CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09607/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DERBALI Saber (imputato del reato di cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] Marco) censura la sentenza emessa in data 25/03/2022 dalla Corte di Appello di Firenze (che ha confermato la condanna inflittagli in primo grado) deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità (per difetto di efficacia drogante della sostanza ceduta, e per insufficiente identificazione del responsabile della cessione), nonchè alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo sia privo della necessaria specificità, difettando qualsiasi confronto con la motivazione della Corte territoriale che - lungi dal risultare apparente, come sostenuto in ricorso - ha valorizzato sia l'esito del narcotest (in linea con la costante giurisprudenza) sia il comportamento successivo del ricorrente, che nell'immediatezza si era dato alla fuga (comportamento poco compatibile con la prospettazione difensiva dell'avvenuta cessione di sostanza priva di efficacia drogante), e che nel processo si era ben guardato dal coltivare - anche solo sostenendola con proprie dichiarazioni o richieste di approfondimenti istruttori di tipo tecnico- l'ipotesi di una sorta di "truffa" ai danni del cessionario; ritenuto che la seconda doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle censure già proposte e disattese in grado di appello, con una motivazione immune da rilievi deducibili in questa sede (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui vengono richiamate sia le dichiarazioni degli operanti che avevano riconosciuto il ricorrente nell'immediatezza, sulla base di specifici elementi, sia l'esito dell'individuazione fotografica da parte del cessionario. Su tale ultimo aspetto, cfr. anche pag. 2 della sentenza, in cui - nel sintetizzare la motivazione del primo giudice - si fa riferimento anche alle dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato di aver visto in volto la persona da cui aveva acquistato la droga); ritenuto che a conclusioni analoghe debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte esposto in termini qui non censurabili gli elementi ritenuti anche dal giudice di primo grado ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza) ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in l3ma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA],4 estensore [OSCURATO:PERSONA] _ r AT Il Presidente