CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MATTIOLI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1761 - controricorrente -avverso la sentenza n. 706/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/20261. Con ordinanza ingiunzione dell’agosto 2019 l’Azienda USL TDoatas pcuabbnliaca zione 09/06/2026Sud Est intimava a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di €.12.585,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.2. [OSCURATO:PERSONA], assunta a tempo indeterminato come dirigente medico nelluglio 2017, superato il periodo di prova nel febbraio successivo,avendo ottenuto varie proposte di assunzione a tempo determinato dadiverse aziende sanitarie di Roma, aveva reiteratamente (a marzo,agosto e novembre 2018) chiesto l’aspettativa di cui all’art. 10, comma8, lett. b) del CCNL 2004, che le era stata negata. Si era quindi dimessain tronco nel dicembre 2018 per giusta causa che l’Azienda avevacontestato con ordinanza ingiunzione intimante il pagamentodell’indennità di mancato preavviso.3. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza resa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava ilricorso sull’assunto, per quanto ancora rileva, che l’aspettativaformasse oggetto di una facoltà e non di un obbligo da partedell’Azienda, secondo quanto previsto dal CCNL 1996 come sostituitodal CCNL 1997.4. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello censurando la mancata distinzione traente pubblico non economico ed economico; l’erronea applicazione delCCNL 1996 invece del CCNL 2004; l’omessa pronuncia sullacontestazione inerente il carattere incongruo del motivo del rifiuto, edil carattere discriminatorio dello stesso; il mancato accoglimento delladomanda risarcitoria; la condanna alle spese.5. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 701 del 2/11/2021,accoglieva parzialmente il gravame, annullando l’ordinanza-ingiunzioneopposta e condannando l’Azienda al pagamento in favore dellalavoratrice dell’indennità di mancato preavviso.6. A fondamento della decisione, la Corte territoriale assumeva, perquanto ancora rileva, che la fattispecie fosse regolata esclusivamente,ratione temporis, dall’art. 10 del CCNL per la dirigenza medico-Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026veterinaria del SSN del 10/2/2004, come sostituito dall’art. 24, comma13, del CCNL 3/11/2005. Questo prevedeva, al comma 1, che «Aldirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne facciaformale motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio,possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali odi famiglia senza retribuzione e senza ricorrenza dell'anzianità, per unadurata complessiva di 12 mesi in un triennio»; ed al comma 8:«L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità èaltresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, a domanda, per [...]B) Tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto conrapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa oaltra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubblicheamministrazioni di diverso comparto, o in organismi dell'UnioneEuropea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.L'aspettativa prevista dall'art 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuarela mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cuil'incarico sia conferito da organismi pubblici o privati della Unioneeuropea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o daorganismi internazionali».La Corte di merito assumeva che la diversa dizione (“è altresì concessa”invece di “possono essere concessi”) e la separata allocazione dellalettera b) del comma 8, convergessero nel senso che nel caso in esamela concessione fosse obbligatoria; che tale conclusione fosse avvaloratadal carattere qualificato, in termini di consistenza dell’interesse, dei casiprevisti dal comma 8.Osservava ancora che il riferimento del contratto all’art. 23 bis del d.lgsn.165/2001, introdotto nel 2002, che prevedeva la possibilità di un“motivato diniego”, solo quanto agli impieghi in ambito extranazionale,portava a ritenere che la possibilità di tale diniego fosse stata limitataNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026esclusivamente a questi ultimi; tanto più che il proprium dell’art. 23 bisera una deroga all’art. 60 del DPR n.3/57 quanto alla possibilità dilavorare per privati; mentre l’assenza di discrezionalità, anche secondoavviso espresso dall’ARAN nel 2002, era espressione di un favor versola più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigenziale, favoritodalla possibilità dell’amministrazione di provenienza di ricoprire a suavolta il posto con un contratto a termine.Né era pertinente il richiamo a Cass. n. 4878/2015, che riguardava uncaso regolato da contratti del [OSCURATO:PERSONA]. Giudicava pertanto,anche alla luce della reiterazione della richiesta, che fosse integrata lafattispecie della giusta causa di dimissioni.7. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda USL Toscana SudEst con atto affidato a quattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.9. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, e111, comma 6 della Costituzione, dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.,dell’art. 1362 c.c., dell’art.16, comma 11, del CCNL della DirigenzaMedica e Veterinaria del 5/12/2017 (1996), dell’art. 1 del CCNL dellaDirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005, e dell’art. 10, comma 8,del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comeintegrato dall’art. 24 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (2005).Si lamenta che infondatamente la Corte territoriale abbia ritenutopacifico che la fattispecie fosse regolata dal CCNL 10/2/2004, posto chein appello l’Azienda aveva dedotto che infondatamente la lavoratricesosteneva che l’art. 16, comma 11, del CCNL 5/12/96, come sostituitodall’att. 1 del CCNL 5/8/97, fosse stato abrogato dall’art. 19, comma7, del CCNL 8/6/2000.Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.,dell’art.16, comma 11, del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinariadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] (1996), dell’art. 1 del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] eVeterinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell’art. 10, comma 8, del CCNL dellaDirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004, come integrato dall’art.24 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (2005).Si insiste sull’assunto che l’art. 16, comma 11, del CCNL 5/12/96 comeintrodotto dall’art. 1 del CCNL 5/8/97 non sarebbe stato abrogato,come la lavoratrice sosteneva, dall’art. 19, comma 7 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si assume inoltre che l’art. 16, comma 11, del CCNL 6/12/96 cit. nonsarebbe stato abrogato dall’art.10, comma 8, del CCNL 10/2/2004 inquanto tale disposizione sarebbe compatibile con la precedente;dovendo essere interpretata insieme a questa, dunque, nel senso cheanche nel caso di specie la concessione fosse discrezionale.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.,dell’art.16, comma 11, del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinariadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] (1996), dell’art. 1 del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] eVeterinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell’art. 10, comma 8, del CCNL dellaDirigenza Medica e Veterinaria del 10/2/2004, come integrato dall’art.24 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (2005).Il capo di sentenza che ha ritenuto, in rapporto al CCNL 2004, obbligatala concessione dell’aspettativa è censurato per non aver tenuto contodel fatto che la disposizione parlava comunque di “concessione”; e chela diversa espressione poteva semmai implicare un grado diverso dirigore nella valutazione delle esigenze di servizio.Si addita ad erroneità il riferimento motivo all’art. 23 bis del d.lgs.n.165/2001, argomentando ancora che l’inciso riferito agli incarichiNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026extranazionali mirava solo a restringere una discrezionalità comunqueconservata, come già giudicato in Cass. n. 4878/2015; e ad irrilevanzail parere dell’Aran.4. Il quarto motivo denuncia ancora, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362c.c., dell’art.16, comma 11, del CCNL della [OSCURATO:PERSONA] eVeterinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (1996), dell’art. 1 del CCNL della DirigenzaMedica e Veterinaria del 3/11/2005, e dell’art. 10, comma 8, del CCNLdella [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come integratodall’art. 24 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (2005).Si censura che la Corte territoriale abbia trascurato che l’Azienda avevadedotto in appello che non aveva respinto le richieste di aspettativa,ma le aveva subordinate all’individuazione delle risorse necessarie persopperire alle carenze di organico esistenti nel reparto in cui la Tribuziprestava servizio, argomentando che ad erigere l’aspettativa a dirittocome tale non sindacabile nemmeno per le più gravi ed ineludibiliesigenze di servizio l’Amministrazione sarebbe stata impedita nellosvolgimento della sua funzione, nella specie di servizio pubblicoessenziale; e che l’Azienda aveva documentato che nonostante inumerosi tentativi effettuati, non era stato possibile ovviare allecarenze di organico.5. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, è infondato.6. Il CCNL dell’Area della dirigenza medica e veterinaria del CompartoSanità del 5 dicembre 1996 (1994/1997) prevedeva, all’art. 28, quantosegue:«1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che nefaccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi diaspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione eNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026senza decorrenza dell’anzianità, per un massimo di dodici mesi neltriennio. (omissis)5. L’aspettativa di cui al comma 1 è concessa per un periodo massimodi sei mesi, a richiesta, anche al dirigente al quale sia stato conferitoun incarico di II livello, con rapporto quinquennale ai sensi dell’art. 15del d.lgs. 502/1992, presso la stessa o altra azienda o ente».L’aspettativa era prevista per due casi, quello «per esigenze personalio di famiglia», e quello per il conferimento di un incarico quinquennaledi II livello secondo l’art. 15 del d.lgs.502/92.Per il primo caso era chiaramente facoltativa («possono essereconcessi»).Per il secondo, già del tutto plausibilmente, obbligatoria, come palesatodalla diversa dizione «è concessa...a richiesta», tenuto conto del fattoche nella prassi della normazione il tempo presente ha normalmentesignificato imperativo.7. Quanto alla disciplina dei contatti a tempo determinato, l’art. 16 nonveniva ammesso al visto della Corte dei Conti, e le [OSCURATO:PERSONA] di rimandare la materia ad altra sessione negoziale, che siinverò nel CCNL integrativo 9 agosto 1997, che all’art. 1 sostituì l’art.16 del CCNL 1996 disciplinando la materia, ed in particolare, quantoall’istituto della aspettativa, stabilì, al comma 11, che «[OSCURATO:PERSONA] giàa tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essereconcesso, dall’azienda od ente di provenienza, un periodo diaspettativa, ai sensi dell’art. 28 e con i limiti ivi previsti, per la duratadel contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altraazienda».Venne così introdotto l’istituto dell’aspettativa per contratto a terminecon la stessa o altra Azienda, in termini chiaramente facoltativi. Taledisposizione non riguardava il caso dell’assunzione di un incarico disecondo livello, che restava regolato, nel senso dell’obbligatorietà dellaNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026concessione dell’aspettativa, dall’art. 28, comma 5, del CCNL 1996,come palesato dal comma 13 dell’art. 16 cit., come sostituito, nelprevedere che «Le disposizioni del presente articolo non trovanoapplicazione per l’assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolosanitario».8. Il 31/7/1999 entrò in vigore l’art. 15-septies del d.lgs. n.502/92, cheprevedeva quanto segue:«1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento difunzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante lastipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoroesclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica delladirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazioneprofessionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici oprivati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita peralmeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbianoconseguito una particolare specializzazione professionale, culturale escientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze dilavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contrattihanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni,con facoltà di rinnovo» (OMISSIS)4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendentidi pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegnicon riconoscimento dell'anzianità di servizio».Venne così introdotto un istituto volto a promuovere la mobilitàextraziendale a termine dei dirigenti medici, e la legge, nel dire che,ove dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati inaspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio,fu del tutto inequivocabilmente chiara nel prevedere che la“concessione” dell’aspettativa fosse in tal caso obbligatoria.Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/20269. L’intera disciplina dell’aspettativa venne poi riformulata dal CCNL 8giugno 2000 (98/2001), il quale, all’art.19, previde quanto segue:«1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che nefaccia formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi diaspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione esenza decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di dodici mesinel triennio. OMISSIS6. L’aspettativa è concessa per un periodo massimo di sei mesi, arichiesta, anche al dirigente assunto presso la stessa o altra aziendacon rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzionedi struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del dlgs 502/1992.7. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 6, al dirigente già a tempoindeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda ovvero in altrepubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi dellacomunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempodeterminato, l’aspettativa è concessa per tutta la durata del contrattodi lavoro a termine anche nell’ipotesi di cui all’art. 18, commi 4 e 5.8. È disapplicato l’art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996».10. Nel nuovo regime la distinzione tra l’aspettativa per esigenzepersonali e di famiglia (che resta a concessione facoltativa: comma 1)e quella per il conferimento di incarico di struttura complessa (comma6) risulta particolarmente accentuata per il fatto che essendo ormaiindubitabile l’obbligatorietà della “concessione” della seconda, la (giàdebole) possibilità di far leva in senso contrario sull’uso di tale termineviene meno.In tale contesto il comma 7 dell’art. 19, nel re disciplinare il caso (quiin esame) del dirigente a tempo indeterminato che sia (altrimenti)assunto presso la stessa o altra azienda con rapporto di lavoro odincarico a tempo determinato, prevedendo con uguale dizione chel’aspettativa è concessa per tutta la durata del contratto di lavoro aNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026termine, già non poteva essere interpretato che nel senso che la“concessione” dell’aspettativa fosse (ugualmente) obbligatoria.11. I possibili dubbi risultano comunque superati dalla nuovaregolazione della materia introdotta dall’articolo 10 del CCNLintegrativo del 10 febbraio 2004, prevedente quanto segue:«1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che nefaccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze diservizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenzepersonali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenzadell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennioOMISSIS8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità èaltresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, a domanda, per:a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altraazienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto dilavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di strutturacomplessa, ai sensi degli artt. 15 e segg., del d. lgs. 30 dicembre 1992,n. 502;b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso lastessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubblicheamministrazioni di diverso comparto, o in organismi della UnioneEuropea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato (…);9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al terminedell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavvisopurché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima (…).10. Il presente articolo sostituisce l’art. 19 del CCNL 8 giugno 2000dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Si conferma ladisapplicazione dell’art. 47 del D.P.R. 761/1979».Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/202612. Nella nuova disposizione agli argomenti già sopra svolti riguardoal carattere obbligatorio della concessione dell’aspettativa (“èconcessa” anziché “possono essere concessi” ; accomunazione nellaterminologia al caso dell’incaricato di direzione di struttura complessa),si aggiungono, da un lato, l’ulteriore dato letterale fornito dal (solo)primo comma nello specificare, nel caso delle esigenze personali efamiliari, che la concessione è data compatibilmente con le esigenze diservizio; dall’altro, dal fatto che i tre casi previsti dal comma 8 sonoaccomunati dalla medesima regola “concessoria”, ed il terzo di essi(quello di cui alla lettera c) individua una fattispecie teoricamenterientrante in quella prevista dal primo comma, nell’essere giustificatada “esigenze personali e familiari”, e tuttavia caratterizzata damaggiore e tipizzata gravità; e non di meno dalla prima distinta tantoda poter essere cumulata con quella.13. Successivamente, l’art. 24 del CCNL 3 novembre 2005 (2002/2005)ha sostituito l’art.10, comma 8, lett. b) cit., in detti termini: «tutta ladurata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa oaltra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubblicheamministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato –si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito daOrganismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblicidei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali» (…). Anchetale dato contrattuale depone nel senso che la domanda di aspettativaper l’assunzione di un incarico a termine in Italia non fosse declinabile.14. Nel senso del carattere obbligatorio dell’aspettativa prevista dall’art. 10, comma 8, lett. b) del CCNL 2004 come novellato nel 2005,depone, sia pure indirettamente, Cass. n. 14457/2024, che hascrutinato, con esito positivo, la compatibilità con la disciplinaeurounitaria in materia di libertà di stabilimento di una normativaNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026speciale (art. 15 – septies del d.lgs n.502/92; art. 10, comma 8 delCCNL 2004 come modificato nel 2005) che «non riconosce un dirittoincondizionato» all’aspettativa per assumere incarichi in altri Paesidell’UE; muovendo dal rilievo che il regime delle aspettative perincarichi interni «soddisfa l'esigenza propria della sanità pubblica dicircolazione di professionalità all'interno del SSN»; e «si proponel’obiettivo di agevolare la circolazione di professionalità all’interno delSSN per condividere conoscenze specialistiche e migliorare la qualità esoprattutto l’omogeneità delle prestazioni e dei servizi resi a garanziadella salute dei cittadini».15. Quantomeno dalla vigenza del CCNL 2004, la distinzione tral’aspettativa a concessione “facoltativa” prevista dal primo comma pergeneriche esigenze personali e familiari, e quella “a concessioneobbligata” prevista per i casi tipizzati dal comma 8, trova fondamentounivoco sul piano letterale, logico-sistemico, e per essi, della plausibileintenzione delle [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che nelle tornate contrattuali sianointervenute modifiche anche quanto ai termini di durata delleaspettative non consente di neutralizzare le evidenze esegetiche deimutamenti intervenuti anche quanto al regime obbligatorio odiscrezionale delle “concessioni”. Né a diverse conclusioni puòaddivenirsi in ragione del perpetuarsi dell’uso del termine“concessione”, che appartiene all’uso normativo di tutti i provvedimentiautorizzatori della sospensione del rapporto a domanda, e si trovausato nel contratto anche per casi in cui la “concessione” è chiaramentedovuta per legge; né in ragione della mancata formale abrogazionedell’art.1 del CCNL 9 agosto 1997, chiaramente determinatadall’originario inserimento dell’aspettativa per rapporto a termine conterzi nella disciplina dei rapporti a termine, superata già dal contrattosuccessivo da discipline dell’aspettativa comprensive dello stessoistituto, ultima delle quali quella del 2004, la quale, comeNumero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/2026correttamente affermato dalla Corte territoriale, non può che trovareapplicazione ratione temporis. L’invocazione in senso contrario di Cass.n. 4878/2015 non risulta pertinente, venendo lì in considerazione leregole dettate in materia dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale nondirigenziale, che seguì dinamiche parzialmente simili ma nonassimilabili sia per lettera che per ratio.16. Riconosciuta la correttezza dell’esegesi dei dati contrattualicompiuta dalla Corte di merito, sulla cui censura in diritto verte insostanza il ricorso, le altre obiezioni perdono di consistenza.17. Con riguardo al primo motivo, la sentenza impugnata è motivata inmodo chiaro rendendo palese la ratio decidendi; il fatto che essa nonabbia condiviso l’assunto della ricorrente secondo il quale le regoleintrodotte dopo il 1997 nella materia dell’aspettativa per contratti atermine non ne avrebbero immutato il carattere discrezionale non nerende la motivazione apparente. Il fatto che la Corte di merito abbiadato per “pacifica” l’applicabilità ratione temporis del CCNL 2004diviene irrilevante, una volta stabilito che tale statuizione è corretta inragione di quanto sopra esposto.18. Il quarto motivo è poi inammissibile, posto che, da un lato, sotto loschermo della violazione di legge e di contratto collettivo si censural’omessa valutazione, da parte della Corte di merito, di circostanze difatto asseritamente addotte a sostegno delle difficoltà incontratedall’Azienda nel trovare la sostituzione asseritamente necessaria adassicurare la continuità del servizio; dall’altro, la Corte territoriale, asostegno dell’affermazione che la ricorrente si era dimessa per giustacausa, ha affermato in fatto, in modo non certo censurabile sul pianodella violazione della legge e del contratto collettivo, che l’Azienda nelcorso del 2018 aveva respinto per tre volte la richiesta di aspettativadel ricorrente «ritenendo di avere il potere discrezionale di valutarne lacompatibilità con le esigenze di servizio».Numero registro generale 1455/2022Numero sezionale 1761/2026Numero di raccolta generale 18657/2026Data pubblicazione 09/06/202619. In conclusione, il ricorso va respinto.20. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 3.500,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre al 15%per spese forfettarie ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione lavoro il 10aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi