Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43868/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sez.4, sentenza n.29045 del 15/06/2022, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., ha riconosciuto la suddetta attenuante ed ha condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione e euro 267 di multa per il reato di cui all'art 624 bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 cod. pen.

Si premette che il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato, essendo decorsi i termini di prescrizione.

Il PM ha impugnato la sentenza della Corte di appello, poi annullata dalla Corte di legittimità, 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Evidenzia il ricorrente che il giudice ha indicato la pena irrogata come corrispondente al minimo edittale e, tuttavia, in modo contraddittorio e illogico, ha determinato il trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti, risalenti al 2009, di un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa.

Ed infatti ha determinato la pena base, già ridotta per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. in regime di prevalenza con la contestata aggravante, in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, riducendola di un terzo per le attenuanti generiche ad un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa.

Sembrerebbe, quindi, che la pena base sia stata determinata in misura prossima al massimo della pena edittale prevista per il reato non aggravato e non nel minimo come affermato dal giudice.

Inoltre, evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art, 625 bis cod. pen., ne ha sostanzialmente vanificato l'effetto sul piano sanzionatorio, assumendo una pena base prossima al massimo edittale.

È inoltre contrario alla logica ritenere che il giudice abbia da una parte quantificato la pena base di misura prossima al massimo edittale, e dall'altro abbia riconosciuto l'attenuante con regime di prevalenza rispetto le aggravanti. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione per le ragioni già indicate, evidenziando anche il mancato riconoscimento dei benefici di legge. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso solleva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2, cod. pen., che stabilisce che, ai fini del calcolo della prescrizione dei reati, non si debba tenere conto delle circostanze aggravanti o delle circostanze attenuanti ordinarie.

Qualora si tratti di attenuanti con pena di specie diversa o effetto speciale, quale quella contemplata dall'ad 625 bis cod. pen. la norma non stabilisce alcuna disciplina, mentre non costituirebbe violazione del principio di legalità estendere la disciplina prevista dall'art. 63 comma 3 cod. pen. in modo che la diminuzione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale operi sulla pena aumentata per le aggravanti ad effetto speciale.

Ne segue pertanto che qualora dovesse considerarsi l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625 bis cod. pen. il reato risulterebbe prescritto.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato.

4.1. Con riferimento alle prime due doglianze, si premette che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. prevalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ha quindi determinato la pena base, già ridotta ai sensi dell'art.625 bis cod. pen., in un anno e mesi sei di reclusione e applicato la diminuzione di un terzo ai sensi dell'ad 62 bis cod. pen.

Il giudice a quo è quindi giunto alla pena finale di un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa.

Pertanto, il giudice di merito non ha assunto come pena base il minimo edittale, come afferma il ricorrente, affermando in modo esplicito di ritenere congrua una pena base più elevata in ragione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo.

Si osserva, peraltro, che nella sentenza della Corte di appello di Catania n.274/2021, annullata dalla Corte di Cassazione, la pena finale era stata quantificata in anni due di reclusione ed euro 534 di multa in quanto le attenuanti generiche erano ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art 61 numero 11 cod. pen. e non era stata riconosciuta l'attenuante speciale dell'art. 625 bis cod. pen.

Pertanto, il giudice non era partito dal minimo edittale.

Pertanto, il giudice a quo ha assunto la medesima pena base della sentenza impugnata cioè due anni di reclusione per cui non vi è violazione del divieto di reformatio in peius.

Né nel ricorso per cassazione il ricorrente aveva formulato doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, e alla determinazione della pena base al minimo edittale, ma si era lamentato in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee (la prevalenza dell'aggravate sulle generiche). 4.2.Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si osserva che la questione dell'affermazione della responsabilità è stata affrontata dalla sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la irrevocabilità della sentenza, rinviando per nuovo giudizio limitatamente ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante.

Ne segue che la questione di legittimità costituzionale relativa al calcolo dei termini di prescrizione non è rilevante e che la prescrizione non decorre. 5.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Sez.4, sentenza n.29045 del 15/06/2022, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., ha riconosciuto la suddetta attenuante ed ha condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione e euro 267 di multa per il reato di cui all'art 624 bis cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 cod. pen. Si premette che il giudice di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato, essendo decorsi i termini di prescrizione. Il PM ha impugnato la sentenza della Corte di appello, poi annullata dalla Corte di legittimità, 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Evidenzia il ricorrente che il giudice ha indicato la pena irrogata come corrispondente al minimo edittale e, tuttavia, in modo contraddittorio e illogico, ha determinato il trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti, risalenti al 2009, di un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa. Ed infatti ha determinato la pena base, già ridotta per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. in regime di prevalenza con la contestata aggravante, in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, riducendola di un terzo per le attenuanti generiche ad un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa. Sembrerebbe, quindi, che la pena base sia stata determinata in misura prossima al massimo della pena edittale prevista per il reato non aggravato e non nel minimo come affermato dal giudice. Inoltre, evidenzia il ricorrente che la Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante di cui all'art, 625 bis cod. pen., ne ha sostanzialmente vanificato l'effetto sul piano sanzionatorio, assumendo una pena base prossima al massimo edittale. È inoltre contrario alla logica ritenere che il giudice abbia da una parte quantificato la pena base di misura prossima al massimo edittale, e dall'altro abbia riconosciuto l'attenuante con regime di prevalenza rispetto le aggravanti. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione per le ragioni già indicate, evidenziando anche il mancato riconoscimento dei benefici di legge. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso solleva una questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 2, cod. pen., che stabilisce che, ai fini del calcolo della prescrizione dei reati, non si debba tenere conto delle circostanze aggravanti o delle circostanze attenuanti ordinarie. Qualora si tratti di attenuanti con pena di specie diversa o effetto speciale, quale quella contemplata dall'ad 625 bis cod. pen. la norma non stabilisce alcuna disciplina, mentre non costituirebbe violazione del principio di legalità estendere la disciplina prevista dall'art. 63 comma 3 cod. pen. in modo che la diminuzione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale operi sulla pena aumentata per le aggravanti ad effetto speciale. Ne segue pertanto che qualora dovesse considerarsi l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625 bis cod. pen. il reato risulterebbe prescritto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Con riferimento alle prime due doglianze, si premette che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. prevalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., ha quindi determinato la pena base, già ridotta ai sensi dell'art.625 bis cod. pen., in un anno e mesi sei di reclusione e applicato la diminuzione di un terzo ai sensi dell'ad 62 bis cod. pen. Il giudice a quo è quindi giunto alla pena finale di un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa. Pertanto, il giudice di merito non ha assunto come pena base il minimo edittale, come afferma il ricorrente, affermando in modo esplicito di ritenere congrua una pena base più elevata in ragione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo. Si osserva, peraltro, che nella sentenza della Corte di appello di Catania n.274/2021, annullata dalla Corte di Cassazione, la pena finale era stata quantificata in anni due di reclusione ed euro 534 di multa in quanto le attenuanti generiche erano ritenute equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art 61 numero 11 cod. pen. e non era stata riconosciuta l'attenuante speciale dell'art. 625 bis cod. pen. Pertanto, il giudice non era partito dal minimo edittale. Pertanto, il giudice a quo ha assunto la medesima pena base della sentenza impugnata cioè due anni di reclusione per cui non vi è violazione del divieto di reformatio in peius. Né nel ricorso per cassazione il ricorrente aveva formulato doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, e alla determinazione della pena base al minimo edittale, ma si era lamentato in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee (la prevalenza dell'aggravate sulle generiche). 4.2.Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si osserva che la questione dell'affermazione della responsabilità è stata affrontata dalla sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la irrevocabilità della sentenza, rinviando per nuovo giudizio limitatamente ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante. Ne segue che la questione di legittimità costituzionale relativa al calcolo dei termini di prescrizione non è rilevante e che la prescrizione non decorre. 5.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza
Sentenza Cassazione n. 43868/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris