CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25602/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato nella Repubblica Dominicana il 19/04/1994; avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 01/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, decidendo sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso in data 22 settembre 2021 (che, all'esito di rito abbreviato e con il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art.62, n.2, cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione), ha ridotto la pena inflitta al predetto ad anni tre di reclusione, confermando per il resto la gravata sentenza. 1.1. Le imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA] (rispetto alle quali egli è stato riconosciuto colpevole da entrambi i giudici di merito) erano le seguenti: A) reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e/o di [OSCURATO:PERSONA], sparando contro di loro due colpi di pistola, uno dei quali veniva rinvenuto inesploso, mentre l'altro attingeva il vetro della porta di ingresso ove abita [OSCURATO:PERSONA], causando un foro all'altezza della maniglia; il proiettile sparato non attingeva il bersaglio in quanto le persone offese, che si trovavano nell'androne del condominio, nel frattempo si rifugiavano scappando per le scale e raggiungevano l'appartamento del Toledo. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 2 maggio 2021; B) reato di cui agli artt. 2 e 4 1.895/1967 e 61 n.2 cod. pen. perché, allo scopo di commettere il reato sub A), aveva illegalmente portato in luogo pubblico un'arma da sparo, allo stato non meglio identificata; fatto aggravato perché commesso allo scopo di compiere altro delitto. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 2 maggio 2021. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'imputato (fatta eccezione per il trattamento sanzionatorio, ridotto nei termini sopra indicati) osservando che nella fattispecie era configurabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al tentato omicidio sulla base, in particolare, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva visto l'imputato (che in precedenza lo aveva minacciato dicendogli che gliela avrebbe fatta pagare e che non avrebbe più fatto lo spiritoso) sparare un colpo di pistola verso di lui e l'altra persona offesa, qualche attimo dopo che il Padilla aveva chiuso la porta a vetri del condominio, sito in Treviso via Albona n.18, ove egli abitavo- 1 Effettivamente, sulla porta condominiale, è stato rinvenuto un foro della dimensione di circa 5 centimetri ad un'altezza di 128 centimetri da terra, la cui ogiva è stata trovata ai piedi del muro di fronte a circa 3,5 metri dall'ingresso; inoltre all'esterno del condominio, a lato del portone, è stata recuperata anche una cartuccia inesplosa calibro 9 o 7,65.Pertanto, essendo stato sparato il colpo da distanza ravvicinata rispetto alle persone offese e ad altezza d'uomo, la Corte territoriale ha convenuto con la valutazione espressa dal primo giudice circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti il tentato omicidio, ritenendo non credibile la versione dell'imputato secondo il quale egli aveva tenuto in mano soltanto per un attimo la pistola passatagli da un suo amico ([OSCURATO:PERSONA] che l'avrebbe ‘scarrellata' e ricaricata per poi passargliela) e che il colpo sarebbe partito accidentalmente, poiché tale ricostruzione dei fatti si poneva in contrasto con quanto riferito dalle vittime, le quali avevano anche dichiarato che mentre [OSCURATO:PERSONA] stava per sparare, alcuni suoi connazionali lo aveva incitato in lingua spagnola a farlo. 1.3. La Corte di appello, inoltre, ha valutato come infondato il motivo di gravame riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (riconosciuto dal primo giudice, quanto meno nella forma del dolo alternativo), sulla base del rinvenimento del bossolo inesploso (ma percosso dall'arma da fuoco), interpretato come un tentativo invano inseguito della ricarica dell'arma e poi dello sparo effettivo ed indicativo dell'effettiva volontà di esplodere i colpi e di determinare la morte delle persone offese. Al riguardo ha escluso l'accidentalità dello sparo sulla base delle argomentazioni sopra indicate, considerando irrilevanti le circostanze relative alla provenienza dell'arma e di come l'imputato ne fosse venuto in possesso la sera del fatto. 1.4. La Corte distrettuale ha, poi, escluso di potere riqualificare il fatto in quello meno grave di cui all'art.393 cod. pen. ravvisando nelle condotte di [OSCURATO:PERSONA] un tentativo di vendicare un presunto torto subito (l'accusa che gli sarebbe stata mossa, da una delle persone offese, di avere rubato un telefonino a cui sarebbero poi seguite delle percosse ai suoi danni) e non già di accertamento e punizione secondo diritto di una condotta illecita. 1.5. La Corte territoriale, inoltre, ha respinto i motivi di appello con i quali era stata contestata la responsabilità in ordine al reato sub B) ed era stata chiesta la sua riqualificazione in quello previsto dall'art.4 1.110/75. In particolare, ha evidenziato che l'imputato, per sua stessa ammissione, aveva maneggiato l'arma da fuoco e che, pertanto, risultava dimostrata la detenzione della stessa almeno per il tempo strettamente necessario al suo utilizzo; inoltre, egli non era in possesso di porto d'armi e la tipologia dei proiettili utilizzati consentiva di qualificare l'arma come indicato nella lettera B) della rubrica. Con la sentenza sopra indicata è stato poi respinto il motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n.6, cod. pen. essendosi egli limitato ad esibire, in udienza, degli assegni circolari intestati alle persone offese, senza invece provare l'avvenuto risarcimento del danno.1.6. Al contrario, la Corte di appello ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio riducendo la pena ad anni tre; infatti, è partita dalla pena base di anni nove per il tentato omicidio, ridotta ad anni sei con il riconoscimento nella misura massima della riduzione per le attenuanti generiche ed anni quattro per quella di cui all'art.62 n.2 cod. pen. e con l'aumento di mesi sei per la continuazione per il reato sub B) e ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, giungendo in tal modo a quella finale sopra indicata. delle 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica. In particolare, egli contesta la configurabilità, nella fattispecie, del tentato omicidio ed osserva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue obiezioni riguardanti la mancanza di una indagine di natura scientifica diretta ad accertare da dove fosse esattamente partito il colpo e, in particolare, la traiettoria di esso prima di impattare nel vetro del portone di ingresso. Inoltre, rileva che l'indicazione della polizia giudiziaria - secondo cui il colpo sarebbe stata sparato ad altezza d'uomo - sarebbe del tutto generica e priva di riscontri oggettivi a supporto. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art.393 cod. pen. poiché, a suo dire, al più poteva configurarsi tale reato. 2.3. Infine, con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.2 e 4 1.895/67 e 4 1.110/75; al riguardo osserva che la Corte territoriale avrebbe, in modo apodittico, ritenuto sussistente il reato di detenzione escludendo, invece, l'ipotesi di cui all'art.4 1.110/75. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2.Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). Confrontata con tali principi, la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi dedotti dal ricorrente. 3. Il primo motivo, riguardante l'elemento oggettivo del reato e l'idoneità degli compiuti al fine di uccidere, è infondato facendo presente che l'idoneità va valutata secondo il canone della prognosi postuma condotta in base alla situazione esistente al momento dell'azione non condizionabile dagli effetti prodotti (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339). Rispetto all'omicidio tentato la prova del c.d. 'animus necandi', in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che - come detto - va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali l'avere puntato l'arma contro le persone offese, l'esplosione del colpo a distanza ravvicinata e ad altezza d'uomo, secondo i dati ricavabili dagli accertamenti della polizia giudiziaria. Tali elementi sono stati tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. A ragione, infine, si è escluso che il fatto che le persone offese non siano state raggiunte dal colpo - così come che queste non si siano trovate, concretamente, in pericolo di vita - fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). Risultano poi infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 266915 - 01). 4. Con riferimento al secondo motivo va ricordato che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che sussista la possibilità in astratto per l'agente di adire il giudice per ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l'uso della violenza (Sez. 5 - , Sentenza n. 13997 del 22/02/2021, Rv. 280815 - 01). Orbene, la Corte territoriale ha motivato sul punto, in modo esauriente e privo di contraddizioni, escludendo che l'imputato avesse, ipoteticamente, la possibilità di rivolgersi al giudice poiché egli voleva unicamente vendicare un presunto torto da lui subìto (l'accusa di avere rubato un telefono cellulare) e non già di ottenere il rispetto di un proprio diritto, sia pure con violenza. Il ricorrente, quindi, con le proprie censure vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali che, come è noto, non è ammessa in sede di legittimità. 5. Quanto poi al terzo motivo si osserva che la Corte distrettuale - con motivazione coerente - ha ritenuto sussistente il delitto sub B) considerato che era stato dimostrato che l'imputato avesse avuto, anche se per un periodo limitato di tempo, il possesso dell'arma con la quale egli aveva sparato due colpi (di cui uno solo effettivamente esploso). La Corte di appello ha poi escluso, sempre in modo non illogico, la configurabilità dell'art.4 1.110/75 tenuto conto dell'ogiva e del proiettile recuperati sul posto, che avevano confermato l'utilizzo di un'arma da fuoco nell'occasione senza che fosse emersa la detenzione in base ad un titolo legittimante. Pertanto, tale motivo è manifestamente infondato poiché anche con esso il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente valutazione degli elementi di merito.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente