CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39537/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21891-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1051/2019 della COM I D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -con sentenza depositata il 18. 12.2019, la Corte d'appello di Palermo confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che nulla era dovuto da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'INPS a titolo di contributi della gestione separata per l'anno 2008 compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio; -la Corte, in particolare, ha ritenuto che la normativa di riferimento non fosse idonea a supportare una connotazione "tributaria" della contribuzione proprio in quanto correlata allo svolgimento di una attività di lavoro autonomo ed ha concluso escludendone, tout court la debenza; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - parte controricorrente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: -con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, dl. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 21 comma 10, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto non dovuta, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'attività lavorativa svolta, l'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata: - il motivo è fondato; - è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARGASSA rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, eli n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato) da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018); non essendosi la Corte di merito conformata all'anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]