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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22036/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ARMANDO E PIETRO S.S. avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BIELLA difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza.

Il difensore presente riportandosi alla memoria già depositata e chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BIELLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e del Responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] ARMANDO E PIETRO S.S. il quale dopo aver esposto ampiamente i motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, deposita altresì copia della sentenza di Cassazione IV" Sez.

Penale, n.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Biella del 15 luglio 2020, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi due di reclusione, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui il Mania era stato anche condannato al pagamento delle spese processuali nonché, in solido con i responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. 1.1.

E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Mania per avere provocato, alla guida di un trattore di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro, portante l'attrezzatura girello voltafieno, un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta un'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], cagionando a quest'ultima numerose gravi lesioni che ne avevano, poi, determinato il decesso per shock neuro-traumatico in trauma cranico-encefalico-facciale ad alta energia.

Più precisamente, è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per essere stata ravvisata la sussistenza délla sua colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nell'inosservanza di norme dettate a disciplina della circolazione stradale, e segnatamente: dell'art. 141, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere viaggiato a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo iber il normale flusso della circolazione; dell'art. 266 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione all'art. 104 cod. strada, per avere omesso di equipaggiare il proprio mezzo agricolo di uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione del tipo approvato dal Ministero dei trasporti o, comunque, conforme alla normativa europea.

Per come giudizialmente accertato, l'incidente si era verificato perché la vittima, conducendo la propria auto alla velocità di circa 80/90 Km/h con utilizzo di fari anabbaglianti, nel procedere nella stessa direzione di marcia del Mania, aveva impattato con la parte anteriore del proprio veicolo contro il girello voltafieno agganciato alla parte posteriore del trattore, che stava viaggiando alla velocità di circa 25 km/h, privo dei suindicati strumenti di segnalazione, benché munito di due pannelli retroriflettenti posti alle estremità del voltafieno.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 589-bis, comma 2, 40, comma 2, e 41 cod. pen., con esso censurando la motivazione con cui la Corte di appello aveva ritenuto provato in modo certo, dalle acquisite risultanze probatorie, la circostanza per cui la mancanza di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore avrebbe reso obiettivamente impossibile alla vittima avvistare il mezzo agricolo, rendendo inevitabile l'urto.

A dire del ricorrente, infatti, tale impatto si sarebbe, comunque, potuto evitare ove la Calore avesse utilizzato fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità maggiormente ridotta, più consona allo stato dei luoghi, risultando, in quel caso, sufficiente la presenza dei catarifrangenti posti alle estremità del voltafieno.

In tal senso assumerebbero decisivo rilievo anche le dichiarazioni rese dal teste Aglietta, che aveva riferito di come poco prima dei fatti, procedendo alla velocità di 80/90 Km/h, avesse potuto vedere ed evitare il trattore condotto dal Mania, servendosi delle luci abbaglianti dopo aver notato i riflessi prodotti dai catarifrangenti posizionati sul retro del mezzo agricolo.

Non risulterebbe provata, quindi, la ricorrenza di un nesso eziologico tra l'omessa presenza del dispositivo supplementare a luce lampeggiante e la verificazione del tragico evento, che, invece, sarebbe imputabile in via esclusiva alla condotta posta in essere dalla vittima, ponendosi quale causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento.

Con la seconda censura il Mania ha dedotto inosservanza di norme giuridiche e carenza di motivazione in riferimento all'art. 149 cod. strada, avendo la Corte di merito desunto la sua responsabilità penale in ordine alla verificazione del sinistro dall'applicazione del . principio della prevedibilità e dell'affidamento, senza tener conto di quanto disposto dalla predetta norma - palesemente violata da parte della vittima - per la quale pertiene ad ogni conducente di un veicolo il dovere di garantirne il tempestivo arresto, così da evitare collisioni con il mezzo che lo precede.

La violazione dell'art. 149 cod. strada e la conseguente collisione con il veicolo antecedente determinerebbero, pertanto, una presunzione "de facto" del mancato rispetto di tale distanza di sicurezza, nel caso di specie non adeguatamente vagliata da parte dei giudici di merito.

Con l'ultimo motivo è stata lamentata, infine, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla disposta quantificazione della percentuale di concorso di colpa della vittima, dai giudici di merito riconosciuto nel solo 10%, laddove, invece, l'inadeguatezza della velocità mantenuta dalla Calori rispetto allo stato dei luoghi e il mancato utilizzo dei fari abbaglianti costituirebbero profili di colpa di gravità tale da dover indurre ad una quantificazione della indicata percentuale in termini ben maggiori.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dél ricorso.

4. Il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente restituzione delle somme già integralmente corrisposte, nella sua qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in favore delle parti civili costituite.

5. Il difensore delle parti civili costituite ha depositato memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo non fondata è l'introduttiva censura, con cui il Mania ha contestato la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'omessa predisposizione di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore da lui guidato - con conseguente impossibilità per la vittima di avvistare il mezzo agricolo - e la verificazione del sinistro.

La suddetta incidenza causale, infatti, è stata congruamente e logicamente ritenuta dalla Corte territoriale in ragione dei contenuti di plurime dichiarazioni testimoniali rese da parte di diversi utenti della strada, che avevano incrociato il trattore condotto dal Mania subito prima del tragico incidente, i quali tutti, in maniera lineare e priva di valutazione alcuna, avevano riferito di come si fossero accorti del mezzo, scarsamente illuminato, solo al momento di arrivare nella sua immediata prossimità, effettivamente riuscendolo a vedere solo per un tempestivo utilizzo dei fari abbaglianti.

Anche le risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., del resto, avevano consentito di stabilire come alla velocità mantenuta dalla Calore (pari a circa 80/90 Km/h), ed in assenza dell'utilizzo di fari abbaglianti da parte di costei, fosse stato assolutamente inevitabile l'urto della sua auto con il trattore.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, i giudici di appello hanno adeguatamente considerato le circostanze che la Calore non avesse utilizzato i fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, tuttavia esplicando con motivazione adeguata e logica, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, come ciò avesse avuto un rilievo eziologico solo rninimale (in percentuale pan al 10%), del tutto inidoneo ad escludere la configurazione della responsabilità penale dell'imputato.

3. Del pari non fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il Mania ha lamentato che la Corte di appello avrebbe ritenuto la sua colpevolezza in ragione della disposta applicazione del principio di prevedibilità ed affidamento, senza tener conto della intervenuta violazione, da parte della vittima, della previsione dell'art. 149 cod. strada, non rispettata "de facto" da parte della Calore, per non avere mantenuto la distanza di sicurezza e, perciò, impattato la sua auto Con. il veicolo condotto dall'imputato.

Con valutazione giuridicamente corretta, infatti, la Conte di appello, dopo avere ricordato come, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trovi temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093-01), ha, tuttavia, osservato, in termini concludenti, come la valutazione delle condotte omissive perpetrate dalla vittima, ed in particolare il mancato ricorso ai fari abbaglianti in tempo utile, non potrebbe, comunque, consentire di escludere la ritenuta responsabilità del Mania.

Per come, in modo logico e congruo, chiarito dai giudici di appello, infatti, le risultanze processuali hanno consentito di accertare come l'imputato non avesse tenuto un comportamento conforme alle regole del Codice della Strada, per cui la sua condotta, assai più del minimo addebito imputabile alla Calore, aveva rappresentato il fattore causale principale di verificazione dell'evento.

Per la Corte territoriale, in particolare, il Mania, ponendosi in quelle determinate condizioni di tempo e di luogo alla guida del trattore, si è reso responsabile di non aver adottato, come invece dovuto, tutti quegli accorgimenti, noti alla comune esperienza, che avrebbero consentito di non frapporre il suo mezzo agricolo quale intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolar modo provvedendo a posizionare, alla fine del trattore, un dispositivo supplementare lampeggiante che certamente avrebbe garantito, in quelle specifiche condizioni, la visibilità e l'avvistabilità del mezzo da parte di tutti gli altri conducenti.4.

Infine priva di ogni pregio è anche la conclusiva doglianza dedotta dal ricorrente, con cui è stata contestata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito hanno individuato nel solo 10% la percentuale di colpa riferibile alla vittima, quale conseguenza dell'inadeguata velocità mantenuta e del mancato utilizzo dei fari abbaglianti.

Trattasi, invero, di censura generica, fondata sulla sola ritenuta maggiore gravità della condotta perpetrata da parte della Calore, tuttavia espressa senza il conforto di adeguate argomentazioni di natura logica o giuridica.

Di contro, la motivazione resa dalla Corte di appello risulta adeguata e congrua, nonché priva delle lamentate illogicità, dovendo, sul punto, trovare applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità per cui le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (così, espressamente, Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Antoci, Rv. 271053-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Sparapani, Rv. 258083-01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099-01).

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi, come da richiesta, in complessivi euro 7.130,00, oltre accessori come per legge.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità, che liquida, come da richiesta, in complessivi euro 7.130,00, oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ARMANDO E PIETRO S.S. avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BIELLA difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il sostituto processuale avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi alla memoria già depositata e chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BIELLA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e del Responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] ARMANDO E PIETRO S.S. il quale dopo aver esposto ampiamente i motivi di ricorso insistendo nell'accoglimento, chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata, deposita altresì copia della sentenza di Cassazione IV" Sez. Penale, n.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Biella del 15 luglio 2020, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi due di reclusione, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui il Mania era stato anche condannato al pagamento delle spese processuali nonché, in solido con i responsabili civili [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Mania per avere provocato, alla guida di un trattore di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro, portante l'attrezzatura girello voltafieno, un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta un'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], cagionando a quest'ultima numerose gravi lesioni che ne avevano, poi, determinato il decesso per shock neuro-traumatico in trauma cranico-encefalico-facciale ad alta energia. Più precisamente, è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per essere stata ravvisata la sussistenza délla sua colpa, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché nell'inosservanza di norme dettate a disciplina della circolazione stradale, e segnatamente: dell'art. 141, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere viaggiato a velocità così ridotta da costituire intralcio o pericolo iber il normale flusso della circolazione; dell'art. 266 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione all'art. 104 cod. strada, per avere omesso di equipaggiare il proprio mezzo agricolo di uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione del tipo approvato dal Ministero dei trasporti o, comunque, conforme alla normativa europea. Per come giudizialmente accertato, l'incidente si era verificato perché la vittima, conducendo la propria auto alla velocità di circa 80/90 Km/h con utilizzo di fari anabbaglianti, nel procedere nella stessa direzione di marcia del Mania, aveva impattato con la parte anteriore del proprio veicolo contro il girello voltafieno agganciato alla parte posteriore del trattore, che stava viaggiando alla velocità di circa 25 km/h, privo dei suindicati strumenti di segnalazione, benché munito di due pannelli retroriflettenti posti alle estremità del voltafieno.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 589-bis, comma 2, 40, comma 2, e 41 cod. pen., con esso censurando la motivazione con cui la Corte di appello aveva ritenuto provato in modo certo, dalle acquisite risultanze probatorie, la circostanza per cui la mancanza di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore avrebbe reso obiettivamente impossibile alla vittima avvistare il mezzo agricolo, rendendo inevitabile l'urto. A dire del ricorrente, infatti, tale impatto si sarebbe, comunque, potuto evitare ove la Calore avesse utilizzato fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità maggiormente ridotta, più consona allo stato dei luoghi, risultando, in quel caso, sufficiente la presenza dei catarifrangenti posti alle estremità del voltafieno. In tal senso assumerebbero decisivo rilievo anche le dichiarazioni rese dal teste Aglietta, che aveva riferito di come poco prima dei fatti, procedendo alla velocità di 80/90 Km/h, avesse potuto vedere ed evitare il trattore condotto dal Mania, servendosi delle luci abbaglianti dopo aver notato i riflessi prodotti dai catarifrangenti posizionati sul retro del mezzo agricolo. Non risulterebbe provata, quindi, la ricorrenza di un nesso eziologico tra l'omessa presenza del dispositivo supplementare a luce lampeggiante e la verificazione del tragico evento, che, invece, sarebbe imputabile in via esclusiva alla condotta posta in essere dalla vittima, ponendosi quale causa autonoma da sola sufficiente a determinare l'evento. Con la seconda censura il Mania ha dedotto inosservanza di norme giuridiche e carenza di motivazione in riferimento all'art. 149 cod. strada, avendo la Corte di merito desunto la sua responsabilità penale in ordine alla verificazione del sinistro dall'applicazione del . principio della prevedibilità e dell'affidamento, senza tener conto di quanto disposto dalla predetta norma - palesemente violata da parte della vittima - per la quale pertiene ad ogni conducente di un veicolo il dovere di garantirne il tempestivo arresto, così da evitare collisioni con il mezzo che lo precede. La violazione dell'art. 149 cod. strada e la conseguente collisione con il veicolo antecedente determinerebbero, pertanto, una presunzione "de facto" del mancato rispetto di tale distanza di sicurezza, nel caso di specie non adeguatamente vagliata da parte dei giudici di merito. Con l'ultimo motivo è stata lamentata, infine, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla disposta quantificazione della percentuale di concorso di colpa della vittima, dai giudici di merito riconosciuto nel solo 10%, laddove, invece, l'inadeguatezza della velocità mantenuta dalla Calori rispetto allo stato dei luoghi e il mancato utilizzo dei fari abbaglianti costituirebbero profili di colpa di gravità tale da dover indurre ad una quantificazione della indicata percentuale in termini ben maggiori. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dél ricorso. 4. Il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente restituzione delle somme già integralmente corrisposte, nella sua qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in favore delle parti civili costituite. 5. Il difensore delle parti civili costituite ha depositato memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. In primo luogo non fondata è l'introduttiva censura, con cui il Mania ha contestato la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di ravvisare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'omessa predisposizione di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante posizionato sul retro del trattore da lui guidato - con conseguente impossibilità per la vittima di avvistare il mezzo agricolo - e la verificazione del sinistro. La suddetta incidenza causale, infatti, è stata congruamente e logicamente ritenuta dalla Corte territoriale in ragione dei contenuti di plurime dichiarazioni testimoniali rese da parte di diversi utenti della strada, che avevano incrociato il trattore condotto dal Mania subito prima del tragico incidente, i quali tutti, in maniera lineare e priva di valutazione alcuna, avevano riferito di come si fossero accorti del mezzo, scarsamente illuminato, solo al momento di arrivare nella sua immediata prossimità, effettivamente riuscendolo a vedere solo per un tempestivo utilizzo dei fari abbaglianti. Anche le risultanze della svolta consulenza tecnica del P.M., del resto, avevano consentito di stabilire come alla velocità mantenuta dalla Calore (pari a circa 80/90 Km/h), ed in assenza dell'utilizzo di fari abbaglianti da parte di costei, fosse stato assolutamente inevitabile l'urto della sua auto con il trattore.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, i giudici di appello hanno adeguatamente considerato le circostanze che la Calore non avesse utilizzato i fari abbaglianti e avesse proceduto ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, tuttavia esplicando con motivazione adeguata e logica, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità, come ciò avesse avuto un rilievo eziologico solo rninimale (in percentuale pan al 10%), del tutto inidoneo ad escludere la configurazione della responsabilità penale dell'imputato. 3. Del pari non fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il Mania ha lamentato che la Corte di appello avrebbe ritenuto la sua colpevolezza in ragione della disposta applicazione del principio di prevedibilità ed affidamento, senza tener conto della intervenuta violazione, da parte della vittima, della previsione dell'art. 149 cod. strada, non rispettata "de facto" da parte della Calore, per non avere mantenuto la distanza di sicurezza e, perciò, impattato la sua auto Con. il veicolo condotto dall'imputato. Con valutazione giuridicamente corretta, infatti, la Conte di appello, dopo avere ricordato come, in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trovi temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (così, tra le tante, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093-01), ha, tuttavia, osservato, in termini concludenti, come la valutazione delle condotte omissive perpetrate dalla vittima, ed in particolare il mancato ricorso ai fari abbaglianti in tempo utile, non potrebbe, comunque, consentire di escludere la ritenuta responsabilità del Mania. Per come, in modo logico e congruo, chiarito dai giudici di appello, infatti, le risultanze processuali hanno consentito di accertare come l'imputato non avesse tenuto un comportamento conforme alle regole del Codice della Strada, per cui la sua condotta, assai più del minimo addebito imputabile alla Calore, aveva rappresentato il fattore causale principale di verificazione dell'evento. Per la Corte territoriale, in particolare, il Mania, ponendosi in quelle determinate condizioni di tempo e di luogo alla guida del trattore, si è reso responsabile di non aver adottato, come invece dovuto, tutti quegli accorgimenti, noti alla comune esperienza, che avrebbero consentito di non frapporre il suo mezzo agricolo quale intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolar modo provvedendo a posizionare, alla fine del trattore, un dispositivo supplementare lampeggiante che certamente avrebbe garantito, in quelle specifiche condizioni, la visibilità e l'avvistabilità del mezzo da parte di tutti gli altri conducenti.4. Infine priva di ogni pregio è anche la conclusiva doglianza dedotta dal ricorrente, con cui è stata contestata la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito hanno individuato nel solo 10% la percentuale di colpa riferibile alla vittima, quale conseguenza dell'inadeguata velocità mantenuta e del mancato utilizzo dei fari abbaglianti. Trattasi, invero, di censura generica, fondata sulla sola ritenuta maggiore gravità della condotta perpetrata da parte della Calore, tuttavia espressa senza il conforto di adeguate argomentazioni di natura logica o giuridica. Di contro, la motivazione resa dalla Corte di appello risulta adeguata e congrua, nonché priva delle lamentate illogicità, dovendo, sul punto, trovare applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità per cui le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (così, espressamente, Sez. 4, n. 45797 del 22/06/2017, Antoci, Rv. 271053-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, Sparapani, Rv. 258083-01; Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099-01). 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio di legittimità, da liquidarsi, come da richiesta, in complessivi euro 7.130,00, oltre accessori come per legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità, che liquida, come da richiesta, in complessivi euro 7.130,00, oltr
Sentenza Cassazione n. 22036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris