CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23925/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difesedall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell'Abruzzo n. 756/2023, depositata il 30 ottobre 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria di unramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Teramo l’intimazione diNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026pagamento notificatale il 2 febbraio 2022, con la quale, ai sensidell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, le venivarichiesto il pagamento della somma complessiva di euro1.753.795,95, quale responsabile in solido dei debiti tributari dellasocietà cedente, afferenti a cartelle emesse negli anni 2018 e 2019relative all’IVA per gli anni 2015 e 2016 e a ritenute d’accontoIRPEF per l’anno 2015.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate - Riscossione,contestando le avverse deduzioni e deducendo, altresì, il propriodifetto di legittimazione passiva.Interveniva volontariamente anche l’Agenzia delle entrate,chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Teramo, con sentenzan. 113/2022, pubblicata il 23 maggio 2022, rigettava il ricorso.2. – La società contribuente proponeva appello avverso lapredetta decisione.Si costituivano nel giudizio di appello sia l’Agenzia delle entrate- Riscossione sia l’Agenzia delle entrate, entrambe chiedendo ilrigetto dell’impugnazione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo,sezione 1, con sentenza n. 756/2023, depositata il 30 ottobre2023, rigettava l’appello.3. – Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a quattro motivi.Resistono, in qualità di controricorrenti, l’Agenzia delle entrate- Riscossione e l’Agenzia delle entrate.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/20261. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrenteespone che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentericondotto la fattispecie nell’ambito del comma 4 della disposizionecitata, ritenendo configurabile una responsabilità illimitata delcessionario per effetto della ritenuta sussistenza di una cessione infrode. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’errore delladecisione consiste nell’avere confuso due piani distinti: da un lato,quello dell’individuazione dell’oggetto del trasferimento, ossia se sifosse in presenza della cessione dell’intera azienda ovvero di unautonomo ramo d’azienda; dall’altro, quello delle limitazioni dellaresponsabilità del cessionario, destinate a operare solo dopo chesia stato preliminarmente accertato l’ambito oggettivo deltrasferimento. La ricorrente assume che, nel caso di cessione diramo d’azienda, la responsabilità del cessionario non possa cherimanere circoscritta ai debiti inerenti al ramo trasferito, poiché lanecessaria corrispondenza tra oggetto della cessione e debitiaccollati ex lege opera a monte rispetto alla questione della frode enon può essere elisa dalla qualificazione fraudolentadell’operazione. La società deduce che i giudici di appello avrebberonegato l’autonomia del ramo non già sulla base di una valutazioneoggettiva della consistenza e dell’autonomia funzionale delcompendio trasferito, bensì valorizzando elementi che, nella stessaprospettazione della sentenza, sarebbero stati utilizzati peraffermare la frode. In particolare, vengono richiamati il presuntodepauperamento patrimoniale della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. successivoalla cessione e la difficile riscuotibilità dei crediti verso ATAC;elementi che, secondo la ricorrente, potrebbero al più rilevare aifini della verifica dell’eventus damni, ma non sarebbero idonei aNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026negare ex post l’autonomia del ramo aziendale trasferito. Lasentenza, pur affermando che la situazione da considerare è quellaesistente alla data del trasferimento, avrebbe poi valorizzatovicende successive alla cessione per escludere l’esistenza di duerami autonomi e indipendenti. Nel ricorso si evidenzia che i debitioggetto dell’intimazione riguardavano omessi versamenti IVA pergli anni 2015 e 2016 e ritenute d’acconto IRPEF per l’anno 2015,mentre il ramo trasferito aveva ad oggetto rapporti di appaltoiniziati non prima del 2017, segnatamente gli appalti conPoliservice s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Da ciò la ricorrentetrae la conseguenza che i debiti fiscali azionati dall’Amministrazionesarebbero maturati al di fuori dell’oggetto del ramo d’aziendatrasferito e sarebbero, quindi, estranei al compendio ceduto. Lasocietà richiama altresì i bilanci 2017 e 2018 della cedente,sostenendo che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe conservato, anche dopo iltrasferimento, un patrimonio di rapporti giuridici non interessatodalla cessione, sia sul versante attivo sia su quello passivo. Laricorrente contesta, quindi, l’affermazione della sentenza secondocui non esistevano due distinti rami d’azienda, ma un’unicaazienda, osservando che proprio la stessa ricostruzione dei giudicidi merito, laddove individua una bad company e una new company,presupporrebbe l’esistenza di compendi aziendali distinti. Secondola società, la questione decisiva era stabilire, sulla base dei daticontrattuali e di bilancio, se il ramo ceduto fosse dotato diautonomia funzionale e fosse distinto dal ramo rimasto allacedente; questione che, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovutoessere risolta positivamente, senza essere condizionatadall’accertamento della frode.1.1. – Il motivo è infondato.Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026La sentenza impugnata non si discosta dal quadrogiurisprudenziale di riferimento, delineato da questa Sezionetributaria (Cass. n. 15948/2024; Cass. n. 29722/2020; Cass. n.5979/2014), secondo cui le disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997 introducono misure antielusive a tutela dei credititributari, di natura speciale rispetto alla ordinaria disciplina dell'art.2560, comma 2, c.c., evitando che, attraverso il trasferimentodell'azienda o di un ramo d'azienda, od anche mediante iltrasferimento frazionato di singoli beni appartenenti al complessoaziendale, l'originaria generale garanzia patrimoniale del debitorepossa essere dispersa in pregiudizio dell'interesse pubblico allariscossione delle entrate finanziarie.Tali misure, che trovano giustificazione nella particolarerilevanza che il complesso dei beni destinati all'esercizio di unaresponsabilità patrimoniale cui il debitore è tenuto ai sensi dell'art.2741 c.c., si risolvono nella previsione di una responsabilità solidalee sussidiaria del soggetto cessionario per i debiti tributari gravantisul soggetto cedente, modulata secondo una diversa estensionecorrelata al legittimo affidamento ingenerato dalle informazionifornite dalla Amministrazione finanziaria al soggetto cessionario,venendo la norma a distinguere nettamente la ipotesi di cessioned'azienda conforme a legge (art. 14, commi 1, 2 e 3) dal negozio dicessione d'azienda in frode al Fisco (art. 14, commi 4 e 5), nelprimo caso conformando la responsabilità del soggetto cessionariocome sussidiaria (beneficium excussionis) e limitata nel quantum(entro il valore della cessione della azienda o del ramo di azienda)e nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative aviolazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore altrasferimento dell'azienda o del ramo, ovvero relative a violazioniNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026commesse anche anteriormente, per sanzioni od imposte «giàirrogate o contestate - nel triennio» - comma 1 -, ovvero entro ilimiti del «debito risultante, alla data del trasferimento, dagli attidegli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti prepostiall'accertamento dei tributi» - commi 2 e 3 -) secondo un criterioincentivante volto a premiare la diligenza del soggetto cessionarionell'acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione delnegozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria delsoggetto cedente nei confronti del Fisco; nel secondo caso (accordofraudolento), escludendo espressamente ogni precedentelimitazione di responsabilità del cessionario (art. 14, comma 4), edintroducendo una presunzione legale iuris tantum di cessione infrode «quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dallaconstatazione di una violazione penalmente rilevante» (art. 14,comma 5).Con specifico riferimento alla censura de qua, si rileva che lanorma in esame (art. 14, cit.), accanto alla responsabilità delcedente per i tributi gravanti sull'azienda ceduta, pone laresponsabilità solidale del cessionario dell'azienda, della qualemodula diversamente l'estensione, a seconda che si verta in ipotesidi cessione conforme alla legge (primi tre commi dell'art. 14) o dicessione in frode dei crediti tributari (quarto e quinto commadell'art. 14).Tanto nella prima ipotesi (responsabilità solidale, sussidiaria elimitata, del cessionario) quanto nella seconda ipotesi(responsabilità solidale ed illimitata del cessionario), è escluso cheal cessionario debba essere notificato l'avviso di accertamentodiretto al cedente, in mancanza di un'espressa deroga al principiogenerale secondo cui l'avviso di accertamento è notificato alcontribuente (art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) e nonNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026ad altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti alpagamento dell'imposta accertata.In caso di cessione in frode, come accertato nella fattispecie,la limitazione della responsabilità del cessionario ai soli debitiinerenti al ramo d’azienda ceduto non trova applicazione.2. – Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997e dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente censura la sentenza nella partein cui ha ritenuto che la cessione del ramo d’azienda fosse statacessionario dovesse rispondere solidalmente e illimitatamente deidebiti tributari della cedente, senza limiti temporali eindipendentemente dalle risultanze dei certificati rilasciati dagliuffici competenti. Secondo la società, i giudici di secondo gradoavrebbero fondato il giudizio di frode su due elementi principali: laconoscenza, da parte della compagine della cessionaria, dei debitidella cedente, e la ritenuta insufficienza del patrimonio residuo diCorpa S.r.l. dopo la cessione.La ricorrente deduce che la conoscenza dei debiti non sarebbe,di per sé, decisiva per qualificare la cessione come fraudolenta.Tale conoscenza, peraltro, non sarebbe mai stata negata, masarebbe stata accompagnata dal rilievo che l’Amministrazioneaveva rilasciato il certificato negativo previsto dall’art. 14 del d.lgs.n. 472 del 1997, dal quale non risultavano debiti riscuotibili idoneia coinvolgere la responsabilità della cessionaria. La societàsostiene, quindi, che l’elemento soggettivo della conoscenza nonbasta a integrare la frode se manca l’elemento oggettivo, ossia uneffettivo pregiudizio alla garanzia patrimoniale dell’Erario.Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026Quanto all’elemento oggettivo, la ricorrente contestal’affermazione secondo cui la cessione avrebbe depauperato ilpatrimonio della cedente. Essa evidenzia che [OSCURATO:SOCIETA]., dopo lacessione, sarebbe rimasta titolare di un rilevante patrimonio di benimobili e di crediti. In particolare, nel ricorso si richiama quantodedotto in appello circa il fatto che, dei quarantasei veicolioriginariamente in dotazione alla società, solo dodici sarebberostati trasferiti con il ramo d’azienda, rimanendo nel patrimoniodella cedente trentaquattro automezzi; si deduce altresì che lesuccessive vendite di tali automezzi sarebbero avvenute a prezzi dimercato e avrebbero dimostrato la liquidabilità del parco veicolareresiduo a garanzia delle ragioni del Fisco.La ricorrente censura altresì la svalutazione, operata daigiudici di secondo grado, dei dati economico-finanziari dellacessione. Essa deduce che il corrispettivo di euro 150.000,00sarebbe stato congruo, come risultante da una perizia di stima maicontestata dal Fisco nel merito e mai oggetto di rettifica ai finifiscali. La società aggiunge che tale valore sarebbe risultato, anchesecondo la ricostruzione contabile prospettata in appello, superioreall’utile netto derivato alla cessionaria dall’esecuzione degli appaltiacquisiti, quantificato nel ricorso in euro 25.357,93. Da ciò laricorrente desume che l’operazione avrebbe prodotto un beneficioper [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avrebbe incamerato un valore superioreall’utile che avrebbe potuto conseguire dalla diretta gestione degliappalti.Il motivo, inoltre, censura l’utilizzo da parte della sentenza dielementi sopravvenuti rispetto alla data della cessione peraffermare il carattere fraudolento dell’operazione. Secondo laricorrente, la valutazione dell’eventus damni avrebbe dovuto esserecondotta con riferimento al momento dell’atto di trasferimento,Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026mentre la decisione impugnata avrebbe considerato vicendesuccessive, quali l’andamento del patrimonio della cedente, ladifficoltà di riscossione dei crediti verso ATAC e la successivainattività di [OSCURATO:SOCIETA]. La società sostiene che tali elementi nonpotevano essere utilizzati per qualificare ex post come fraudolentauna cessione che, al momento in cui fu compiuta, avrebbe lasciatoalla cedente beni e crediti idonei a costituire garanzia patrimoniale.La ricorrente deduce anche che la cessione del ramo aziendalenon sarebbe stata finalizzata a sottrarre garanzie all’Erario, ma afronteggiare una difficoltà finanziaria legata ai ritardi nei pagamentida parte di ATAC e alla necessità di non comprometterel’esecuzione degli appalti trasferiti.Con il medesimo motivo la ricorrente deduce la violazionedell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la Corte digiustizia tributaria non avrebbe considerato il profilo della possibileemissione di note di variazione in diminuzione in caso di mancatopagamento dei crediti da parte di ATAC. Secondo il ricorso, qualorai crediti fossero risultati inesigibili a causa della proceduraconcorsuale, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto azzerare il debito IVAverso l’Erario portando in detrazione l’imposta corrispondente allavariazione. Ne conseguirebbe che la sentenza avrebbe attribuitorilievo ad un dato, l’asserita inesigibilità dei crediti verso ATAC, chesarebbe non solo indimostrato o smentito dagli atti, ma comunqueinconferente, poiché l’eventuale mancato pagamento avrebbepotuto generare un credito IVA in favore della società cedente.Infine, la ricorrente contesta la decisione nella parte in cui hanegato ogni rilievo al certificato negativo di pendenze fiscalirilasciato dall’Agenzia delle entrate. Pur riconoscendo che, inpresenza di frode, il certificato negativo non produceautomaticamente l’effetto liberatorio, la società sostiene che essoNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026avrebbe dovuto comunque essere valorizzato nella valutazionecomplessiva dell’asserito disegno fraudolento.2.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La censura è inammissibile là dove sollecita una rivalutazionedelle risultanze istruttorie.In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propriadiversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimitàun vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024). In tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato delgiudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - inquanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibilicontenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per suanatura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione delgiudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativadel giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali dellaS.C., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità didiscutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, neigradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni.La doglianza appare infondata riguardo alla contestazionesecondo cui la Corte di giustizia tributaria avrebbe dato esclusivarilevanza all’intento fraudolento, mentre la pronuncia ritienesussistente la frode sulla base di una pluralità di elementiconvergenti.In primo luogo valorizza la sostanziale identità degli assettiproprietari della società cedente e della società cessionaria,entrambe riconducibili al medesimo nucleo familiare, ravvisandoNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026una profonda commistione tra le due compagini sociali. Inoltre,evidenzia che la cessionaria era consapevole della situazionedebitoria della cedente, poiché i debiti derivavano da impostedichiarate ma non versate e risultava già inviata alla cedente unacomunicazione di irregolarità relativa a tali omissioni.La CGT-2 osserva poi che l’operazione non integra una realecessione di ramo d’azienda autonomamente funzionale. Dopo iltrasferimento, la società cedente rimane sostanzialmente inattiva,con un patrimonio progressivamente depauperato, immobilizzazionidrasticamente ridotte, ricavi in costante diminuzione fino adazzerarsi e crediti riferibili quasi esclusivamente ad Atac,caratterizzati da rilevanti difficoltà di riscossione.Parallelamente, la cessionaria acquisisce invece la parteeconomicamente più produttiva dell’attività, costituita dai contrattidi appalto con ACEA, TEAM e Poliservice. Secondo la sentenza, piùche una vera cessione di ramo d’azienda, si realizza unaseparazione tra una società gravata da debiti e crediti di difficilerealizzo e una società destinataria degli asset più redditizi e dellemigliori prospettive economiche.La Corte sottolinea altresì che la società cedente si trovava giàin una situazione di illiquidità, dimostrata dall’omesso versamentodi imposte integralmente dichiarate, e che i debiti tributari sonostati iscritti a ruolo e portati a conoscenza della contribuentemediante cartelle notificate pochi mesi dopo la cessione. Ritienequindi che le parti fossero consapevoli della situazione debitoriaesistente al momento dell’operazione.Richiamando i principi elaborati in materia di revocatoria, lasentenza afferma inoltre che la frode ricorre non soltanto quando ildebitore divenga totalmente incapiente, ma anche quando l’attorenda più difficile o incerta la soddisfazione del credito tributario. InNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026tale prospettiva, la cessione ha ridotto la garanzia patrimoniale deldisponibilità della cedente principalmente crediti di difficile realizzo.Quanto alla prospettata incidenza dell’art. 26 del d.P.R. n. 633del 1972, la possibile emissione di note di variazione indiminuzione, in caso di mancato pagamento dei crediti verso Atac,non elide il dato, valorizzato dalla Corte territoriale, della maggioredifficoltà di soddisfacimento del credito erariale conseguente altrasferimento degli asset più produttivi alla cessionaria e allapermanenza, in capo alla cedente, di crediti assoggettati allaprocedura di concordato preventivo della debitrice.Né assume rilievo dirimente il certificato negativo rilasciatodagli uffici, poiché, una volta accertata la cessione in frode aicrediti tributari, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997esclude l’operatività dei limiti di responsabilità previsti per lacessione conforme a legge e consente di affermare la responsabilitàsolidale e illimitata del cessionario.Dalla pronuncia emerge pertanto una motivazione articolatasugli elementi probatori posti a fondamento della frode.3. – Con il terzo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando lasentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la motivazionedell’intimazione di pagamento notificata alla società. I giudici disecondo grado hanno affermato che l’intimazione recaval’indicazione delle cartelle di pagamento, degli importi, delleannualità e della qualità di [OSCURATO:SOCIETA]. quale responsabile in solidodel debito erariale maturato da [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 14,comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, ritenendo tali elementi idonei arendere comprensibili le ragioni della pretesa.Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026La ricorrente contesta tale conclusione, rilevando che il vizio dimotivazione dell’intimazione era stato dedotto sotto due distintiprofili: da un lato, la mancata allegazione o trascrizione degli attirichiamati, in particolare delle cartelle di pagamento presupposte,delle quali l’Agente della riscossione aveva comprovato la notifica aCorpa S.r.l., ma non a [OSCURATO:SOCIETA].; dall’altro, la mancanza diqualsiasi indicazione degli elementi dai quali sarebbe stata desuntala frode, qualificazione posta a fondamento dell’applicazionedell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo il ricorso, lasentenza avrebbe esaminato soltanto il primo profilo, relativo allaconoscibilità dei debiti sottesi, omettendo di confrontarsi con ilsecondo, attinente alla contestazione della frode.La società assume che l’Amministrazione non avrebbe potutolimitarsi a richiamare il comma 4 della norma, ma avrebbe dovutoindicare nell’atto gli atti, i comportamenti e le circostanze dai qualidesumeva la sussistenza del disegno fraudolento. La meraindicazione della disposizione normativa, secondo la prospettazionedel ricorso, non sarebbe sufficiente a soddisfare l’obbligomotivazionale imposto dall’art. 7 dello Statuto dei diritti delcontribuente.Si censura, inoltre, l’affermazione della sentenza secondo cui imodelli ministeriali delle cartelle e degli atti della riscossionerenderebbero sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali deldebito. Secondo la società, la modulistica non può prevalere sullanorma di legge che impone la motivazione dell’atto, specie quandol’Amministrazione contesti una condotta fraudolenta dalla qualederivano effetti così incisivi sulla posizione del destinatario. L’attoavrebbe dovuto quindi esplicitare le ragioni della contestazione,non potendo la carenza motivazionale essere colmata in giudizioNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026mediante argomentazioni successivamente sviluppate dalle parti orecepite dal giudice.3.1. – Il motivo è infondato.In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta,soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svoltal'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soliconfronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove,correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, neiconfronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importonon versato dal cedente, in forza della citata responsabilitàsolidale, senza che sia necessario che la cartella sia precedutaanche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti(Cass. n. 10377/2022).È infatti nei confronti del cedente che deve essere svoltal'attività accertativa, essendo questi il soggetto passivo, poiché ènei suoi confronti che si è realizzato il presupposto impositivo, inparticolare la cessione del bene, il che implica che è nei confrontidel medesimo che deve essere notificato, eventualmente, un avvisodi accertamento contenente la motivazione nella quale devespecificamente essere contestata la sussistenza dei presupposti perla pretesa impositiva.Nei confronti del cessionario, non essendo il soggetto passivo,correttamente l'amministrazione finanziaria provvede alla meraiscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forzadella responsabilità solidale configurata dalla previsione di cuiall'art. 14, cit. Quel che dunque rileva, ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento allo stessonotificato, è che in essa sia riportata la ragione della pretesa, cioèla estensione, a titolo di responsabilità solidale, della richiesta diNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il cedente,potendo, sotto tale profilo, ritenersi assolto l'onere di motivazionemediante il mero riferimento alla previsione di cui all'art. 14, cit.,come avvenuto nella presente fattispecie.Né potrebbe valere l'ulteriore profilo relativo alla mancataindicazione delle specifiche ragioni per le quali la ricorrente èidentificata quale responsabile in via solidale, posto che tale profiloderiva dalla messa a conoscenza della circostanza che la pretesa èfatta valere proprio in considerazione della estensione nei confrontidella cessionaria, in via solidale, della responsabilità già gravantesulla cedente per il pagamento dei debiti tributari.Nell’intimazione opposta, nella sezione «dettaglio del debito»,risultano esplicitati i titoli sottesi, con valorizzazione delle ragionidella pretesa, degli importi dovuti e di ulteriori dati di dettaglio, ivicompreso il richiamo all’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472 del1997. La mancata allegazione o trascrizione integrale delle cartellepresupposte non determina, pertanto, l’invalidità dell’intimazione.4. – Con il quarto motivo di ricorso la società denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106 del 2005,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 156 del 2005, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente censura la sentenzanella parte in cui ha respinto la doglianza relativa alla mancatanotifica alla cessionaria delle cartelle sottese all’intimazione dipagamento e alla conseguente decadenza dell’Amministrazionedalla pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici di secondogrado hanno richiamato l’orientamento secondo cui, qualora siproceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato,la tempestiva notificazione della cartella ad uno di essi impedisceche si produca la decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602 delNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/20261973, anche nei confronti degli altri obbligati solidali. La ricorrentericonosce che tale orientamento è prevalente, ma ne contestal’applicazione al caso concreto, richiamando un diverso precedentedi legittimità citato negli scritti difensivi, secondo cui i termini didecadenza non si interrompono nei riguardi degli altri debitorisolidali anche se l’ente impositore abbia notificato tempestivamentela cartella ad uno dei condebitori. La società sostiene chel’interpretazione seguita dalla sentenza impugnata èpotenzialmente lesiva delle possibilità difensive del cessionariod’azienda e, più in generale, del coobbligato solidale dipendente,poiché consente di agire nei suoi confronti mediante intimazionesenza che egli abbia ricevuto la cartella di pagamento e senza chegli sia stato riconosciuto il termine ordinario di sessanta giorni per ilpagamento. La ricorrente valorizza, a sostegno della necessità diun ripensamento dell’orientamento prevalente, le modificheintrodotte o previste nell’ambito della riforma fiscale del 2023, conparticolare riferimento all’art. 18 l. n. 111 del 2023 e all’art. 7,comma 1-quater, l. n. 212 del 2000, come novellato, nella parte incui disciplinano la riscossione nei confronti dei coobbligati solidaliparitetici e dipendenti al fine di assicurare un corretto equilibrio tratutela del credito erariale e diritto di difesa. Secondo il ricorso,anche se la nuova normativa non dovesse avere efficaciaretroattiva, essa avrebbe comunque valore indicativo diun’esigenza di maggiore tutela del condebitore solidale, al qualedovrebbe essere garantita la conoscenza dell’atto presupposto. Lasocietà osserva, inoltre, che le considerazioni poste a basedell’orientamento prevalente possono essere lette in senso oppostonel caso in cui l’Amministrazione agisca direttamente nei confrontidel coobbligato solidale dipendente: se il Fisco decide di procederecontro un determinato debitore, questi deve aver ricevuto laNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026cartella di pagamento entro i termini di legge. La disgiuntivacontenuta nell’obbligo di notifica della cartella non significherebbe,secondo il ricorso, che la notifica all’uno abbia effetti diretti neiconfronti dell’altro, ma solo che l’Amministrazione può scegliere ildebitore nei cui confronti agire, fermo restando che il soggettoconcretamente destinatario dell’azione deve essere posto incondizione di conoscere tempestivamente il titolo e di esercitare leproprie difese.4.1. – Il motivo è infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, latempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di unodei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizionisoggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si producanei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n.602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quellacivile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310,comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragionedella specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosidi attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (Cass. n.27713/2022; Cass. n. 20766/2021; Cass. n. 2545/2018).L'indirizzo si correla all'orientamento consolidato, il quale vuoleche l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcunicondebitori solidali - benché inidoneo a produrre effetti chepossano comportare pregiudizio di posizioni soggettive deicontribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgereavverso l'accertamento medesimo - determini pur sempre l'effettoconservativo d'impedire la decadenza per l'amministrazione daldiritto all'accertamento, consentendole di procedere allanotificazione, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare deltermine all'uopo stabilito (Cass. n. 406/1993; Cass. n. 6729/1995;Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026Cass. n. 27005/2007; Cass. n. 1463/2016; Cass. n. 11947/2016;Cass. n. 13248/2017; Cass. n. 13249/2017; Cass. n. 1151/2018;in termini analoghi, in tema di solidarietà nel pagamento dellesanzioni amministrative tributarie, Cass. n. 25993/2014).In questo panorama è emersa qualche voce dissonante. Da unlato, difatti, si è sostenuto (Cass. n. 24301/2009) che, poiché itermini entro i quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n.504 del 1992, in tema di riscossione dell'imposta comunale sugliimmobili, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo hannonatura decadenziale, ad essi, ai sensi dell'art. 2964 c.c., non siapplicano né le norme relative all'interruzione della prescrizione, néquelle degli artt. 2941 ss. c.c., che si riferiscono alla sospensione.Su questa falsariga, si è stabilito (Cass. n. 29845/2017) che latempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno deicondebitori solidali non interrompe i termini di decadenza neiriguardi degli altri.Va condiviso l'orientamento maggioritario espresso da questaCorte.L'obbligazione tributaria, sebbene mutui i tratti generalidell'obbligazione civile, ha caratteri di specialità che la rendono aquesta irriducibile. Giustappunto con riguardo alla decadenza leSezioni Unite di questa Corte hanno sottolineato l'estraneitàall'obbligazione tributaria della concezione tipicamente civilistica diquest'istituto: l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici che ladecadenza presidia nel diritto civile per mezzo della regolazione delconflitto d'interessi fra le parti non trova rispondenza nel dirittotributario (Cass., sez. un., n. 8094/2020, punto 10.1).Quando la decadenza è posta in relazione al contribuente, ilverificarsi di essa ne arresta l'espansione della posizione; quando èNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026fissata in relazione all'amministrazione, il prodursi di essa netravolge l'azione e gli atti nei quali l'azione si sia espressa.Questa specialità è al fondo della consolidata giurisprudenza inmateria doganale, esemplata su quella unionale, secondo la qualenon v'è distinzione di regime tra prescrizione e decadenza, di modoche, nell'ipotesi di condebitori solidali - come nel caso previstodall'art. 201, comma 3, del reg. CEE n. 2913 del 1992 (Codicedoganale comunitario), quanto al dichiarante in nome proprio e alsoggetto per conto del quale è resa la dichiarazione -, gli atti«interruttivi» della prescrizione o della decadenza contro uno deidebitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altricondebitori (tra le più recenti, Cass. n. 22748/2019).Non è d'altronde configurabile la disparità ingiustificata ditrattamento ravvisata tra il condebitore a cui non sia rivolto l'atto el'altro condebitore che invece lo riceva: il principio di eguaglianzanon risulta violato ove si mettano a raffronto i condebitori, perchél'essere o no a conoscenza dell'atto, ai fini della produzione deglieffetti di esso, è ininfluente (Corte cost. n. 8/1975).La specialità si riverbera poi sul regime della riscossionecoattiva delle imposte. Il regime è dunque differenziato, inrispondenza all'esigenza, di rilievo costituzionale, della prontarealizzazione del credito fiscale, a garanzia del regolaresvolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra varie, Corte cost.n. 281/2011; Corte cost. n. 90/2018; Corte cost. n. 175/2018;Corte cost. n. 104/2019; Corte cost. n. 142/2020).In questo regime differenziato, effettivamente la notificazionedella cartella al debitore principale espande i propri effetti alcoobbligato, escludendo la decadenza, di modo che da quelmomento inizia a decorrere, anche per il coobbligato, il termineprescrizionale applicabile. La regola emerge già dal tenore dell'art.Numero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/202625 del d.P.R. n. 602 del 1973. Stabilisce la norma che «ilconcessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscrittoa ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena didecadenza». Il legislatore usa il plurale quando si riferisce aisoggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce aentrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva,che segna l'alternatività, quando fissa l'onere, l'inosservanza delquale comporta la decadenza, di notificare la cartella: il chesignifica che, quando procede nei confronti del debitore iscritto aruolo e del coobbligato, l'agente per la riscossione può notificare lacartella di pagamento all'uno o all'altro.S'innesta in questo sistema, d'altronde, in tema di sanzioni,l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo altermine di decadenza previsto per l'atto di contestazione o perl'atto d'irrogazione delle sanzioni tributarie, stabilisce che «Se lanotificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 adalmeno uno degli autori dell'infrazione o obbligati in solido iltermine è prorogato di un anno».Coerenti sono altresì le conclusioni cui sono pervenute leSezioni Unite di questa Corte, sia pure in relazione allaprescrizione, secondo cui, in sede di esecuzione concorsuale(specificamente di liquidazione coatta amministrativa),l'interruzione della prescrizione dovuta all'insinuazione al passivodella procedura, compiuta dal creditore nei confronti di uno deisoggetti obbligati, ha effetto anche nei confronti degli altricondebitori solidali, senza che sia richiesto che questi ultimiabbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetticonservativi che tale atto produce incidono direttamente sulrapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica delsingolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensioneNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzionenon viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasisituazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Cass., sez. un., n.13143/2022).Ritenere che l'agente per la riscossione debba notificare lacartella a tutti i coobbligati entro il termine previsto dall'art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973 inevitabilmente implica che nei confronti diquello (o di quelli) che siano titolari del beneficium excussionis, ilriscossore non potrebbe fruire dell'intero termine, ma di quello che– eventualmente - residui in esito all'escussione del debitoreprincipale. Il che non si pone in linea con i principi già affermati, siapure su altro versante, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.,sez. un., n. 18184/2013).Il richiamo, contenuto nel ricorso, alle successive modificheintrodotte nell’ambito della riforma fiscale del 2023 non conduce adiversa conclusione, trattandosi di disposizioni non applicabiliratione temporis alla fattispecie e, comunque, non idonee aincidere sull’orientamento giurisprudenziale applicabile al caso dispecie, fondato sulla specialità della disciplina tributaria dellariscossione e sugli effetti conservativi della tempestiva notificazionedell’atto a uno dei condebitori solidali.5. – In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensiNumero registro generale 10785/2024Numero sezionale 5382/2026Numero di raccolta generale 23925/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak