in ragione del comportamento negligente della parte contribuente.

Considerato che la parte contribuente, con istanza depositata in data 4 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio a sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria.

Così deciso nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28164-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3630/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava l'avviso di recupero credito d'imposta relativo all'anno d'imposta 2007 per IVA: tale avviso trae origine in quanto il contribuente aveva omesso di inserire i quadri IVA nel [OSCURATO:PERSONA] 2007 e pertanto le compensazioni effettuate nel 2007 non trovavano riscontro; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente; appellava l'Ufficio non contestando l'annullamento di quanto richiesto a titolo d'imposte ma l'annullamento di quanto richiesto a titolo di sanzioni e interessi atteso che l'attività accertativa si è resa necessaria a causa della negligenza del contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la procedura seguita dall'Ufficio e le sanzioni e gli interessi applicati sono relativi alla inesistenza del credito di IVA il quale però è stato dimostrato e secondo Cass. S.U. n. 1775 del 2016 la dichiarazione annuale IVA può essere considerata trascurabile dall'Amministrazione finanziaria a condizione che l'eccedenza d'imposta risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e venga dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con Ric. 2021 n. 28164 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che dall'effettiva sussistenza del credito d'imposta dovesse necessariamente discendere anche l'annullamento di sanzioni e interessi, atteso che l'attività accertativa dell'Ufficio si era resa necessaria in ragione del comportamento negligente della parte contribuente. Considerato che la parte contribuente, con istanza depositata in data 4 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. La Corte sospende il giudizio a sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di cons
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