CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO ROMANOche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l'[OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendoper l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza emessa all’esito di giudizio ordinario dal Tribunale diAlessandria: 1) ha dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione il reato dibancarotta documentale semplice di cui al punto terzo dell’imputazione; 2) haconfermato la responsabilità dell’attuale ricorrente per i reati di bancarotta percausazione del fallimento mediante operazioni dolose e di bancarotta fraudolentapatrimoniale distrattiva contestati rispettivamente ai punti primo e secondodell’imputazione a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della societàMonteserra s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria in data 13-14 luglio2016, reati aggravati dalla gravità del danno patrimoniale e dalla pluralità dei fattidi bancarotta; 3) ha rideterminato la pena in anni due di reclusione (ferme lesospensione già concessa); 4) ha ridotto la durata delle pene accessorie a quelladella pena principale.2. Ha proposto ricorso l’imputato, per tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Sinagra, articolando tre motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza di legge penale in ordine agliartt. 223 e 216 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine alla affermazione dellabancarotta per distrazione con specifico riguardo ai profili della messa in pericolodel patrimonio societario e dell’elemento soggettivo. Deduce che: a) la stessaimputazione aveva dovuto ridurre ad euro 85 mila circa la dimensione dell’ipotesidistrattiva (originariamente pari ad euro 362mila circa) mediante la ricezione deirisultati della consulenza tecnica della difesa che, allargando il perimetrodell’indagine contabile, aveva dimostrato come alle uscite di risorse dal patrimoniosocietario l’imputato e la sua famiglia avessero fatto corrispondere pressochéimmediatamente entrate riparatorie; b) alla data del fallimento i debiti dellaMonteserra erano di euro 196.305.33 (comprensivi degli interessi) quando ilfallimento, a chiusura del pagamento dei creditori, aveva liquidato euro174.337.00 lasciando scoperti euro 21.968.26, di cui soltanto euro 2.202 eranodebiti correnti, la restante cifra derivando da onorari dei professionisti che avevanoseguito le procedure (concordato prima e fallimento poi); c) la verifica dellabancarotta per distrazione, quale reato di pericolo concreto, avrebbe richiestoallora lo scrutinio della concreta offensività degli atti incriminati e della correlataconfigurazione del dolo; d) la Corte di appello non aveva esaminato i profili indicaticome richiesto in concreto in un quadro in cui la stessa sentenza impugnataevidenziava come il dissesto fosse stato determinato dagli effetti delle fideiussioniprestate.2.2. Con il secondo motivo prospetta inosservanza di legge penale in ordine agliartt. 223 e 216 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine all’affermazione dellabancarotta per causazione del fallimento mediante operazioni dolose con specificoriguardo alla ricorrenza dell’elemento soggettivo ed al profilo della prevedibilitàdell’evento. Richiamati gli arresti giurisprudenziali in ordine alla struttura dellafattispecie qui in esame, deduce che la sentenza non aveva adeguatamenteconsiderato plurimi elementi significativi della carenza in concreto del necessariocoefficiente di prevedibilità della possibilità delle fideiussioni di generare il dissestoe tra questi in particolare: 1) il carattere notevolmente risalente delle fideiussionirispetto all’evento fallimento; 2) la loro natura di operazione routinaria ed impostadalle banche; 3) la presenza di fideiussioni personali di tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA];4) la presenza di garanzia Cofidi a prima richiesta a copertura di almeno il 50 %dell'importo garantito.2.3. Con il terzo motivo si duole di inosservanza di legge penale in ordine all’art.219 r.d. 267/42 e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellal’effetto della riduzione dell'impatto delle garanzie sulla situazione economica dellasocietà, dovuta all'intervento delle fideiussioni personali dell'imputato e dei suoifamiliari ed all'operare a favore delle banche del Fondo di garanzia istituito pressoMediocredito [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avrebbe dovuto valutarsi la ricorrenzadell’attenuante di cui all'art 219 comma 3 l. fall., valutazione che, invece, eramancata nella sentenza impugnata.3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. L’imputazione, all’esito della modifica operata dall’accusa che ha accolto partedelle argomentazioni della consulenza tecnica della difesa, vede il suo oggetto oracircoscritto alla distrazione di complessivi euro 85mila circa, di cui, in particolare,euro 28mila impiegati dall’amministratore per finanziamento a favore della societàdi famiglia [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri 56mila correlati al risultato di movimentazioni dallacassa della fallita verso la società FPV.Sostanzialmente incontroverso il fatto storico, secondo la difesa, nel caso di specienon si apprezzerebbero l’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione,quanto all’offensività correlata alla sua natura di reato a pericolo concreto, el’elemento soggettivo, quanto a dolo e fraudolenza, aspetti su cui, comunque, lasentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato. Nel senso indicatoavrebbero dovuto essere adeguatamente considerate le condizioni della fallita cheaveva un buon patrimonio netto nonché i risultati stessi del fallimento cheindicavano un deficit puro di soli euro 2.000.2.2. Le sentenze, invero, hanno preso in considerazione i profili così esposti.2.2.1. La sentenza di primo grado ha efficacemente rimarcato come ilfinanziamento a favore di SALT fosse stato effettuato in un più ampio contesto incui la fallita era stata adibita ad operazioni finanziarie che rispondevano all’unicointeresse della società di famiglia così beneficiata. Secondo la ricostruzioneoperata risultava in evidenza «il contesto in seno al quale il finanziamento de quoè stato erogato, contesto connaturato dall'utilizzo promiscuo da partedell'imputato, nella sua qualità di Amministratore, delle società al medesimofacenti capo». Si trattava di utilizzo che, secondo la medesima impostazione diasservimento della fallita alle esigenze di altre società del gruppo, aveva portatoalla erogazione delle diversificate prestazioni contestate , tutte attuate «in spregiodel principio di autonomia patrimoniale che connatura le società di capitali» ed inmodo «privo di qualsivoglia forma di collegamento con l'attività di impresa e diqualsiasi tipo di vantaggio economico per la società erogante, la quale, ancora unavolta, si è vista depauperata di parte del proprio patrimonio senza alcuna utilità incambio, senza alcun collegamento con l'oggetto sociale e con l'attività di impresa,senza che venisse adottata qualsivoglia misura tesa a garantire il ceto creditorio.Il tutto tramite l'adozione di un atto intrinsecamente pericoloso per la "salute"dell'impresa e, per tali e tante ragioni, avente natura distrattiva».Considerazioni analoghe erano espresse dal Tribunale in ordine ai rapporti dellafallita con la FPV [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali era pure emerso che «FPVIMMOBILIARE, al pari di SALT, sia una società sempre facente capo alla famigliaGAVINA e che, proprio come SALT, svolge un'attività commerciale che nulla ha ache fare con quella posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], né fa parte con quest'ultimadi un gruppo di imprese formalmente costituito. A ciò si aggiunga il fatto che lemovimentazioni di cassa intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] percomplessivi € 56.000, accertate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della propriatrovato giustificazione nella peraltro lacunosa contabilità fornita al Curatoredall'odierno imputato, né idonea giustificazione è stata sul punto addotta dallaConsulente della difesa».2.2.2. La sentenza impugnata, muovendo dalle considerazioni espresse dal primogiudice, in risposta ai motivi di appello ha puntualmente osservato che la fallitanon aveva ricevuto alcun corrispettivo o vantaggio per il finanziamento di euro28.495 in favore di Salt, né per i prelevamenti per cassa fatti confluire a FPVImmobiliare per euro 56.000. Al riguardo, ha osservato come risultasse«irrilevante che il deficit secco di [OSCURATO:PERSONA] fosse solo di € 21.968,26, o,addirittura che, scomputati gli onorari dei professionisti che avevano seguito leprocedure, concordato prima e fallimento poi, il passivo si fosse ridotto a soli euro2.000, in quanto nel caso in oggetto non si tratta di un deficit non giustificato dacosti, perdite e oneri di gestione, ma di due specifici episodi distrattivi in ordineai quali il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito giustificazione alcuna».2.3. Le conclusioni così assunte si mostrano coerenti alle coordinate ermeneuticheposte dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame.2.3.1. È pressoché superfluo premettere che la bancarotta fraudolentapatrimoniale costituisce reato di pericolo concreto (cfr. ex multis Sez. 5 Sent.,01/07/2020, n. 27930, rv. 279636-02; Sez. 5 Sent., 18/12/2019, n. 9398, rv.278323-01) che ha riguardo alle condotte che pregiudicano la garanziapatrimoniale dei creditori dell’impresa mediante atti che sottraggano risorse allastessa impresa senza un suo interesse in certa misura corrispettivo.In quanto appunto reato di pericolo concreto e non di danno, diversamente dallefattispecie di cui all’art. 223 comma 2 l. fall., la fattispecie non richiede che lacondotta abbia causato direttamente il dissesto o l’insolvenza (Sez. U, Sentenzan. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9769 del02/02/2018, Rv. 272800 - 01] e, tantomeno, il fallimento che, d’altro canto, sipone quale condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5 - , Sentenza n. 2899 del02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274610 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 53184 del12/10/2017, Rv. 271590 – 01).Ai fini della integrazione della distrazione nemmeno è necessario che, nel momentoin cui è compiuto l’atto depauperativo, la società sia già in stato di insolvenza (v.Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Rv. 280550- 02 secondo cui, appunto, «(i)n tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di"distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene datauna destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se inquel momento l'impresa versi in stato di insolvenza»).2.3.2. In sé l’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione è costituito daun atto di depauperamento della garanzia patrimoniale che non trovi causa in uninteresse dell’impresa. Di rimando, si connota quale distrattiva una estromissionedi una risorsa dal patrimonio societario in carenza di un corrispettivo concreto edeffettivo. E’ consolidato al riguardo l’assunto secondo cui «(i)ntegra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccaredal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, benied altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentarie causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori»(Sez. 5 - , Sentenza n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106 – 01. Cfr. anche Sez.5 - , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019, dep. 26/05/2020, Rv. 279089 – 01).2.3.3. L’avvertita esigenza di selezionare le condotte la cui rilevanza penale èsubordinata alla condizione estrinseca della dichiarazione di fallimento ha condottola giurisprudenza a ricercare indici complementari capaci di conferire effettivitàall’inquadramento della bancarotta quale reato di pericolo concreto che, pertanto,è integrato da quelle condotte che, secondo una prognosi postuma, risultanoidonee a integrare un pregiudizio alla massa dei creditori, avuto riguardo allatipologia dell’atto, al contesto della sua commissione, alla sua correlazione conl’oggetto dell’attività.E’ stato così riconosciuto che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta per distrazione,l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fattodistrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza",rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizionepatrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato,avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre impresecoinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tradar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolodell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia deicreditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza evolontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, Sentenza n. 38396 del23/06/2017, dep. 01/08/2017, Rv. 270763 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5 Sent.,19/01/2021, n. 12052, rv. 280898-01).Secondo convergente articolazione, ai fini della verifica della fattispecie si richiedeche «la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio ex ante (ancorchè almomento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli attidepauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchérealizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante innegativo per le sorti future della società.(Sez. 5 -n. 28941 del 14/02/2024,Rv.287059) » (Sez. 5, Sentenza, 16/06/2025, n. 28625, n.m., in motivazione).Si tratta di criteri che, siccome funzionali a chiarire la valenza depauperativa dellagaranzia patrimoniale di atti altrimenti ambigui, non incidono sulla connotazionedistrattiva di atti che costituiscano il distacco di una risorsa concretamenteapprezzabile dell’impresa senza un interesse di questa.2.4. Alla stregua delle premesse poste, è dato affermare che, come anticipato, ledue sentenze conformi non sono incorse nella violazione di legge e nei vizi dimotivazione denunciati dal ricorrente.2.4.1. Correttamente pericolosità in concreto ed indici di fraudolenza sono statiindividuati nell’impiego di consistenti risorse finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,mediante dazioni dirette (a SALT) o indirette (a FPV [OSCURATO:PERSONA]) a favore didiverse società facenti capo alla medesima famiglia senza nessuna contropartita,immediata o futura, per la fallita, con un pregiudizio che si è conservato all’attodel dissesto e sino alla dichiarazione di fallimento.L’offensività tipica del fatto è idoneamente riconoscibile, da un lato, nel contenutointrinsecamente ed univocamente depauperativo, dall’altro, nel contesto che lasentenza del Tribunale ha puntualmente descritto individuandolo nel quadro in cuila fallita era stata posta al servizio finanziario di altre società facenti capo allamedesima famiglia.Nemmeno rileva, sotto tale profilo, quella che è la dimensione finale del deficit,posto che è sufficiente osservare che gli ammanchi, da un lato, non sono statiirrilevanti in quanto hanno sottratto risorse finanziarie significative, senzariparazione nella fase del dissesto, dall’altro hanno comunque provocato unpericolo concreto alle pretese della massa dei creditori. D’altro canto, il dissesto èvicenda che si correla allo squilibrio irreversibile economico-finanziario, su cui lastessa consistenza patrimoniale esercita una valenza soltanto eventuale edindiretta.2.4.2. Appaiono, pertanto, prive di illogicità le conclusioni della sentenzaimpugnata laddove ha ritenuto sussistenti elemento oggettivo e soggettivo dellacontestata distrazione.In particolare, quanto al secondo profilo, la vicenda specifica si inscrive nel quadroin cui, insieme a quella relativa al rilascio di fideiussioni, manifesta il consapevoleasservimento della fallita società immobiliare alla funzione di fonte finanziaria dellesocietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], in termini che rendevano complessivamenteevidente il pregiudizio per la integrità patrimoniale della stessa.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata nonavrebbe considerato e dimostrato con motivazione logica rispetto alle risultanze ilcoefficiente psicologico di prevedibilità del dissesto generato dalle condotte doloseindividuate nel rilascio delle fideiussioni.3.2. Al riguardo merita richiamarsi i tratti della fattispecie rilevanti nellaprospettiva in esame.3.2.1. Sotto il profilo oggettivo, qui nemmeno direttamente in questione, lafattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose, prevista dalcomma 2 n.2 dell’art. 223 l. fall. costituisce reato di danno che si distingue pernatura e struttura da quello di pericolo concreto rappresentato dalla bancarottafraudolenta patrimoniale, richiamata nel contesto della bancarotta impropria dalcomma 1 dell’articolo citato.Secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale, in particolare, elementicostitutivi ed insieme distintivi della fattispecie sul piano oggettivo sono individuatida: a) condotte che, integrando una sorta di sviamento o abuso delle funzioniamministrative (che integra il nucleo storico del complesso di previsioni dell’art.223 comma 2 cit.), in modo articolato ed indiretto determinano un effettodepauperativo del patrimonio; b) il nesso causale tra tali condotte e ladeterminazione del dissesto.Laddove la tipicità della fattispecie di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) l. fall. consistein atti immediatamente depauperativi del patrimonio dell’impresa con conseguentepericolo di dispersione della garanzia dei creditori, da verificarsi in concreto all’attodel fallimento, la struttura dei reati di cui all’art. 223 comma 2° n. 2 l. fall. lidescrive come delitti di danno causalmente orientati, in cui l’impoverimento dellagaranzia patrimoniale costituisce un effetto indiretto delle condotte. E’ stato cosìaffermato che la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, previstadall'art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., presuppone una modalità dipregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa delsoggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabilein qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, unapluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali dibancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223,comma primo, e 216, comma primo, n. 1), L. Fall. - in cui, invece, le disposizionidi beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento,distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifestaed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la societàamministrata (cfr. Sez. 5, 10/05/2021, n. 30188; Sez. 5, 18/02/2021, n. 22765).3.2.3. Quanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza è consolidata nelriconoscere che si verte al cospetto di fattispecie a connotazionepreterintenzionale, in relazione alla quale l’elemento soggettivo si declina inmaniera differenziata sulle distinte componenti oggettive.3.2.3.1. In tal senso, si è inizialmente affermato che «(in) tema di fallimentodeterminato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi difattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esauriscenella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore dellacomplessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalisticie nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonchédell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azioneantidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontàdell'evento fallimentare» (Sez. 5 Sent., 03/04/2014, n. 38728, rv. 262207, in cuisi è ritenuta correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, commasecondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con lesue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento dellesole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesseliquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogicadella liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede socialepoi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissestodella società. Cfr. anche Sez. V Sent., 18/02/2010, n. 17690, rv. 247315).3.2.3.2. Nel solco così segnato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, via viaspecificato il coefficiente piscologico necessario per l’imputazione dell’evento, dipari passo alla più generale elaborazione messa a punto in materia di reatopreterintenzionale nella prospettiva di personalizzazione della responsabilitàpenale.Dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando larealizzazione delle operazioni dolose si accompagni, sotto il profilo dell'elementosoggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa(Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), questa Corte dilegittimità ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria,nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti unimmediato depauperamento della società, è necessaria la volontà econsapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa unpregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrastocon gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile » (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).E’ stato anche precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilitàdell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto,valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandiremeccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro diuna responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv.288351 - 01) » (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).Alla consapevole volontà di compiere operazioni capaci di arrecare pregiudizio allasocietà, quindi, deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto nonvoluto.3.3. Le sentenze conformi hanno qualificato la fattispecie senza discostarsi daiprincipi così richiamati, con riguardo alle questioni sollevate nel ricorso.3.3.1. Il Tribunale ha messo in evidenza in sintesi che: a) il rilascio dellefideiussioni, ove non integrativo di fattispecie direttamente distrattiva, eracertamente operazione dolosa di marcata pregnanza in quanto effettuato inconflitto di interesse dall’amministratore, al di fuori di un interesse societario,senza corrispettivo ex ante e senza alcun vantaggio, ma con concreto e vastopregiudizio per la fallita; b) il fallimento – inteso quale dissesto secondol’interpretazione giurisprudenziale consolidata – era stato causato proprio dalrilascio delle fideiussioni; c) l’amministratore che aveva rilasciato e rinnovato lefideiussioni per importi che eccedevano il patrimonio societario non poteva nonavvedersi del rischio cui esponeva la società.Replicando alle osservazioni difensive, la sentenza di primo grado ha anchecorrettamente osservato che «(a) nulla rileva il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa averaccompagnato il rilascio delle fideiussioni de quibus ad altre distinte fideiussionidal medesimo rilasciate, unitamente ai restanti soci, quali persone fisiche, essendosufficiente ad integrare il reato così disciplinato e previsto dalla fattispecieincriminatrice di cui al secondo comma n. 2 dell'art 223 L.F. il fatto che ilmedesimo, violando i propri doveri di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], abbiaimpegnato quest'ultima avanti il ceto bancario tramite il rilascio di plurimefideiussioni in favore di un soggetto terzo, per l'appunto SALT, in ragione delquantum garantito, superiore al capitale sociale, ictu oculi intrinsecamente edoggettivamente pericolose per la salute dell'impresa, la cui successiva escussioneha cagionato il fallimento della società, quale evento del reato che si pone rispettoalle fideiussioni in parola - e, per l'effetto, rispetto alla condotta dell'imputato - inun rapporto di causalità diretta sotto il profilo del nesso eziologico».3.3.2. Sulla medesima linea la Corte di appello, offrendo risposta alle principaliragioni di appello sul tema, ha rimarcato che il dissesto e il fallimento dellaMonteserra erano stati indubitabilmente cagionati dall'escussione delle fideiussionirilasciate, per oltre un milione di euro e senza giustificazione alcuna, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, come rimarcato già dal Tribunale, non era privata dirilievo dalla allegazione difensiva secondo cui analoghe fideiussioni erano staterilasciate anche dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatto, pur vero, secondo la Corteterritoriale non aveva impedito che anche il patrimonio della società Monteserrafosse fatto oggetto di escussione dalle banche, escussione che aveva determinatoil fallimento della società.La circostanza che le fideiussioni erano sorte nel 2005 in favore di Unicredit enel 2011 in favore di [OSCURATO:PERSONA] non era dirimente nella prospettivaprevisionale qui specificamente in rilievo, posto anche che le predette garanzieerano state rinnovate e la Salt, poi dichiarata fallita prima di [OSCURATO:PERSONA] era instato di difficoltà finanziaria.Era in ogni caso dirimente e decisiva la considerazione che la società Monteserrae i suoi creditori non avevano tratto alcun vantaggio dal rilascio di tali fideiussioni.[OSCURATO:PERSONA] si era reso perfettamente conto, nel rilasciare le fideiussioni di oltre unmilione di euro a carico di [OSCURATO:PERSONA] (importo superiore al capitale sociale) diesporre la società al rischio del fallimento, ma aveva ugualmente agito in quantomosso dall’intento di favorire un'altra sua società, la Salt, in serie difficoltàeconomiche.3.3.3. Le argomentazioni offerte danno puntualmente conto della ricorrenza deglielementi costituitivi della fattispecie contestata.3.3.3.1. Sotto il profilo oggettivo risulta idoneamente accertata la concessione daparte della fallita di fideiussioni non rispondenti ad alcun suo interesse diretto oindiretto e volte a favorire altra società dell’area familiare dell’imputato, conimpegno economico potenziale superiore al patrimonio societario.Si tratta di fatto la cui valenza depauperativa è stata contestata nella forma dellabancarotta per operazioni dolose, in termini che certamente non vanno asvantaggio dell’imputato che, del resto, ha articolato le sue difese proprioavvalendosi della maggiore complessità della fattispecie così richiamata.È del resto indubbia la connotazione pregiudizievole del rilascio di garanzie, che,prive di collegamento con l’oggetto e l’interesse societario, abbiano determinatoun’esposizione della società poi fallita per importi superiori al suo stessopatrimonio.Secondo quanto pure accertato, pacifica è la valenza causale delle condotte cosìricostruite, come rimarcato dal fatto incontroverso che era stata l’escussione dellefideiussioni a determinare il dissesto e il fallimento.3.3.3.2. Nemmeno è dubbia la ricorrenza del richiesto coefficiente di imputazionepsicologica della causazione del dissesto. La concessione ed il rinnovo dellegaranzie fideiussorie a vantaggio della SALT in avanzate difficoltà economiche e inmisura eccedente il patrimonio della società garante costituiscono atti in relazioneai quali la prevedibilità della incidenza causale sul dissesto non pare meritevole diparticolari argomentazioni.3.4. La motivazione così offerta, mentre appunto correttamente argomenta laricorrenza dei necessari profili della fattispecie, offre anche risposta, ove pure inmodo implicito, alle osservazioni dedotte in appello.3.4.1. Quanto al carattere notevolmente risalente delle fideiussioni rispettoall’evento fallimento, la Corte d’appello ha evidenziato come, ove pure risalentepotesse considerarsi il rilascio delle predette garanzie, non altrettanto valeva peri loro diversificati rinnovi, gli ultimi dei quali erano intervenuti nel 2014 e nel 2013.3.4.2. Quanto alla natura di operazione routinaria ed imposta dalle bancheevocata dalla difesa, trattasi di aspetto irrilevante in quanto nulla implica sul pianodella attitudine della operazione a produrre un pregiudizio ed alla riconoscibilità ditale attitudine.3.4.3. Quanto alla presenza di fideiussioni personali di tutta la famiglia [OSCURATO:PERSONA],come osservato in modo convergente in primo e secondo grado, si tratta di aspettoche non privava l’operazione di capacità di pregiudizio nei confronti della società,tanto più che nemmeno consta di quali dimensioni e di che tipo di beni fosserotitolari i familiari.3.4.4. Quanto alla presenza di garanzia a prima richiesta prestata dal Fondo digaranzia istituito presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a copertura di almeno il50% dell'importo garantito dalle fideiussioni, trattasi di argomento introdotto intermini assolutamente generici tanto più che non si intende quale affidamentoavesse dovuto riporre l’imputato sull’argomento giuridico così declinato.L’argomento, nel quadro già regolato dall’art. 4.4 del Decreto Ministeriale 23settembre 2005 secondo cui «sulla quota di finanziamento garantita dal Fondonon può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria», traespunto da isolata pronuncia di merito (Tribunale di Torino, sentenza del 4.7.2022),resa peraltro in sede di sospensiva ex art. 649 cod. proc. civ., la quale ha trattodalla norma la conclusione della nullità parziale delle fideiussioni anche personalirilasciate per debiti già garantiti da fondi pubblici. Di talché, pare doversi inferirecompletando l’ellittica argomentazione sul punto offerta dal motivo di ricorso, eradimidiato oggettivamente l’impegno discendente dalle garanzie prestate o,comunque, tale poteva essere la convinzione del [OSCURATO:PERSONA].Come premesso, la pronuncia richiamata è rimasta isolata, avendo lagiurisprudenza di merito successiva (cfr. ex multis Trib. Mantova 17/02/2025)precisato come la disposizione non fosse applicabile alle fideiussioni rilasciate daprivati, come del resto poi chiarito espressamente dal Decreto del Ministero dellosviluppo economico del 3.10.2022.A prescindere dalla infondatezza oggettiva del presupposto richiamato e dallacarente specificazione della sua incidenza nel caso concreto, ai fini dello scrutiniodell’elemento soggettivo qui in esame appare comunque dirimente osservare chela pronuncia che avrebbe dovuto fondare l’affidamento dell’imputato (emessaappunto dal tribunale di Torino in data 17/02/2022) era ampiamente successivaal rilascio ed al rinnovo delle garanzie nonché persino alla data del fallimentosicché è da escludere in radice che possa avere concorso a determinare ilcomportamento dell’imputato sul punto qui di interesse.3.5. In conclusione, la sentenza impugnata ha riconosciuto il necessariocoefficiente di prevedibilità in concreto dell’evento in termini che resistono allecensure difensive.4. Il terzo motivo è inammissibile.4.1. La sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza delle aggravanticontestate («In ragione dell'incensuratezza dell'imputato, della condottaprocessuale nonché della sua età anagrafica si ritengono in ogni caso concedibilile circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanticontestate, con conseguente diminuzione della pena ad anni 2 e mesi 4 direclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge») chericomprendevano anche quella del danno patrimoniale di rilevante gravità. Laprevalenza assegnata alle attenuanti, ovviamente, non incide sul riconoscimentoche, anzi, presuppone.La sentenza di appello, pronunciandosi sulla richiesta di riconoscimento dellacagionato dall'imputato non è affatto di speciale tenuità sia per l'ammontare dellefideiussioni, oltre un milione di Euro, poste in essere in favore della società Salt,sia per l'ammontare delle distrazioni pari a€ 84.495».Soprattutto deve notarsi che lo stesso atto di appello, pur chiedendo ilriconoscimento dell’attenuante, nemmeno ha impugnato il riconoscimento dellaopposta aggravante.E’, pertanto, implicitamente precluso il relativo esame posto che aggravante eparametro costituito dalla entità del danno patrimoniale che l’aggravante esigerilevante e l’attenuante richiede di speciale tenuità.4.2. Ad ogni modo, il danno patrimoniale non è di speciale tenuità.Nella determinazione del danno qui rilevante deve aversi riguardo al pregiudiziopatrimoniale che è derivato globalmente dal reato in modo specifico, in terminiassoluti e non percentuali sul passivo o sul patrimonio complessivo.Nel caso in esame, a tutto concedere, è soltanto genericamente addotto che ilrilevante danno associabile alla esposizione finanziaria determinata dallefideiussioni sia stato ridotto dalle concorrenti fideiussioni pubbliche e familiari. Ciòmentre certamente non minimale è già il danno derivato esclusivamente dalle duedistrazioni.5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente