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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20377/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] dlAquino, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

O ' Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/10/2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni e condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con due distinti atti, per il tramite del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo e unico motivo del ricorso Nappi, si deduce vizio di motivazione in relazione al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile e, quindi, portatrice di un interesse patrimoniale che avrebbe dovuto indurre i Giudici d'appello a un più rigoroso esame della credibilità soggettiva della stessa e dell'intrinseca attendibilità del suo racconto.

Nel caso di specie, l'esame avrebbe dovuto essere ancora più scrupoloso, dato il pregresso rancore nutrito dalla p.o. nei confronti dell'imputato, il quale, con la sua attività di venditore ambulante, aveva di fatto interferito con la medesima attività svolta, per anni, da [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto carente sarebbe poi la motivazione riguardo alle contraddizioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese in udienza da quest'ultima, rispetto a quanto dichiarato in querela.

Egualmente trascurato sarebbe stato il dato dell'assenza totale di testimoni alla pretesa aggressione; privo di qualsivoglia efficacia probatoria rispetto alle contestate lesioni sarebbe, infine, il certificato medico allegato alla querela, dato il riferimento a "traumatismi intracranici di altra e non specificata natura".

3. Con il primo e unico motivo del ricorso Carfora, si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. e 531 del codice di rito, per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

Secondo la difesa, il reato, commesso il 16/02/2014, risulterebbe prescritto in data 16/10/2021, tenuto conto della sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della ripresa del decorso della prescrizione in data 27/01/2017.

4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, in ragione della genericità e aspecificità del primo ricorso e della mancata indicazione di dati utili ai fini del calcolo della prescrizionale del reato.

La difesa della p.c. ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Considerato in diritto

1. L'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che il Giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato, commesso il 16.02.2014, per intervenuto decorso del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, risultante per effetto dell'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in data (16 ottobre 2021) anteriore a quella della sentenza d'appello (22 ottobre 2021).

Va, peraltro, aggiunto che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Rv. 282431 - 01); tale situazione non ricorre nel caso di specie.

In difetto di evidenti cause di proscioglimento riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Poiché le doglianze della Carfora non investono l'affermazione di responsabilità, ossia i presupposti della sua condanna risarcitoria nei confronti della parte civile, il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile a questi ultimi effetti.

2. Le doglianze prospettate nel ricorso proposto nell'interesse del Nappi sono inammissibili, dal momento che, a prescindere dalla genericità della formulazione e dalla assertività delle proposizioni difensive, aspirano nella sostanza ad una rivalutazione delle risultanze, preclusa in sede di legittimità.

Tuttavia, anche nei confronti del Nappi rileva l'intervenuta prescrizione, alla stregua del principio di diritto argomentando a contrario da Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01: «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva.

Nel caso di specie, invece, la prescrizione, come detto, è maturata in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado e, quindi, prima del formarsi del giudicato.Anche, nei confronti del Nappi, non emergono evidenti cause di proscioglimento riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso dello stesso ricorrente, l'inammissibilità del ricorso rileva agli effetti civili, posto che l'atto di impugnazione non scalfisce i presupposti della responsabilità risarcitoria.

3. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per prescrizione.

Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi agli effetti civili.

Non va pronunciata condanna alle spese in favore della parte civile, dal momento che quest'ultima si è limitata a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v.

Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibili i ricorsi agl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] dlAquino, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. O ' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/10/2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni e condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con due distinti atti, per il tramite del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo e unico motivo del ricorso Nappi, si deduce vizio di motivazione in relazione al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile e, quindi, portatrice di un interesse patrimoniale che avrebbe dovuto indurre i Giudici d'appello a un più rigoroso esame della credibilità soggettiva della stessa e dell'intrinseca attendibilità del suo racconto. Nel caso di specie, l'esame avrebbe dovuto essere ancora più scrupoloso, dato il pregresso rancore nutrito dalla p.o. nei confronti dell'imputato, il quale, con la sua attività di venditore ambulante, aveva di fatto interferito con la medesima attività svolta, per anni, da [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto carente sarebbe poi la motivazione riguardo alle contraddizioni che hanno caratterizzato le dichiarazioni rese in udienza da quest'ultima, rispetto a quanto dichiarato in querela. Egualmente trascurato sarebbe stato il dato dell'assenza totale di testimoni alla pretesa aggressione; privo di qualsivoglia efficacia probatoria rispetto alle contestate lesioni sarebbe, infine, il certificato medico allegato alla querela, dato il riferimento a "traumatismi intracranici di altra e non specificata natura". 3. Con il primo e unico motivo del ricorso Carfora, si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 159, primo comma, n. 3), cod. pen. e 531 del codice di rito, per non avere la Corte territoriale pronunciato sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato. Secondo la difesa, il reato, commesso il 16/02/2014, risulterebbe prescritto in data 16/10/2021, tenuto conto della sospensione di 60 giorni per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della ripresa del decorso della prescrizione in data 27/01/2017. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, in ragione della genericità e aspecificità del primo ricorso e della mancata indicazione di dati utili ai fini del calcolo della prescrizionale del reato. La difesa della p.c. ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Considerato in diritto 1. L'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che il Giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato, commesso il 16.02.2014, per intervenuto decorso del termine di prescrizione di sette anni e sei mesi, risultante per effetto dell'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in data (16 ottobre 2021) anteriore a quella della sentenza d'appello (22 ottobre 2021). Va, peraltro, aggiunto che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Rv. 282431 - 01); tale situazione non ricorre nel caso di specie. In difetto di evidenti cause di proscioglimento riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Poiché le doglianze della Carfora non investono l'affermazione di responsabilità, ossia i presupposti della sua condanna risarcitoria nei confronti della parte civile, il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile a questi ultimi effetti. 2. Le doglianze prospettate nel ricorso proposto nell'interesse del Nappi sono inammissibili, dal momento che, a prescindere dalla genericità della formulazione e dalla assertività delle proposizioni difensive, aspirano nella sostanza ad una rivalutazione delle risultanze, preclusa in sede di legittimità. Tuttavia, anche nei confronti del Nappi rileva l'intervenuta prescrizione, alla stregua del principio di diritto argomentando a contrario da Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01: «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. Nel caso di specie, invece, la prescrizione, come detto, è maturata in epoca anteriore alla sentenza di secondo grado e, quindi, prima del formarsi del giudicato.Anche, nei confronti del Nappi, non emergono evidenti cause di proscioglimento riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso dello stesso ricorrente, l'inammissibilità del ricorso rileva agli effetti civili, posto che l'atto di impugnazione non scalfisce i presupposti della responsabilità risarcitoria. 3. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per prescrizione. Vanno invece dichiarati inammissibili i ricorsi agli effetti civili. Non va pronunciata condanna alle spese in favore della parte civile, dal momento che quest'ultima si è limitata a depositare mere conclusioni, senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi agl